CODICE DI PROCEDURA
PENALE
PARTE PRIMA
LIBRO I SOGGETTI
TITOLO I GIUDICE
CAPO I Giurisdizione
Art. 1 Giurisdizione
penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di
ordinamento giudiziario (102 Cost.; 1 ord. giud.) secondo le norme di questo
codice.
Art. 2 Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione,
salvo che sia diversamente stabilito (3, 30, 2633, 3245, 479) .
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione
civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro
processo.
Art. 3 Questioni pregiudiziali
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo
stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se
l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo
(181 lett. b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
questione (479).
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La Corte decide in camera di consiglio (611).
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti
(467).
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione
Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel
procedimento penale.
CAPO II Competenza
SEZIONE I Disposizione generale
Art. 4 Regole per la determinazione della competenza
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione
(81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato (61 c.p.),
fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale (63-3 c.p.).
SEZIONE II Competenza per materia
Art. 5 Competenza della
Corte di Assise
1. La Corte di Assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di
tentato omicidio (56, 575 c.p.) comunque aggravato e i delitti previsti
dall'art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 del codice
penale; 1[1]
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più
persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 c.p.;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del
Libro II del Codice Penale (241-313 c.p.), sempre che per tali delitti sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6 Competenza del tribunale
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla
competenza della Corte di Assise o del giudice di pace2[2].
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti
dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, esclusi quelli di cui
agli artt. 329, 330 primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335.
Art. 7 Competenza del pretore 3[3]
Abrogato
SEZIONE III Competenza per territorio
Art. 8 Regole generali
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato
consumato .
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è
competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui
ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una
o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il giudice del luogo
in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art. 9 Regole suppletive
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è
competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione
o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene
successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio
dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero
che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 e seguenti)
nel registro previsto dall'art. 335.
Art. 10 Competenza per reati commessi all'estero
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero (42 c.p.), la competenza
è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del
domicilio, dell'arresto (380 s.) o della consegna (720 s.) dell'imputato. Nel
caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior
numero di essi (16).
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza,
legge delega, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di
reato (330 s.) nel registro previsto dall'art. 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è
determinata a norma degli artt. 8 e 9.
Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato (60,
61) ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di
questo Capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le
esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente
competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di
Appello più vicino (1 att.), salvo che in tale distretto il magistrato stesso
sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è
competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a
quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza
del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
3. (Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il
magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza) 4[4].
Art.11-bis Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della
Direzione Nazionale Antimafia
I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini,
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato
addetto alla Direzione Nazionale Antimafia di cui all'art.76-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941,
n.12, e successive modificazioni (27), sono di competenza del giudice
determinato ai sensi dell'art. 11.
SEZIONE IV Competenza per connessione
Art. 12 Casi di connessione
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso
(110 c.p.) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti (41 c.p.) hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una sola azione
od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso (81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o
per occultare gli altri5[5] (61 n. 2 c.p.).
Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e
speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un
giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale, è competente per
tutti quest'ultima. 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di
procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello
militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art.16 comma 3. In tale caso
la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. Art. 14 Limiti alla
connessione nel caso di reati commessi da minorenni 1. La connessione non opera
fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni
(98 c.p.; 67) e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. 2. La connessione
non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era
minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. Art. 15
Competenza per materia determinata dalla connessione 1. Se alcuni dei
procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed
altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.6[6]
Art. 16 Competenza per territorio determinata dalla connessione 1. La
competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più
giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente
per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il
primo reato. 2. Nel caso previsto dall'art.12 comma 1 lett. a) se le azioni od
omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la
morte di una persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato
l'evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra
delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è
prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi,
la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene
pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene
detentive. CAPO III Riunione e separazione di processi Art. 17 Riunione di
processi 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti
al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella
definizione degli stessi7[7]: a) nei casi previsti dall'art. 12; b) soppressa ;
c) nei casi previsti dall'art.371, comma 2, lettera b)8[8]; d) Abrogato9[9].
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri
davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale
in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di
successiva separazione dei processi10[10]. Art. 18 Separazione di processi
11[11] 1. La separazione di processi è disposta (6103), salvo che il giudice
ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti : a)
se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o
più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei
confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire
ulteriori informazioni a norma dell'art. 422; b) se nei confronti di uno o più
imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del
procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479); c) se uno o più imputati non sono
comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua
notificazione (178, 179, 4871), per legittimo impedimento o per mancata
conoscenza incolpevole dell'atto di citazione (485-487); d) se uno o più
difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso
ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o
per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre
nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il
compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla
decisione. e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei
termini per la mancanza di altri titoli di detenzione. 2. Fuori dei casi
previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo
delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del
processo. 3. SOPPRESSO Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione 1. La
riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di
ufficio, sentite le parti. CAPO IV Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla
competenza Art. 20 Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione è
rilevato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2. Se il
difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si
applicano le disposizioni previste dall'art.22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura
delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del processo il
giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti
all'autorità competente (620). Art. 21 Incompetenza 1. L'incompetenza per
materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo
quanto previsto dal comma 3 e dall'art.23 comma 2. 2. L'incompetenza per
territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione
dell'udienza preliminare (424) o, se questa manchi, entro il termine previsto
dall'art.491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta
l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. 3.
L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, entro i termini previsti dal comma 2. Art. 22 Incompetenza
dichiarata dal giudice per le indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini
preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico
ministero. 2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti
limitatamente al provvedimento richiesto. 3. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari (405, 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per
qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti
al pubblico ministero presso il giudice competente. Art. 23 Incompetenza
dichiarata nel dibattimento di primo grado 1. Se nel dibattimento di primo
grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro
giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e
ordina la trasmissione degli atti al giudice competente . 2. Se il reato
appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore,
l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine
stabilito dall'art.491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza,
provvede a norma del comma 1. Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla
competenza 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina
la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando
riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma
dell'art.23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali
ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art.21 e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) . 2. Negli altri
casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di
decisione inappellabile (593). Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di
Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza 1. La decisione della Corte
di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del
processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa
definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la
competenza di un giudice superiore. Art. 26 Prove acquisite dal giudice
incompetente 1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce
l'inefficacia delle prove già acquisite (543). 2. Le dichiarazioni rese al
giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto
nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.
Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente 1. Le misure cautelari
(272 s.) disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si
dichiara incompetente per qualsiasi causa (291) cessano di avere effetto se,
entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice
competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321. CAPO V Conflitti di
giurisdizione e di competenza Art. 28 Casi di conflitto 1. Vi è conflitto
quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e
uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere
cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più
giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione
del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si
applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia,
qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. 3. Nel corso delle indagini
preliminari, non può essere proposto conflitto positivo (54) fondato su ragioni
di competenza per territorio determinata dalla connessione. Art. 29 Cessazione
del conflitto 1. I conflitti previsti dall'art. 28 cessano per effetto del
provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria
competenza o la propria incompetenza. Art. 30 Proposizione del conflitto 1. Il
giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con la quale
rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori. 2. Il conflitto può
essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto
ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno
dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è
unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla
Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti
necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei
difensori e con eventuali osservazioni. 3. L'ordinanza e la denuncia previste
dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso. Art. 31
Comunicazione al giudice in conflitto 1. Il giudice che ha pronunciato
l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'art. 30 ne dà immediata
comunicazione al giudice in conflitto. 2. Questi trasmette immediatamente alla
Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto,
con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art. 32 Risoluzione del conflitto 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di
Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste
dall'art.127. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i
documenti che ritiene necessari. 2. L'estratto della sentenza è immediatamente
comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi
giudici ed è notificato alle parti private. 3. Si applicano le disposizioni
degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo
decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2. CAPO VI Capacita' e
composizione del giudice Art. 33 Capacità del giudice 1.Le condizioni di
capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i
collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Non si
considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla
formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e
giudici. 3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né
al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le
disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o
monocratico12[12]. Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione
collegiale13[13] 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i
seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita
la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo
II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329,
331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416,
416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma,
432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma,
numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice
penale; d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice
civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti
diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del
codice della navigazione; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 21 b,
223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia
fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a
soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall'articolo
1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i)
delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione; i-bis) delitti previsti
dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 4314[14]; l) delitto previsto
dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione
volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto
dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in
materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento
fraudolento di valori; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995,
n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti
altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione
dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo15[15]. Per
la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. Art.
33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica16[16] 1. Sono
attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le
aggravanti di cui all'articolo 80, del medesimo testo unico17[17]. 2. Il
tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non
previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge. Art. 33-quater.
Effetti della connessione sulla composizione del giudice18[18] 1. Se alcuni dei
procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione
monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al
giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi CAPO
VI-BIS Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale19[19] Art. 33-quinquies. Inosservanza delle disposizioni sulla
composizione collegiale o monocratica del tribunale 1. L'inosservanza delle
disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale
in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali
collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione
dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo
491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione
respinta nell'udienza preliminare. Art. 33-sexies. Inosservanza dichiarata
nell'udienza preliminare 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che
per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei
casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al
pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma
dell'articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424,
commi 2 e 3, 553 e 554. Art. 33-septies. Inosservanza dichiarata nel
dibattimento di primo grado 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a
seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene
alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con
ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai
casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato
appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione
degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell'articolo
420-ter, comma 4. Art. 33-octies. Inosservanza dichiarata dal giudice di
appello o dalla corte di cassazione 1. Il giudice di appello o la corte di
cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli
atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene
l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione
del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia
stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di
impugnazione. 2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene
che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione
monocratica. Art. 33-nonies. Validità delle prove acquisite 1. L'inosservanza
delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità
delle prove già acquisite. CAPO VII Incompatibilità, astensione e ricusazione
del giudice Art. 34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel
procedimento 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza
in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri
gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento (627) o al
giudizio per revisione (636 s.). 2. 20[20] Non può partecipare al giudizio il
giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
(424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di
condanna (460) o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a
procedere (428). 2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato
funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto
penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei
casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.21[21] 2-ter. Le
disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo
procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le
autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975,
n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla
corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza,
previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i
provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26
luglio 1975, n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui
all'articolo 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma
dell'articolo 296. 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente
probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII
del libro quinto.22[22] 3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o
ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di
procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito,
consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o
richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere
(343) non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice . Art.
35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio 1. Nello
stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse,
giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. Art.
36 Astensione 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel
procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o
creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore,
procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il
difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto
(307-4 c.p.) di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo
parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni
giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto
(307-4 c.p.) e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti
(307-4 c.p.) di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte
privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di
incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento
giudiziario (18; 19 ord. giud.); h) se esistono altre gravi ragioni di
convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda
ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o
affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione è
presentata al presidente della Corte o del tribunale che decide con decreto
senza formalità di procedura (125). 4. Sulla dichiarazione di astensione del
presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella
del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di
cassazione 23[23]. Art. 37 Ricusazione 1. Il giudice può essere ricusato dalle
parti: a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f),
g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza,
egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell'imputazione. 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a
pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione (41). Art. 38 Termini e forme per la
dichiarazione di ricusazione 1. La dichiarazione di ricusazione può essere
proposta (41), nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a
che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 comma 1; in ogni altro
caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice. 2. Qualora la causa
di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini
previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se
la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di
ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è
proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella
cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è
depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato. 4.
La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere
proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (122). Nell'atto di
procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della
ricusazione. Art. 39 Concorso di astensione e di ricusazione 1. La
dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice,
anche successivamente ad essa dichiara di astenersi (36) e l'astensione è
accolta. Art. 40 Competenza a decidere sulla ricusazione 1. Sulla ricusazione
del pretore decide il tribunale su quella di un giudice del tribunale o della
Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la Corte di Appello;
su quella di un giudice della Corte di Appello decide una sezione della Corte
stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato 24[24]. 2. Sulla
ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della
Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 3. Non è ammessa
la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Art. 41
Decisione sulla dichiarazione di ricusazione 1. Sulla ricusazione di un giudice
del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide
la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una
sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice
ricusato. 2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di
ricusazione, la Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda
temporaneamente ogni attività processuale (181 lett b) o si limiti al
compimento degli atti urgenti (467). 3. Sul merito della ricusazione la Corte
decide a norma dell'art.127 dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni. 4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è
comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle
parti private (44). Art. 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della
dichiarazione di astensione o ricusazione 1. Se la dichiarazione di astensione
o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del
procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o
di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente
dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Art. 43 Sostituzione
del giudice astenuto o ricusato 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito
con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di
ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista
dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice
ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art.11. Art. 44
Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di
ricusazione 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
dichiarazione di ricusazione (41), la parte privata che l'ha proposta può
essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione
civile o penale. CAPO VIII Rimessione del processo Art. 45 Casi di rimessione
25[25] 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni
locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che
partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta
(46) motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato (60), rimette
il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. Art. 46
Richiesta di rimessione 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si
riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a
cura del richiedente alle altre parti. 2. La richiesta dell'imputato è
sottoscritta da lui personalmente (99) o da un suo procuratore speciale (122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta
con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 4. L'inosservanza delle
forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della
richiesta (492, 173). Art. 47 Effetti della richiesta 26[26] 1. In seguito alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con
ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di
cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il
giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle
conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che
dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di
cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite
ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma
1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su
elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata
inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non
impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del
processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata
proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma
1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso
dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo
dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al
momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 304. Art. 48 Decisione 27[27] 1. La Corte di cassazione decide in
camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di
cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che
per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta
assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione
diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è
immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie
la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello
designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo
al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia
per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla
Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente
al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è
richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta
impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti
esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al
giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza
possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Art. 49 Nuova richiesta di rimessione
28[28] 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o
l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o per la designazione di un altro giudice. 2. L'ordinanza che
rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su
elementi nuovi. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la
richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una
richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un
procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per
motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di
rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della
legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che
per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi
procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale,
dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del
codice di procedura penale. TITOLO II PUBBLICO MINISTERO Art. 50 Azione penale
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale (112 Cost., 405; 27 min.)
quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408,
411, 415). 2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342),
l'istanza (341) o l'autorizzazione a procedere (343), l'azione penale è
esercitata di ufficio. 3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o
interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70,
71, 343, 344). Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del
procuratore della Repubblica distrettuale 1. Le funzioni di pubblico ministero
sono esercitate (3 disp. att.): a) nelle indagini preliminari e nei
procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione
(5703). 2. Nei casi di avocazione (533, 372, 412), le funzioni previste dal
comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso
la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni
previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso
il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I (655, 6783). 3-bis.
Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 29[29] 416-bis e 630 c.p., per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del Testo
Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 30[30]. 3-ter. Nei casi
previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il
procuratore generale presso la Corte di Appello può, per giustificati motivi,
disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso
il giudice competente. Art. 52 Astensione 1. Il magistrato del pubblico
ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di
convenienza (361 lett. h) 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono,
nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il
tribunale e il procuratore generale. 3. Sulla dichiarazione di astensione del
procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale
presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale
presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di
Cassazione. 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di
astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un
altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore
della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte
di Appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del
pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a
norma dell'art.11. Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi
di sostituzione 1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita
le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell'ufficio provvede alla
sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti
esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art.36 comma 1 lett. a), b), d),
e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo
consenso. 3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione
del magistrato nei casi previsti dall'art.36 comma 1 lett. a), b), d), e), il
procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l'udienza un
magistrato appartenente al suo ufficio (372). Art. 54 Contrasti negativi tra
pubblici ministeri 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari
ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello
presso cui egli esercita le funzioni (51), trasmette immediatamente gli atti
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico
ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio
che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso
la Corte di Cassazione (4 disp. att.). Il procuratore generale, esaminati gli
atti (54-ter), determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e
ne dà comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine
preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei
commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri. Art. 54-bis Contrasti positivi tra
uffici del pubblico ministero 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia
che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della
stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede,
informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la
trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero
che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il
procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un
diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il
procuratore generale, assunte le necessarie informazioni (54-ter), determina
con decreto motivato secondo le regole sulla competenza dei giudice, quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici
interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente
trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende
risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici
del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'art.
54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti
dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro
caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri. Art.54-ter Contrasti tra
pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata 1. Quando il contrasto
previsto dagli artt.54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'art. 51
comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di
Cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia
(371-bis); se spetta al procuratore generale presso la Corte di Appello, questi
informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati. Art.
54-quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero31[31]
1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai
sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che
abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i
rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di
un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede
esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di
inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice
ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria
del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio
del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al
richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi
dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o,
qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al
procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte
le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni
dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle
parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede
osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 4. La richiesta non può essere
riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e
diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione
degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere
utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. TITOLO III POLIZIA
GIUDIZIARIA Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati
(347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale
(326). 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria (58, 131, 3483, 370, 378). 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2
sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).
Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 1. Le funzioni di polizia
giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità
giudiziaria (58, 59): a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla
legge (12-15 att.) ; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso
ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia
giudiziaria (5, 11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.); c) dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la
legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347).
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 1. Salve le disposizioni
delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i
commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla
polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di
custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette
forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni
riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio
della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della
guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (553): a) il
personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie
di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall'art. 55. Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria
1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56);
la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni
istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.). 2. Le
attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla
sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3.
L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a
norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo
di polizia giudiziaria . Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria 1. Le
sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli
uffici presso i quali sono istituite (83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.). 2.
L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il
procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio
dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale
dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.). 3. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (16 att.).
Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di
polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono
a norma del comma 1. TITOLO IV IMPUTATO Art. 60 Assunzione della qualità di
imputato 1. Assume la qualità di imputato (61) la persona alla quale è
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio
immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della
pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio
e nel giudizio direttissimo (449, 556) . 2. La qualità di imputato si conserva
in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428), sia divenuta
irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di condanna
(533) o sia divenuto esecutivo (461) il decreto penale di condanna. 3. La
qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a
procedere (434) e qualora sia disposta la revisione (629 s.) del processo. Art.
61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato 1. I diritti e le
garanzie dell'imputato (60) si estendono alla persona sottoposta alle indagini
preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito . Art. 62 Divieto di
testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato 1. Le dichiarazioni comunque
rese (64-66, 228, 294, 350, 364, 374, 388, 391, 421, 422, 494, 503) nel corso
del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non
possono formare oggetto di testimonianza (191). Art. 63 Dichiarazioni
indizianti 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini
(61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico,
l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali
dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a
nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese (191). 2. Se la persona doveva
essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta
alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191). Art.
64 Regole generali per l'interrogatorio 1. La persona sottoposta alle indagini,
anche se in stato di custodia cautelare (284-286) o se detenuta per altra causa
interviene libera all'interrogatorio (3501) salve le cautele necessarie per
prevenire il pericolo di fuga o di violenze (474). 2. Non possono essere
utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la
capacità di ricordare e di valutare i fatti (188). 332[32]. Prima che abbia
inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) a) le sue
dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) b) salvo
quanto disposto dall'articolo 66, comma1, ha facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) c) se
renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le
incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo
197-bis. 3-bis33[33]. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3,
lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona
interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le
dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che
concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti
e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio
di testimone. Art. 65 Interrogatorio nel merito 1. L'autorità giudiziaria (294,
364, 388, 391) contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e
precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova
esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini,
gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto
ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. 3. Se la
persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134). Nel
verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di
eventuali segni particolari della persona. Art. 66 Verifica dell'identità
personale dell'imputato 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato (60, 61),
l'autorità giudiziaria (349) lo invita a dichiarare le proprie generalità e
quant'altro può valere a identificarlo (21 att.), ammonendolo circa le
conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà
false (495, 496 c.p.). 2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue
esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte
dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. 3.
Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme
previste dall'art.130 (668). Art. 67 Incertezza sull'età dell'imputato 1. In
ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che
l'imputato sia minorenne (98 c.p.), l'autorità giudiziaria trasmette gli atti
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Art. 68
Errore sull'identità fisica dell'imputato 1. Se risulta l'errore di persona, in
ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore, pronuncia sentenza a norma dell'art.129 (620, 667). Art. 69 Morte
dell'imputato 1. Se risulta la morte dell'imputato (150 c.p.), in ogni stato e
grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia
sentenza a norma dell'art. 129 (411). 2. La sentenza non impedisce l'esercizio
dell'azione penale (405) per il medesimo fatto e contro la medesima persona,
qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata
erroneamente dichiarata. Art. 70 Accertamenti sulla capacità dell'imputato 1.
Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o
di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità
mentale sopravvenuta al fatto34[34] l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio
(1902) perizia (220). 2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della
perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono
condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo
(467), ogni altra prova richiesta dalle parti (1901). 3. Se la necessità di
provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal
giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste per l'incidente
probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini
preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non
richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini.
Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi
previsti dall'art. 392. Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacità
dell'imputato 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta
che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia
sospeso (181 lett. b), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425). 2. Con l'ordinanza
di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale (166),
designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale. 3. Contro
l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato
e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato. 4. La
sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei
limiti stabiliti dall'art.70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede
anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di
assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui
questi ha facoltà di assistere. 5. Se la sospensione interviene nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art.70 comma
3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art.75 comma
3 . Art. 72 Revoca dell'ordinanza di sospensione 1. Allo scadere del sesto mese
dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento (71), o anche
prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti
peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni
successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo
corso (3132). 2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che
lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al
procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425). Art. 73
Provvedimenti cautelari 1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato
appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio
psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente
per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per
malattie mentali. 2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone
anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del
servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel
momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata
nel comma 1. 3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare
(284-286) dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle
forme previste dall'art. 286. 4. Nel corso delle indagini preliminari, il
pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne
ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero
provvisorio previsto dal comma 2. TITOLO V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E
CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Art. 74 Legittimazione all'azione
civile 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno
di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale (76) dal
soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori
universali, nei confronti dell'imputato (60) e del responsabile civile (83 s.).
Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale 1. L'azione civile proposta
davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a
quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non
passata in giudicato (324 c.p.c.). L'esercizio di tale facoltà comporta
rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche
sulle spese del procedimento civile (541). 2. L'azione civile prosegue in sede
civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è
più ammessa la costituzione di parte civile (79). 3. Se l'azione è proposta in
sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile
nel processo penale (76) o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo
civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (71, 88, 441, 444). Art.
76 Costituzione di parte civile 1. L'azione civile nel processo penale è
esercitata (74), anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la
costituzione di parte civile . 2. La costituzione di parte civile produce i
suoi effetti in ogni stato e grado del processo (4412, 4442) Art. 77 Capacità
processuale della parte civile 1. Le persone che non hanno il libero esercizio
dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate,
autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni
civili (75 c.p.c.). 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o
l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi
tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al
giudice di nominare un curatore speciale (3384). La nomina può essere chiesta
altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi
prossimi congiunti (3074 c.p.) e, in caso di conflitto di interessi, dal
rappresentante. 3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se
possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace. 4. In
caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato
incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal
pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale. Art. 78
Formalità della costituzione di parte civile 1. La dichiarazione di
costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che
procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene
esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della
procura d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la
sottoscrizione (110) del difensore. 2. Se è presentata fuori udienza, la
dichiarazione deve essere notificata (152) a cura della parte civile, alle
altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è
eseguita la notificazione. 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine
della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste
dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte
civile. Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione
di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare (416 s.) e,
successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall'art. 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di
decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di
presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Art. 80
Richiesta di esclusione della parte civile 1. Il pubblico ministero, l'imputato
e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione
della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza
preliminare (416 s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il
momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza
preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491). 3. Se la costituzione avviene
nel corso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttivi dello
stesso (478-495), la richiesta è proposta oralmente a norma dell'art. 491 comma
1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5.
L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce
una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall'art.484. Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino
a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di
parte civile ne dispone l'esclusione di ufficio con ordinanza (4442) 2. Il
giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è
stata rigettata nella udienza preliminare (420). Art. 82 Revoca della
costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile (76, 78) può
essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta
personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero
con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle
altre parti. 2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte
civile non presenta le conclusioni a norma dell'art.523 ovvero se promuove
l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a
norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni
che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile
civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La
revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile. Art. 83
Citazione del responsabile civile 1. Il responsabile civile per il fatto
dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte
civile e, nel caso previsto dall'art.77 comma 4, a richiesta del pubblico
ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto
dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata
nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425). 2. La richiesta
deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. 3. La citazione è
ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le
generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del
difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica,
ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e
le generalità del suo legale rappresentante; b) l'indicazione delle domande che
si fanno valere contro il responsabile civile; c) l'invito a costituirsi nei
modi previsti dall'art. 84; d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e
dell'ausiliario (126) che lo assiste. 4. Copia del decreto è notificata (152) a
cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e
all'imputato. Nel caso previsto dall'art.77 comma 4, la copia del decreto è
notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella
cancelleria del giudice che procede. 5. La citazione del responsabile civile è
nulla (1781 lett. b) se per omissione o per erronea indicazione di qualche
elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di
esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare (416 s.) o nel giudizio (465
s.) . La nullità della notificazione rende nulla la citazione. 6. La citazione
del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è
revocata (82) o se è ordinata l'esclusione (80, 81) della parte civile. Art. 84
Costituzione del responsabile civile 1. Chi è citato come responsabile civile
(83) può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del
giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere
a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la
denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità
del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e
l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione (110) del difensore. 3. La
procura conferita nelle forme previste dall'art.100 comma 1 è depositata nella
cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti
in ogni stato e grado del processo (836). Art. 85 Intervento volontario del
responsabile civile 1. Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando
il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'art.77 comma 4, il
responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo
di procuratore speciale, per l'udienza preliminare (416 s.) e, successivamente,
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art.484 presentando
una dichiarazione scritta a norma dell'art.84 commi 1 e 2. 2. Il termine
previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene
dopo la scadenza del termine previsto dall'art.468 comma 1, il responsabile
civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni,
periti o consulenti tecnici. 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione
è notificata (152), a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata (82) o se è ordinata l'esclusione (80, 81) della parte
civile. Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile 1. La richiesta
di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché
dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la
citazione. 2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile
che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di
prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa
in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654. 3. La richiesta deve
essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare
(420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con
ordinanza. Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile 1. Fino a che
non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice,
qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per
l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con
ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. 3. L'esclusione è
disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la
richiesta di giudizio abbreviato (440). Art. 88 Effetti dell'ammissione o
dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile 1. L'ammissione
della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva
decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2.
L'esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87) non
pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il
risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su
richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al
giudice civile per il medesimo fatto . 3. Nel caso di esclusione della parte
civile non si applica la disposizione dell'art.75 comma 3. Art. 89 Citazione
del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare (416 s.) o
per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. 2.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e
alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la
disposizione dell'art.87 comma 3. TITOLO VI PERSONA OFFESA DAL REATO Art. 90
Diritti e facoltà della persona offesa dal reato 1. La persona offesa dal
reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti
dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419,
429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del procedimento può presentare
memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di
prova (33 att.). 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente
o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei
soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p.. 3. Qualora la persona offesa sia
deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge
sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (307 c.4 c.p.). Art. 91 Diritti
e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state
riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal
reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e
le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.)
. Art. 92 Consenso della persona offesa 1. L'esercizio dei diritti e delle
facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso
deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere
prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. 3. Il consenso può
essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La
persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né
allo stesso né ad altro ente o associazione. Art. 93 Intervento degli enti o
delle associazioni 1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall'art. 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto
di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni
relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle
disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle
generalità del legale rappresentante; b) l'indicazione del procedimento c) il
nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (100, 101); d)
l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; e) la
sottoscrizione (110) del difensore. 2. Unitamente all'atto di intervento sono
presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura
al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'art. 100
comma 1. 3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere
notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima
notificazione. 4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
procedimento. Art. 94 Termine per l'intervento 1. Gli enti e le associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire (93) nel
procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art.
484 (491). Art. 95 Provvedimenti del giudice 1. Entro tre giorni dalla
notificazione eseguita a norma dell'art. 93 comma 3, le parti possono opporsi
con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione.
L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o
dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni
successivi. 2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione
penale (405), Sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari;
se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima
dell'apertura della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento,
l'opposizione è proposta a norma dell'art. 491 comma 1. 3. I termini previsti
dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza
ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice,
qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e
delle facoltà previsti dall'art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza,
l'esclusione dell'ente o dell'associazione. Art. 96 Difensore di fiducia 1.
L'imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia
(6552; 24-26, 38 att.) . 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa
all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa
con raccomandata (27, 65 att.). 3. La nomina del difensore di fiducia della
persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finché la
stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074
c.p.), con le forme previste dal comma 2. Art. 97 Difensore di ufficio35[35] 1.
L'imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è
rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (6554; 38 att.). 2. I
Consigli dell'Ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante
un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della
difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini
della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei
difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede
del procedimento e della reperibilità. 3. Il giudice, il pubblico ministero e
la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista
l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato
ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è
comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. 4. Quando è richiesta la presenza
del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio
nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha
abbandonato la difesa (105), il giudice designa come sostituto un altro
difensore immediatamente reperibile (262; 302 att.) per il quale si applicano
le disposizioni dell'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria,
nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui
al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore
immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che
indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato
sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2. 5. Il
difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo (303 att.). 6. Il difensore di ufficio
cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. Art. 98
Patrocinio dei non abbienti 1. L'imputato (60, 61), la persona offesa dal reato
(101), il danneggiato che intende costituirsi parte civile (76) e il
responsabile civile (83 s.) possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a
spese dello Stato (2252, 6135), secondo le norme della legge sul patrocinio dei
non abbienti (32 att.) . Art. 99 Estensione al difensore dei diritti
dell'imputato 1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo
(46, 141, 4195, 438, 446, 571, 589). 2. L'imputato può togliere effetto, con
espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in
relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Art.
100 Difensore delle altre parti private 1. La parte civile (76), il
responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un difensore (24, 26, 38
att.), munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata (122; 27 att.) dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o
(83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89). In tali casi l'autografia della sottoscrizione (110) della parte è
certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto
per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà
diversa. 4. Il difensore può compiere e ricevere nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa
espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti
che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma
1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (1544; 65
att.) . Art. 101 Difensore della persona offesa 1. La persona offesa dal reato,
per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti (90), può
nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme previste dall'art. 96 comma 2
(27, 33, 65 att.). 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle
associazioni che intervengono a norma dell'art. 93 si applicano le disposizioni
dell'art. 100. Art. 102 Sostituto del difensore36[36] 1. Il difensore di
fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto. 2. Il sostituto
esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.). Art. 103 Garanzie
di libertà del difensore 1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352)
negli uffici dei difensori (96, 97) sono consentite solo: a) quando essi o
altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono
imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per
ricercare cose o persone specificamente predeterminate (244, 247). 2. Presso i
difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al
procedimento, nonché presso i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si può
procedere a sequestro (252, 253, 354); di carte o documenti relativi
all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato 37[37]. 3.
Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa
il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un
consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se
interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 4. Alle
ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede
personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il
pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione (271) relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e
incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro
ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite38[38]. 6.
Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza (353)
tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte
indicazioni salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e
dall'art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle
disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191). Art. 104 Colloqui
del difensore con l'imputato in custodia cautelare 1. L'imputato in stato di
custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore fin
dall'inizio dell'esecuzione della misura (293; 36 att.). 2. La persona
arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di
conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3. Nel corso delle
indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di
cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto
motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l'esercizio
del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell'ipotesi di arresto o di
fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino
al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice
(390). Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa 1. Il consiglio dell'ordine
forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative
all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97). 2. Il
procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è
avvenuto l'abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto
motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio
dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata,
anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice. 4.
L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono
della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del
procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà
e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis 39[39]. 5.
L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato (100), della
persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'art.91 (101) non
impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non
interrompe l'udienza. Art. 106 Incompatibilità della difesa di più imputati
nello stesso procedimento 40[40] 1. Salva la disposizione del comma 4-bis la
difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le
diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 2. L'autorità giudiziaria,
se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi,
fissando un termine per rimuoverla. 3. Qualora l'incompatibilità non sia
rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie
sostituzioni a norma dell'art. 97. 4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso
delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma
del comma 3. 4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di
più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di
altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi
dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b).
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. Art.
107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore 1. Il difensore che non
accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione
all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha
effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente. 3. La rinuncia
non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia
o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente
concesso a norma dell'art. 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche
nel caso di revoca. Art. 108 Termine per la difesa41[41] 1. Nei casi di
rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo
difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha
diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere
cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2.
Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso
dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che
possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato.
In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore.
Il giudice provvede con ordinanza. LIBRO II ATTI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.109 Lingua degli atti 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in
lingua italiana (1693; 63, 201 att.). 2. Davanti all'autorità giudiziaria
avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata
una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a
questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua
e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa
lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati
successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti
da leggi speciali e da convenzioni internazionali . 3. Le disposizioni di
questo articolo si osservano a pena di nullità. Art.110 Sottoscrizione degli
atti 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non
dispone altrimenti (1192, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria
mano, un fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 2. Non è
valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla
scrittura. 3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale,
accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto
medesimo. Art.111 Data degli atti 1. Quando la legge richiede la data di un
atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è
compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità (292),
questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con
certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo
connessi. Art.112 Surrogazione di copie agli originali mancanti 1. Salvo che la
legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro
atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa
distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo (234), la copia
autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui
l'originale dovrebbe trovarsi. 2. A tal fine, il presidente della Corte o del
tribunale, anche di ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di
consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere
gratuitamente un'altra copia autentica. Art.113 Ricostituzione di atti 1. Se
non è possibile provvedere a norma dell'art. 112 il giudice, anche di ufficio,
accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in
quale tenore esso deve essere ricostituito (41 att.). 2. Se esiste la minuta
dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima,
quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto (110) riconosce che questo
era conforme alla minuta. 3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e
2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se
necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche
gli altri atti che devono essere rinnovati. Art.114 Divieto di pubblicazione di
atti e di immagini42[42] 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per
riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli
atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata (115)
la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a
che non siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al
termine dell'udienza preliminare (424 s.). 3. Se si procede al dibattimento,
non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per
il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
(529 s.), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo
la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). E' sempre consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503). 4. E'
vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato
a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli
atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. n divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla
legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla
sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di
Grazia e Giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite
le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la
diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio
alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione
delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. 6-bis. E' vietata la
pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa
mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad
altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. E'
sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto. Art.115 Violazione del divieto di pubblicazione 1. Salve le sanzioni
previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di
pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce
illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di
altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 2. Di ogni violazione del
divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il
pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare. Art.116
Copie, estratti e certificati 1. Durante il procedimento e dopo la sua
definizione (675), chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42
att.) a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (1412,
243, 258, 329, 335, 366) . 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o
il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero,
dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice
che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.). 3. Il
rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art.
114. 3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di
attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia. 43[43]
Art.117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico
ministero 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando è necessario per il
compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere
dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere
le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorità
giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto
motivato. 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.),
nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-bis, accede al registro delle
notizie di reato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso le
direzioni distrettuali antimafia (70 bis ord. giud.) realizzando se del caso
collegamenti reciproci . Art.118 Richiesta di copie di atti e di informazioni
da parte del ministro dell'interno 1. Il Ministro dell'Interno, direttamente o
a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione
investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità
giudiziaria competente, anche un deroga ai divieto stabilito dall'art. 329,
copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sui loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza (380). L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 1-bis. Ai
medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel
comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto
in forma automatizzata . 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può
rigettare la richiesta con decreto motivato. 3. Le copie e le informazioni
acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio (326 c.p.) .
Art.119 Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento 1.
Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al
sordo si presentano per iscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si
presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli
risponde per iscritto. 2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o
scrivere (110), l'autorità procedente nomina uno o più interpreti (143), scelti
di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui. Art.120 Testimoni ad
atti del procedimento 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del
procedimento: a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente
affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume
sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza
detentive (215 c.p.) o a misure di prevenzione. Art.121 Memorie e richieste
delle parti 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti (901, 233) e i
difensori possono presentare al giudice (367) memorie o richieste scritte,
mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate
il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di
legge (2993, 398, 418), entro quindici giorni. Art.122 Procura speciale per
determinati atti 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo
di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve
contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si
riferisce (37 att.). Se la procura è rilasciata per scrittura privata al
difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La
procura è unita agli atti44[44]. 2. Per le pubbliche amministrazioni è
sufficiente che la procura sia sottoscritta (110) dal dirigente dell'ufficio
nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui
senza procura speciale nei casi un cui questa è richiesta dalla legge. Art.123
Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate 1. L'imputato
detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha
facoltà di presentare impugnazioni (582), dichiarazioni e richieste (121) con
atto ricevuto dal direttore (1613). Esse sono iscritte un apposito registro,
sono immediatamente comunicate all'autorità competente (44 att.) e hanno
efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 2.
Quando l'imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà di presentare
impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di
polizia giudiziaria (57), il quale ne cura l'immediata trasmissione
all'autorità competente (44 att.). Le impugnazioni, le dichiarazioni e le
richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità
giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o
dalla persona offesa. Art.124 Obbligo di osservanza delle norme processuali 1.
I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari (126) del giudice, gli
ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57)
sono tenuti a osservare le norme di questo Codice anche quando l'inosservanza
non importa nullità (177, s.) o altra sanzione processuale. 2. I dirigenti
degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della
responsabilità disciplinare. TITOLO II ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Art.125
Forme dei provvedimenti del giudice 1. La legge stabilisce i casi nei quali il
provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del
decreto (48 att.). 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 3.
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546, 547). I
decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è
espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.). 4. Il giudice delibera in
camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario (126) designato ad
assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta. 5. Nel caso di
provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha
espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale (140)
contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni
alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del
collegio e sottoscritto (110) da tutti i componenti, è conservato a cura del
presidente un plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. 6. Tutti gli
altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità
e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente. Art.126 Assistenza al
giudice 1. Il giudice, un tutti gli atti ai quali procede, è assistito
dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non
dispone altrimenti (1254, 135; 50, 51 att.). Art.127 Procedimento in camera di
consiglio 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (45 att.), il
giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare
avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta (1725).
Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 2.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza (1725) possono essere presentate
memorie (121) in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne
fa richiesta (123), deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo . 4. L'udienza è rinviata se sussiste un
legittimo impedimento (486, 10 att.) dell'imputato o del condannato che ha
chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato un
luogo diverso da quello un cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni del commi
1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità. 6. L'udienza si svolge senza la
presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre
ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza
(588), a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto
motivato. 9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è
dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo
che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell'art.140 comma 2 (4205, 6669) . Art.128 Deposito dei provvedimenti del
giudice 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza
preliminare (424) e nel dibattimento (544), gli originali dei provvedimenti del
giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione
(3917). Quando si tratta di provvedimenti impugnabili (111 Cost.; 568),
l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al
pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il
diritto di impugnazione. Art.129 Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità 1. In ogni stato e grado del processo, il
giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di
procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza (442, 444, 455, 459, 469,
531, 26 min.). 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 e seg.
c.p.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (530) o di non
luogo a procedere (425) con la formula prescritta. Art.130 Correzione di errori
materiali 1. La correzione delle sentenze (5354, 547), delle ordinanze e dei
decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui
eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta,
anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento (663, 624, 668; 48
att.). Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile
(591), la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere
dell'impugnazione 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma
dell'art. 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione
sull'originale dell'atto. Art.131 Poteri coercitivi del giudice 1. Il giudice
nell'esercizio delle sue funzioni può chiedere l'intervento della polizia
giudiziaria (58) e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò
che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede
(378). Art.132 Accompagnamento coattivo dell'imputato 1. L'accompagnamento
coattivo (375, 376, 399, 490; 31 min.) è disposto, nei casi previsti dalla
legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre
l'imputato (60, 61, 2102) alla sua presenza, se occorre anche con la forza (46
att.). 2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere
tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli
conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni
caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Art.133
Accompagnamento coattivo di altre persone 1. Se il testimone, il perito, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel
luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice (377) può ordinarne l'accompagnamento
coattivo (46 att.) e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di
una somma da lire contomila a lire un milione a favore della cassa delle
ammende (47 att.) nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato
causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132. TITOLO III DOCUMENTAZIONE
DEGLI ATTI Art.134 Modalità di documentazione 1. Alla documentazione degli atti
si procede mediante verbale (357, 373, 480, 510). 2. Il verbale è redatto, in
forma integrale o riassuntiva (125, 127, 140, 268, 3573, 3733, 420, 4811, 567,
666), con la stenotipia o altro strumento meccanico (1352; 50 att.), ovvero in
caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3.
Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la
riproduzione fonografica (139). 4. Quando le modalità di documentazione
indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la
riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. Art.135 Redazione del
verbale 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario (126, 50 att.; 1 reg.) che
assiste il giudice. 2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro
strumento meccanico (1342), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede
le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno
all'amministrazione dello Stato (50, 51 att.). Art.136 Contenuto del verbale 1.
Il verbale contiene (480, 481) la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del
giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità
delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della
mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di
quanto l'ausiliario (126) ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in
sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico
ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata
resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la
domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante (482), o se questi
si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione
(499, 501). Art.137 Sottoscrizione del verbale 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto (110) ala
fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e
dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e
vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o
non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del
motivo. Art.138 Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 2 i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia (134) sono trascritti in caratteri comuni non oltre
il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli
atti del processo, insieme con la trascrizione. 2. Se la persona che ha
impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia
affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato (51
att.). Art.139 Riproduzione fonografica o audiovisiva 1. La riproduzione
fonografica o audiovisiva (134) è effettuata da personale tecnico, anche estraneo
all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario (126) che
assiste il giudice. 2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel
verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di
riproduzione (136). 3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per
qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa
prova il verbale redatto in forma riassuntiva (134). 4. La trascrizione della
riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può
disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione
dello Stato. 5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non
sia effettuata la trascrizione. 6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive
e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento (49
att.; 24 reg.). Art.140 Modalità di documentazione in casi particolari 1. Il
giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale
in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o
limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di
strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando è redatto soltanto
il verbale in forma riassuntiva (1252, 12710, 4205, 4942, 5673, 6669), il
giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la
parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze
nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.
Art.141 Dichiarazioni orali delle parti 1. Quando la legge non impone la forma
scritta (1256), le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal
caso l'ausiliario (126) che assiste il giudice redige il verbale (134, 136) e
cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti
(482). Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale. 2. Alla parte
che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia
delle dichiarazioni rese (116). Art.141-bis Modalità di documentazione
dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione Ogni interrogatorio di
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si
svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando
si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza
tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti.
Art.142 Nullità dei verbali 1. Salve particolari disposizioni di legge, il
verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se
manca la sottoscrizione (110) del pubblico ufficiale che lo ha redatto. TITOLO
IV TRADUZIONE DEGLI ATTI Art.143 Nomina dell'interprete 1. L'imputato (60, 61)
che non conosce la lingua italiana (109) ha diritto di farsi assistere
gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di
lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La
conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia
cittadino italiano (1693) . 2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e
dall'art. 119, l'autorità procedente nomina un interprete (52 att.) quando
occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non
facilmente intelligibile (242) ovvero quando la persona che vuole o deve fare
una dichiarazione (141) non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può
anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale (134) con
la traduzione eseguita dall'interprete. 3. L'interprete è nominato anche quando
il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha
personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. La
prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria (133; 336 c.p.). Art.144
Incapacità e incompatibilità dell'interprete 1. Non può prestare ufficio di
interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto (414 c.c., 32
c.p.), l'inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è
interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte (30, 31
c.p.); c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a
misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha
facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio
di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello
stesso procedimento o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso
previsto dall'art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un
prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta. Art.145 Ricusazione e
astensione dell'interprete 1. L'interprete può essere ricusato per i motivi
indicati nell'art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o
disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. 2. Quando esiste un motivo
di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di
convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo. 3. La
dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che
non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico (146) e, quando
si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che
l'interprete abbia espletato il proprio incarico. 4. Sulla dichiarazione di
ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza. Art.146
Conferimento dell'incarico 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete
e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico
affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di
mantenere il segreto (329; 326 c.p.) su tutti gli atti che si faranno per suo
mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio Art.147 Termine
per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete 1. Per la traduzione di
scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa
all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola
volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la
traduzione scritta. 2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a
comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice (53 att.) al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 100.000 a L. 1
milione. TITOLO V NOTIFICAZIONI Art.148 Organi e forme delle notificazioni 1.
Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (1422
att.). 2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza,
il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo45[45]. 3. L'atto
è notificato per intero (171) salvo che la legge disponga altrimenti (322, 482,
1495, 3974, 520, 5483, 5852 lett d). 4. La consegna di copia (54 att.)
dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione
(1512). Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la
eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 5. La lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice
verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni
(3917, 424, 429, 477, 486), purché ne sia fatta menzione nel verbale (1513) .
Art.149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo 1. Nei casi
di urgenza (167; 64 att.), il giudice può disporre, anche su richiesta di
parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo
del telefono a cura della Cancelleria o della polizia giudiziaria.46[46] 2.
Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero
telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e
l'ora della telefonata (552 att.). 3. Alla comunicazione si procede chiamando
il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'art. 157 commi 1 e
2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che
conviva anche temporaneamente col medesimo. 4. La comunicazione telefonica ha
valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che
della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma
(55 att.). 5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma (55
att.). Art.150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice 1.
Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere,
anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione
a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi
tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (171). 2. Nel decreto sono
indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del
destinatario. Art.151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero 1. Le
notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale
giudiziario (1422 att.). 2. La consegna di copia (54 att.) dell'atto
all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione (1484). Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna
e la data in cui questa è avvenuta (1532) 3. La lettura dei provvedimenti alle
persone presenti e gli avvisi (3601, 364, 3661, 3881) che sono dati dal
pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono
le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (1485) . 4.
Soppresso. Art.152 Notificazioni richieste dalle parti private 1. Salvo che la
legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private
possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal
difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (56 att.).
Art.153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero 1. Le notificazioni
al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai
difensori mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico
ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità
di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta. 2. Le
comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono
eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo (64 att.), salvo che il
pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. n pubblico
ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la
data in cui questa è avvenuta (1512). Art.154 Notificazioni alla persona
offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per
la pena pecuniaria 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono
eseguite a norma dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi
ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella
cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza
(43 c.c.) o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della
raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio
ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è
eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. 2. La notificazione
della prima citazione al responsabile civile (83 s.) e alla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89) è eseguita con le forme stabilite per la
prima notificazione all'imputato non detenuto. 3. Se si tratta di pubbliche
amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità
giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo
civile. 4. Le notificazioni alla parte civile (76 s.), al responsabile civile
(83 s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89)
costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori (1005). Il responsabile
civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono
costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui
si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In
mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o
inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art.155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese 1. Quando per il
numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la
notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile,
l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da
notificare che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel
decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi
che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui
si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 3. La notificazione si ha per avvenuta quando
l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione (168) e
i documenti giustificativi dell'attività svolta nella cancelleria o segreteria
dell'autorità procedente. Art.156 Notificazioni all'imputato detenuto 1. Le
notificazioni all'imputato (60, 61) detenuto sono eseguite nel luogo di
detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della
ricezione, se ne fa menzione nella relazione (168) di notificazione e la copia
rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci (57, 58
att.). Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia
direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della
avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente
l'interessato con il mezzo più celere. 3. Le notificazioni all'imputato
detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (284, 286, 3865, 4491,
5661 e 2) sono eseguite a norma dell'art. 157. 4. Le disposizioni che precedono
si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e
internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni
all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme
dell'art. 159. Art.157 Prima notificazione all'imputato non detenuto 1. Salvo
quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all'imputato (60,
61) non detenuto (156) è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se
non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita
nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente
l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche
temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i
luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita
nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a
una delle predette persone. 3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive
(110) l'originale dell'atto notificato (171) e l'ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 4. La copia non può
essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di
manifesta incapacità di intendere o di volere. 5. L'autorità giudiziaria
dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata
alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non
abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato (4204, 485). 6. La
consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione (168) è scritta
all'esterno del plico stesso (811 att.). 7. Se le persone indicate nel comma 1
mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1
e 2 (59 att.). 8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,
l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o,
in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua
attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa
di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa (171). L'ufficiale giudiziario dà inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Art.158 Prima
notificazione all'imputato in servizio militare 1. La prima notificazione
all'imputato (60, 61) militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli
atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante
consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato
presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato
della avvenuta notificazione con il mezzo più celere (60 att.). Art.159
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità 1. Se non è possibile
eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorità
giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di
nascita, dell'ultima residenza (43 c.c.) anagrafica, dell'ultima dimora, in
quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso
l'amministrazione carceraria centrale (156; 61 att.). Qualora le ricerche non
diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità
(4604) con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia
privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al
difensore . 2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni
effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore. Art.160 Efficacia del
decreto di irreperibilità 1. Il decreto di irreperibilità (159) emesso dal
giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di
avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza
preliminare (424) ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini
preliminari (405, 554). 2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per
la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare (419) nonché
il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la
notificazione del provvedimento che dispone il giudizio (432, 4502, 456, 4641,
555, 5602) cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo
grado (442, 448, 529 s.). 3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di
secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza (605, 627). 4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere
preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'art. 159. Art.161
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni 1. Il giudice,
il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con
l'intervento della persona sottoposta alle indagini (61) o dell'imputato (60)
non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati
nell'art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,
avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di
imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di
dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante
consegna al difensore (1711 lett e). Della dichiarazione o della elezione di
domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. 2.
Fuori del caso previsto dal comma 1 l'invito a dichiarare o eleggere domicilio
è formulato con l'informazione di garanzia (369) o con il primo atto notificato
per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di
mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della
elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto
è stato notificato. 3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa
diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da
un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della
scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o
l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto
(123). Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o
elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale
all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. 4. Se la
notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la
dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o
inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore,
l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo
dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.
Art.162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto 1. Il
domicilio dichiarato, il domicilio eletto (161, 62 att.) e ogni loro mutamento
sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione
raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal
difensore. 2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del
tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. 3. Nel caso previsto dal
comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che
procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è
ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli
atti ad altra autorità. 4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha
ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte
nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto. Art.163 Formalità per le
notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 1. Per le notificazioni
eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157. Art.164 Durata
del domicilio dichiarato o eletto 1. La determinazione del domicilio dichiarato
o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è
previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2. Art.165 Notificazioni all'imputato
latitante o evaso 1. Le notificazioni all'imputato latitante (296) o evaso (385
c.p.) sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato è
privo di difensore l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio (97).
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art.166 Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente 1. Se
l'imputato è interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), le notificazioni si eseguono a
norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova
nelle condizioni previste dall'art.71 comma 1, le notificazioni si eseguono a
norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale. Art.167
Notificazioni ad altri soggetti 1. Le notificazioni a soggetti diversi da
quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'art. 157
commi 1, 2, 3, 4 e 8 (65 att.), salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149.
Art.168 Relazione di notificazione 1. Salvo quanto previsto dall'art. 157 comma
6 (155), l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in
calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità
o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della
persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il
destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data (59
att.) della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione (110,
171). 2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia
consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato
le attestazioni contenute nella copia notificata. 3. La notificazione produce
effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. Art.169
Notificazioni all'imputato all'estero 1. Se risulta dagli atti notizia precisa
del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora all'estero della persona nei cui
confronti si deve procedere il giudice o il pubblico ministero le invia
raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità
che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso
(369) nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello
Stato (161). Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la
stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite
mediante consegna al difensore. 2. Nello stesso modo si provvede se la persona
risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di
irreperibilità emesso a norma dell'art. 159. 3. L'invito previsto dal comma 1 è
redatto nella lingua dell'imputato straniero (63 att.) quando dagli atti non
risulta che egli conosca la lingua italiana (143). 4. Quando dagli atti risulta
che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero,
ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il
giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità
(159), dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali. 5. Le disposizioni precedenti si
applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta
all'estero. Art.170 Notificazioni col mezzo della posta 1. Le notificazioni
possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi
stabiliti dalle relative norme speciali . 2. E' valida la notificazione anche
se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui
inizialmente fu diretto il piego. 3. Qualora l'ufficio postale restituisca il
piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede
alle notificazioni nei modi ordinari. Art.171 Nullità delle notificazioni 1. La
notificazione è nulla (177 s.): a) se l'atto è notificato in modo incompleto,
fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto
(1483); b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata
richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione (168) della copia
notificata manca la sottoscrizione (110) di chi l'ha eseguita; d) se sono
violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1,
2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore ; f)
se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta
dall'art. 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la
sottoscrizione (110) della persona indicata nell'art. 157 comma 3; h) se non
sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto
dall'art.150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario. TITOLO VI
TERMINI Art.172 Regole generali 1. I termini processuali sono stabiliti a ore,
a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato
di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Salvo che la legge disponga
altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata
la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno. 5. Quando è stabilito
soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si
computano intere e libere. 6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare
documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto
nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art.173 Termini a pena di decadenza. Abbreviazione 1. I termini si considerano
stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. 2. I
termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati,
salvo che la legge disponga altrimenti (175). 3. La parte a favore della quale
è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con
dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità
procedente. Art.174 Prolungamento dei termini di comparizione 1. Se la
residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o
eletto a norma dell'art. 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità
giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di
giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni
cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici
di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso
prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune
predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a
tre giorni. Per l'imputato residente all'estero (169) il prolungamento del
termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e
dei mezzi di comunicazione utilizzabili. 2. Le stesse disposizioni si applicano
quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra
persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito. Art.175
Restituzione nel termine 1. Il pubblico ministero, le parti private e i
difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se
provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (487, 548-3, 5851 lett d) o
decreto di condanna (460, 462), può essere chiesta la restituzione nel termine
per proporre impugnazione (585) od opposizione (461) anche dall'imputato che
provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che
l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore (5713) e il fatto non
sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata
notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159,
161 comma 4 e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla
conoscenza degli atti del procedimento. 3. La richiesta per la restituzione nel
termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel
quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei
casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva
conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta
per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 4. Sulla richiesta decide
con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa.
Prima dell'esercizio dell'azione penale (405) provvede il giudice per le
indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna,
decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla
opposizione. 5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione
della Impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la
sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. 6. Contro
l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere
proposto ricorso per cassazione. 7. Quando accoglie la richiesta di
restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre,
ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene
conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.), del tempo intercorso
tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione. Art.176 Effetti della restituzione nel termine 1. Il giudice che
ha disposto la restituzione (1754) provvede a richiesta di parte e in quanto
sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di
assistere. 2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di
cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede
il giudice competente per il merito. TITOLO VII NULLITA' Art.177 Tassatività 1.
L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è
causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. Art.178 Nullità di
ordine generale 1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni
concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento
giudiziario (33) b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale (405) e la sua partecipazione al procedimento c)
l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre
parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato
(90, 91) e del querelante (336 s.) . Art.179 Nullità assolute 1. Sono
insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(627-4) le nullità previste dall'art.178 comma 1 lett. a) quelle concernenti
l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle
derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore
nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 2. Sono altresì insanabili e
sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità
definite assolute da specifiche disposizioni di legge. Art.180 Regime delle
altre nullità di ordine generale 1. Salvo quanto disposto dall'art. 179, le
nullità previste dall'art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono
più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo
grado (442, 444, 525) ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la
deliberazione della sentenza del grado successivo. Art.181 Nullità relative 1.
Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono
dichiarate su eccezione di parte. 2. Le nullità concernenti gli atti delle
indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio (392 s.) e le
nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare (419 s.) devono essere
eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424.
Quando manchi l'udienza preliminare (447, 449, 453, 459, 555), le nullità
devono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1. 3. Le
nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio (429, 4502, 456, 555)
ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il
termine previsto dall'art. 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con
l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (428), devono essere
riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non
siano state dichiarate dal giudice. 4. Le nullità verificatesi nel giudizio
(438 s., 444 s., 465 s.) devono essere eccepite con l'impugnazione della
relativa sentenza. Art.182 Deducibilità delle nullità 1. Le nullità previste
dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha
concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della
disposizione violata. 2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve
essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,
immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i
termini previsti dagli artt. 180 e 181 commi 2, 3 e 4. 3. I termini per
rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza. Art.183
Sanatorie generali delle nullità 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le
nullità (180, 181) sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato
espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; b) se la
parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è
preordinato. Art.184 Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e
delle notificazioni 1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle
relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è
comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la
comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha
diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la
nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può
essere inferiore a quello previsto dall'art. 429. Art.185 Effetti della
dichiarazione di nullità 1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti
consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. 2. Il giudice che
dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia
necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla
nullità per dolo o colpa grave. 3. La dichiarazione di nullità comporta la
regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto
l'atto nullo salvo che sia diversamente stabilito (604). 4. La disposizione del
comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove (26, 191). Art.186
Inosservanza di norme tributarie 1. Quando la legge assoggetta un atto a una
imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende
inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni
finanziarie previste dalla legge. LIBRO III PROVE TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI Art.187 Oggetto della prova 1. Sono oggetto di prova i fatti che si
riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o
della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali
dipende l'applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte
civile (76 s.), sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla
responsabilità civile derivante dal reato (74; 185 c.p.). Art.188 Libertà
morale della persona nell'assunzione della prova 1. Non possono essere
utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la
capacità di ricordare e di valutare i fatti (642). Art.189 Prove non
disciplinate dalla legge 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla
legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare
l'accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertà morale della persona
(642). Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di
assunzione della prova. Art.190 Diritto alla prova 1. Le prove sono ammesse a
richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495)
escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono
superflue (190-bis, 4954) o irrilevanti (468). 2. La legge stabilisce i casi in
cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603).
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite
le parti in contraddittorio (495). Art.190-bis Requisiti della prova in casi
particolari 147[47]. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art.
51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone (194 s., 497 s.) o
di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio (392) o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime
saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a
norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze
diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o
taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis48[48]. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei
reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 60-ter, 600-quater,
60-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqiues e 609-octies del
codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni 16.
Art.191 Prove illegittimamente acquisite 1. Le prove acquisite in violazione
dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2.
L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento (1854). Art.192 Valutazione della prova 1. Il giudice valuta la
prova dando conto nella motivazione (1253, 6061 lett. e) dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere
desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729
c.c.). 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate
unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità
(210). 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese
da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b). Art.193 Limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova
stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di
famiglia e di cittadinanza. TITOLO II MEZZI DI PROVA CAPO I Testimonianza Art.194
Oggetto e limiti della testimonianza 1. Il testimone è esaminato sui fatti che
costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità
dell'imputato (2343), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a
qualificarne la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla
pericolosità sociale (203 c.p.). 2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di
parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri
testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per
valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la
personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto
dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella
persona. 3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può
deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) né esprimere apprezzamenti
personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art.195 Testimonianza indiretta 1. Quando il testimone (209) si riferisce, per
la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte,
dispone che queste siano chiamate a deporre (62). 2. Il giudice può disporre
anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 (190). 3. L'inosservanza
della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni
relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone,
salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o
irreperibilità. 449[49]. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non
possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le
modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2 lettere a) e b). Negli altri
casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 5.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone
abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. 6. I
testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone
indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei
medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non può essere utilizzata (191)
la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la
fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. Art.196
Capacità di testimoniare 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2.
Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario
verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni (220) con i mezzi
consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del
comma 2 siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono
l'assunzione della testimonianza. Art.197 Incompatibilità con l'ufficio di
testimone 1. Non possono essere assunti come testimoni: a)50[50] i coimputati
del medesimo reato (41, 110, 113 c.p.) o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento (469,
529 s.), di condanna (533) o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444; b)51[51] salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le
persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2 lett.
b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444; c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89); d) coloro che nel medesimo procedimento
svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro
ausiliario (126), nonché il difensore che abbia svolto attività di
investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle
dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter
52[52]. Art.197-bis Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o
per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone53[53] 1. L'imputato in
un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a
norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come
testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444. 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre,
nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c). 3. Nei casi previsti
dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di
difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. 4. Nel caso previsto
dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i
quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti,
se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non
aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non
può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria
responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi
confronti. 5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente
articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel
procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di
condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto
oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. 6. Alle dichiarazioni rese
dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente
articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. Art.198
Obblighi del testimone 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e
di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e
di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli sono rivolte. 2. Il
testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere
una sua responsabilità penale. Art.199 Facoltà di astensione dei prossimi
congiunti 1. I prossimi congiunti (304-4 c.p.) dell'imputato non sono obbligati
a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333),
querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono
offesi dal reato 2. Il giudice, a pena di nullità (181), avvisa le persone
predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato
da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti
verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi,
pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con
esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti
sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato. Art.200 Segreto
professionale 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i
casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai54[54]; c) i medici e i chirurghi, i
farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d)
gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà
di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . 2. Il giudice,
se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi
dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta
infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai
commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno
avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione
(1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al
giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Art.201 Segreto di
ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli
incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal
deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono
rimanere segreti (326 c.p.) . 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200
commi 2 e 3. Art.202 Segreto di Stato 1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i
pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno
l'obbligo (261 c.p.) di astenersi dal deporre (204) su fatti coperti dal segreto
di Stato . 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa
il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la
esistenza di un segreto di Stato (129). 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla
notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia
conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga. Art.203
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice
non può obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza
militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (66 att.). Se
questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non
possono essere acquisite né utilizzate (191). 1-bis55[55]. L'inutilizzabilità
opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono
stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. Art.204 Esclusione del
segreto 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202
e 203 (661 att.) fatti notizie o documenti concernenti reati diretti
all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la
natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione
penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri (66 att. ). Art.205 Assunzione della
testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui
egli esercita la funzione di Capo dello Stato. 2. Se deve essere assunta la
testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio
dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere
esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la
continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti. 3. Si procede
nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione
di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione
(213) o di confronto (211) o per altra necessità. Art.206 Assunzione della
testimonianza di agenti diplomatici 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico
o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza
fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per
mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si
procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato
estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le
convenzioni e le consuetudini internazionali. Art.207 Testimoni sospettati di
falsità o reticenza. Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell'esame un
testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le
prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare
rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2. Allo
stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto,
dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché
proceda a norma di legge (476). 2. Con la decisione che definisce la fase
processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se
ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 c.p., ne informa il pubblico
ministero trasmettendogli i relativi atti. CAPO II Esame delle parti Art.208
Richiesta dell'esame 1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba
essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi
consentono. Art.209 Regole per l'esame 1. All'esame delle parti si applicano le
disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e se è esaminata una
parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'art. 195. 2. Se la parte
rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale. Art.210
Esame di persona imputata in un procedimento connesso 156[56]. Nel
dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art.
12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto
separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate
a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di
ufficio. 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice (198), il quale, ove
occorra, ne ordina l'accompagnamento collettivo (132, 5132). Si osservano le
norme sulla citazione dei testimoni (197) . 3. Le persone indicate nel comma 1
sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In
mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. 4.
Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel
comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, esse hanno facoltà di
non rispondere (64). 557[57]. All'esame si applicano le disposizioni previste
dagli artt. 194, 195, 498, 499 e 500. 658[58]. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma
dell'articolo 371 comma 2 lettera b), che non hanno reso in precedenza
dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali
persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c),
e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio
di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni
richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.
CAPO III Confronti Art.211 Presupposti del confronto 1. Il confronto (364, 392)
è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate (194 s., 208 s.) o
interrogate (65), quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze
importanti. Art.212 Modalità del confronto 1. Il giudice, richiamate le
precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto,
chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle
reciproche contestazioni. 2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte
dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di
quanto altro è avvenuto durante il confronto. CAPO IV Ricognizioni Art.213
Ricognizione di persone. Atti preliminari 1. Quando occorre procedere a
ricognizione personale (392), il giudice (361) invita chi deve eseguirla a
descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi
se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e
dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in
fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata
indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire
sull'attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale è fatta menzione degli
adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L'inosservanza
delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità (181) della
ricognizione. Art.214 Svolgimento della ricognizione 1. Allontanato colui che
deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due
persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella
sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto
rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove è possibile, nelle stesse
condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla
ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se
riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi
abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 2. Se vi è fondata ragione di
ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o
altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice
dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità (181), delle modalità di
svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento
della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o
cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti. Art.215
Ricognizione di cose 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo
del reato o di altre cose pertinenti al reato (253), il giudice procede
osservando le disposizioni dell'art. 213, in quanto applicabili. 2. Procurati,
ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice
chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e,
in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a
precisare se ne sia certa. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 214 comma
3. Art.216 Altre ricognizioni 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni
o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice
procede osservando le disposizioni dell'art. 213, in quanto applicabili. 2. Si
applicano le disposizioni dell'art. 214 comma 3. Art.217 Pluralità di
ricognizioni 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione
della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti
separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro
che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la
ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni
atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano
collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli
articoli precedenti. CAPO V Esperimenti giudiziali Art.218 Presupposti
dell'esperimento giudiziale 1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando
occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato
modo. 2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile,
della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e
nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Art.219
Modalità dell'esperimento giudiziale 1. L'ordinanza che dispone l'esperimento
giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle
operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il
giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni. 2.
Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni,
disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti
o procedimenti (134). 3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula
di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 471 al
fine di assicurare il regolare compimento dell'atto. 4. Nel determinare le
modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune
disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di
coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza
pubblica. CAPO VI Perizia Art.220 Oggetto della perizia 1. La perizia è ammessa
(398, 495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo
quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza,
non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel
reato (102-105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche. Art.221 Nomina del perito 1. Il giudice nomina il perito
scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (67-69 att.) o tra persone
fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (74 att.). Quando
la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo
incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento
della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di
notevole complessità (2274) ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti
discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio (70-72 att.;
366 c.p.), salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art.
36. Art.222 Incapacità e incompatibilità del perito 1. Non può prestare ufficio
di perito, a pena di nullità: a) il minorenne (98 c.p.), l'interdetto (414
c.c.; 32 c.p.), l'inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.)
ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte
(30, 31, 35 c.p.); c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215
c.p.) o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone
(197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a
prestare ufficio di testimone (120, 194 s.) o di interprete (143); e) chi è
stato nominato consulente tecnico (225, 233, 359) nello stesso procedimento o
in un procedimento connesso. Art.223 Astensione e ricusazione del perito 1. Quando
esiste un motivo di astensione il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 2. Il
perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'art. 36 a
eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo. 3. La
dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che
non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico (226) e, quando
si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che
il perito abbia dato il proprio parere (227). 4. Sulla dichiarazione di
astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto
la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione
del giudice (31). Art.224 Provvedimenti del giudice 1. Il giudice dispone anche
di ufficio (190, 468, 508) la perizia con ordinanza motivata (125), contenente
la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini
(220), l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la
comparizione del perito. 2. Il giudice dispone la citazione del perito (398,
468, 508) e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone
sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si
rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. Art.225 Nomina
del consulente tecnico 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti
private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (233, 359; 38, 73
att.) m numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le
parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio
statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente
tecnico a spese dello Stato (98) . 3. Non può essere nominato consulente
tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 222 comma 1 lett a),
b), c), d). Art.226 Conferimento dell'incarico 1. Il giudice, accertate le
generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste
dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi (70 att.) e delle
responsabilità (373 c.p.) previste dalla legge penale e lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: inconsapevole della responsabilità morale e giuridica
che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio
ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere
il segreto (329) su tutte le operazione peritali. 2. Il giudice formula quindi
i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (225, 2332), il pubblico
ministero e i difensori presenti. Art.227 Relazione peritale 1. Concluse le
formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai
necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare
immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene
di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione (231) del
perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il
perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data
comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici (225, 2332). 4. Quando
risultano necessari accertamenti di particolare complessità (2212), il termine
può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più
volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per
la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi (3922).
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito
può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine
stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. Art.228 Attività del
perito 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai
quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli
atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge
prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento (431, 76 att.). 2. Il
perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e
all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo
svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie
all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo
acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. 4.
Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e
sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la
decisione è rimessa al giudice (5082), senza che ciò importi sospensione delle
operazioni stesse. Art.229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali 1.
Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale
continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza
formalità alle parti presenti. Art.230 Attività dei consulenti tecnici 1. I
consulenti tecnici (225, 2332; 38 att.) possono assistere al conferimento
dell'incarico al perito (2231 coord.) e presentare al giudice richieste,
osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 2. Essi
possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche
indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione (227, 3603). 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni
peritali (228), i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e
richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e
il luogo oggetto della perizia. 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo
svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e
il compimento delle altre attività processuali. Art.231 Sostituzione del perito
1. Il perito può essere sostituito (227) se non fornisce il proprio parere nel
termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge
negligentemente l'incarico affidatogli (70 att.). 2. Il giudice, sentito il
perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o
l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza
è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 3. Il perito
sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere
condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da L. 300.000 a L. 3 milioni. 4. Il perito è altresì sostituito quando è
accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (223). 5. Il perito
sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la
documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. Art.232
Liquidazione del compenso al perito 1. Il compenso al perito è liquidato con
decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi
speciali. Art.233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia59[59] 1. Quando
non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non
superiore a due, propri consulenti tecnici (225, 359; 38, 73 att.; 2231
coord.). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando
memorie a norma dell'art. 121. 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore,
può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose
sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni,
ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è
intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è
disposta dal pubblico ministero a richiesto del difensore. Contro il decreto
che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che
provvede nelle forme di cui all'articolo 127. 1-ter. L'autorità giudiziaria
impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato
originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. 2. Qualora,
successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai
consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà
previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225 comma 1. 3. Si
applica la disposizione dell'art. 225 comma 3. CAPO VII Documenti Art.234 Prova
documentale 1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia,
la fonografia o qualsiasi altro mezzo . 2. Quando l'originale di un documento
del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto
e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia (112). 3. E' vietata
(191) l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci
correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla
moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei
periti (1941 e 3). Art.235 Documenti costituenti corpo del reato 1. I documenti
che costituiscono corpo del reato (253) devono essere acquisiti qualunque sia
la persona che li abbia formati o li detenga (240). Art.236 Documenti relativi
al giudizio sulla personalità 1. E' consentita l'acquisizione dei certificati
del casellario giudiziale (688) della documentazione esistente presso gli
uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di
sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili (648) di qualunque giudice
italiano e delle sentenze straniere riconosciute (730 s.), ai fini del giudizio
sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dai reato, se il fatto
per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o
alle qualità morali di questa. 2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i
certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine
di valutare la credibilità di un testimone. Art.237 Acquisizione di documenti
provenienti dall'imputato 1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio
(190), di qualsiasi documento proveniente dall'imputato (240), anche se
sequestrato presso altri o da altri prodotto. Art.238 Verbali di prove di altri
procedimenti 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale (78 att.) se si tratta di prove assunte nell'incidente
probatorio (392 s.) o nel dibattimento (496 s.) . 2. E' ammessa l'acquisizione
di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che
abbia acquistato autorità di cosa giudicata (324 c.p.c.). 2-bis60[60]. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati
contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione
della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile. 361[61]. E'
comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono
ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o
circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o
circostanze imprevedibili. 462[62]. Ai di fuori dei casi previsti dai commi 1,
2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel
dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza
di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni
previste dagli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 190-bis,
resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2,
2-bis e 4 del presente articolo. Art.239 Accertamento della provenienza dei
documenti 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto
per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni. Art.240 Documenti
anonimi 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime (3333) non possono
essere acquisiti né in alcun modo utilizzati (191, 108 att., 5 reg.) salvo che
costituiscano corpo del reato (235, 253) o provengano comunque dall'imputato
(237). Art.241 Documenti falsi 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 537, il
giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo
la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli
copia del documento. Art.242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri
magnetofonici 1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da
quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se
ciò è necessario alla sua comprensione. 2. Quando è acquisito un nastro
magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma
dell'art. 268 comma 7. Art.243 Rilascio di copie 1. Quando dispone
l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto (329), il giudice,
a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a
rilasciare copia autentica a norma dell'art. 116. TITOLO III MEZZI DI RICERCA
DELLA PROVA CAPO I Ispezioni Art.244 Casi e forme delle ispezioni 1.
L'ispezione delle persone, dei luoghi (103) e delle cose è disposta con decreto
motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del
reato (354 1 e 2 comma, 364). 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti
materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi,
alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in
quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare
modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può
disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione
tecnica (359). Art.245 Ispezione personale 1. Prima di procedere all'ispezione
personale (13 Cost., 3543) l'interessato è avvertito della facoltà di farsi
assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e
idonea a norma dell'art. 120. 2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della
dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (79
att.). 3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In
questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle
operazioni. Art.246 Ispezione di luoghi o di cose 1. All'imputato (60, 61) e in
ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita
l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi
siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. 2. Nel
procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare,
enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani
prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul
posto il trasgressore (131, 378). CAPO II Perquisizioni Art.247 Casi e forme
delle perquisizioni 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno
occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253), è
disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che
tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi
l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale. 2. La
perquisizione è disposta con decreto motivato. 3. L'autorità giudiziaria può
procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di
polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto. Art.248 Richiesta di
consegna 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,
l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non
si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la
completezza delle indagini. 2. Per rintracciare le cose da sottoporre a
sequestro (253) o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini,
l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa
delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche
(255). In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.
Art.249 Perquisizioni personali 1. Prima di procedere alla perquisizione
personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso
della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120. 2. La perquisizione è
eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di
chi vi è sottoposto (79 att.). Art.250 Perquisizioni locali 1. Nell'atto di
iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
all'imputato (60, 61), se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del
luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona
di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art.
120. 2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e
l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero in
mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (80 att.). 3. L'autorità
giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto
motivato che siano perquisite (247) le persone presenti o sopraggiunte, quando
ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al
reato (253). Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del
provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano
concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto
(131, 378). Art.251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali 1. La
perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può
essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. 2. Tuttavia nei casi
urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione
sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali. Art.252 Sequestro conseguente
a perquisizione 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono
sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e
260. CAPO III Sequestri Art.253 Oggetto e formalità del sequestro 1. L'autorità
giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (81
att.; 10 reg.) . 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le
quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente
l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato
con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata
all'interessato, se presente. Art.254 Sequestro di corrispondenza 1. Negli
uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza (616 c.p.)
che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall'imputato (60, 61) o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di
persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato. 2. Quando
al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria (57), questi deve
consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati,
senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 3. Le
carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza
sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono
comunque essere utilizzati. Art.255 Sequestro presso banche 1. L'autorità
giudiziaria può procedere al sequestro presso banche (2482) di documenti,
titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche
se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere
che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato (60,
61) o non siano iscritti al suo nome. Art.256 Dovere di esibizione e segreti 1.
Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente
all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti,
anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di
esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte,
salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (202, 204)
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (1032). 2. Quando la
dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200, 201),
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e
ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose
indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione
risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 3. Quando la
dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa
il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione
del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un
segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del
segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 5. Si applica la
disposizione dell'art. 204. Art.257 Riesame del decreto di sequestro 1. Contro
il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 (229
coord.). 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento. Art.258 Copie dei documenti sequestrati 1. L'autorità
giudiziaria può fare estrarre copia (116, 243) degli atti e dei documenti
sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è
mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente
copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente. 2. I pubblici
ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei
documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma
devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro
esistente. 3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il
sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro. 4. Se
il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non
possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre
copia l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. n pubblico
ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli
interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del
volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro
parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati. Art.259 Custodia delle
cose sequestrate 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla
cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno,
l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso,
determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art.
120 (82 att.; 11 reg.) . 2. All'atto della consegna, il custode è avvertito
dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta
dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi
trasgredisce ai doveri della custodia (334, 335 c.p.). Al custode può essere
imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della
cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con
separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria. Art.260 Apposizione dei
sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili 1. Le cose sequestrate si
assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione
alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a
fini di giustizia. 2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e
fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi
o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle
cose, in conformità dell'art. 259. 3. Se si tratta di cose che possono
alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la
distruzione (83, 852 att.) . Art.261 Rimozione e riapposizione dei sigilli 1.
L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne
verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario.
Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose
sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità
giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo
la data e la sottoscrizione. Art.262 Durata del sequestro e restituzione delle
cose sequestrate 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di
prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima
della sentenza (84, 85 att; 12 reg.). Se occorre, l'autorità giudiziaria
prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può
imporre cauzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è
ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della
parte civile (76), che sulle cose appartenenti all'imputato (60, 61) o al
responsabile civile (83) sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati nell'art. 316. 3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è
mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (86, 88
att.). Art.263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate 1. La
restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non
vi è dubbio sulla loro appartenenza (84, 85 att; 12 reg.). 2. Quando le cose
sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata
a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le
forme previste dall'art. 127. 3. In caso di controversia sulla proprietà delle
cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del
luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel
corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il
pubblico ministero provvede con decreto motivato. 5. Contro il decreto del pubblico
ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli
interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a
norma dell'art. 127. 6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione,
provvede il giudice dell'esecuzione (665, 676). Art.264 Provvedimenti in caso
di mancata restituzione 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è
divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o
è stata respinta, il giudice dell'esecuzione (665, 676) dispone con ordinanza
che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato
anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del
registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la
loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura
della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero
pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al ministero di grazia
e giustizia (87 att.). 2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche
prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se
le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza
rilevante dispendio. 3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito
giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati
presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono
devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi
diritto. Art.265 Spese relative al sequestro penale 1. Le spese occorrenti per
la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento
penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza
di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'art. 264 (842
att.). CAPO IV Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Art.266 Limiti
di ammissibilità 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei
procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è
prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell'art. 4; b) delitti contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; c) delitti
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi
e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria (594
c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col
mezzo del telefono. f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma,
del codice penale. 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi
indicati dall'art. 614 c.p., l'intercettazione è consentita solo se vi è
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Art.266-bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche 1. Nei
procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché a quelli commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione
del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero
intercorrente tra più sistemi. Art.267 Presupposti e forme del provvedimento 1.
Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione
a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con
decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini 63[63].
1-bis64[64]. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo
203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel
comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita
e i risultati di essa non possono essere utilizzati. 3. Il decreto del pubblico
ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle
operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere
prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici
giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 4. Il pubblico
ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un
ufficiale di polizia giudiziaria (57). 5. In apposito registro riservato tenuto
nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle
operazioni. Art.268 Esecuzione delle operazioni 1. Le comunicazioni
intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. 2. Nel
verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni
intercettate. 3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo
degli impianti installati nella procura della Repubblica (90 att.). Tuttavia,
quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali
ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento
motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio
o in dotazione alla polizia giudiziaria. 3-bis. Quando si procede a intercettazione
di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre
che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati
. 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal
pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il
giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura
delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di
esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il
giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non
appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico
ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima . 7. Il giudice dispone la trascrizione
integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel
fascicolo per il dibattimento . 8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro
magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. Art.269
Conservazione della documentazione 1. I verbali e le registrazioni sono
conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto
l'intercettazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a
impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è
necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela
della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art.
127. 3. La distruzione, nei casi in cui e prevista, viene eseguita sotto
controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale. Art.270 Utilizzazione
in altri procedimenti 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza (380). 2. Ai fini della utilizzazione
prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano
le disposizioni dell'art. 268 commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i
difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le
registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le
intercettazioni furono autorizzate. Art.271 Divieti di utilizzazione 1. I
risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse
siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano
state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3. 2.
Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o
comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno a
oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione,
salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in
altro modo divulgati. 3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone
che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia
distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (253). LIBRO IV MISURE
CAUTELARI TITOLO I MISURE CAUTELARI PERSONALI CAPO I Disposizioni generali
Art.272 Limitazioni alle libertà della persona 1. Le libertà della persona
possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle
disposizioni del presente Titolo. Art.273 Condizioni generali di applicabilità
delle misure 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 2. Nessuna misura può
essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una
causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità (45-48, 85 s., 308,
309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150
s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si ritiene
possa essere irrogata. Art.274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari sono
disposte: a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini,
relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze
di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli
addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo
che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche
modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta
alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai
suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa
specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di
delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 1-bis65[65].
Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni
degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. Art.275
Criteri di scelta delle misure 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene
conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis.
Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è
condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito
della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma
1, lettere b) e c) 66[66]. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena. 2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari
personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando,
all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere
esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da
soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa
indole67[67]. 3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice
penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, é applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo
che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati
siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato
l'età di settanta anni68[68]. 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la
custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo
286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto
della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di
detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di
detenzione in carcere69[69]. 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare
presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza
pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il
giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o
di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono
essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed
universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza
collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno
1990, n. 13570[70]. 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia
cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato
sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte
ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessarie71[71]. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere
non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una
fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del
servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
terapie curative72[72]. 5. ABROGATO. Art.275-bis Particolari modalità di
controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in
sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene
necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la
disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento
il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti
anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al
comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione
espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che
ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso
l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei
mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Art.276
Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 1. In caso di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può
disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave (299), tenuto conto
dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta
di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (288,
289), il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura
coercitiva (281-286). 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura
diversa dalla custodia cautelare in carcere (p.p. 281 s.), il giudice, in caso
di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può
disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere (p.p. 285). In tal
caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie73[73]. 1-ter. In
deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il
giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia
cautelare in carcere74[74]. Art.277 Salvaguardia dei diritti della persona
sottoposta a misure cautelari 1. Le modalità di esecuzione delle misure devono
salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non
sia incompatibile con le esigenze cautelari (274) del caso concreto. Art.278
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 1. Agli
effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione (81-2 c.p.), della recidiva e delle circostanze del reato (59-70
c.p.), fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5)
dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista
dall'art. 62 n. 4) codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle
ad effetto speciale (633 c.p.)75[75]. Art.279 Giudice competente 1.
Sull'applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché sulle
modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede (91
att.). Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari (328). CAPO II Misure coercitive Art.280 Condizioni di
applicabilità delle misure coercitive 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3
del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo Capo
possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la
legge stabilisce la pena (278) dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni (230 coord.). 2. La custodia cautelare in carcere può essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La
disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. Art.281 Divieto
di espatrio 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il
giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza
l'autorizzazione del giudice che procede (215 coord.). 2. Il giudice dà le
disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al
fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di
identità validi per l'espatrio. 2-bis76[76]. Con l'ordinanza che applica una
delle altre misure coercitive previste dal presente Capo, il giudice dispone in
ogni caso il divieto di espatrio. Art.282 Obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le
ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di
abitazione dell'imputato. Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare
77[77] 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice
prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di
non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che
procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di
visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del
pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno
a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare
disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura
dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e
stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se
necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del
datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I
provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia
stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il
provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a
favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero
altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il
provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni
dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,
la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'articolo 280. Art.283 Divieto e obbligo di dimora 1. Con il provvedimento
che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non
dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del
giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora,
il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero,
al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora
abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del
predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione
di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni
ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le
esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere
disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente
nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove ubicato il comune di
abituale dimora. 3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica
l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e
dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può
prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i
luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con
obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice può, anche con
separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi
dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali
esigenze di lavoro. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle
prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di
alloggio di lavoro e di assistenza de n'imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero
prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata
comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e
fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione (276). Art.284 Arresti
domiciliari 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o
da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza (22 att.; 9 reg.). 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti
o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da
quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non può
altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel
corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario
per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività
lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni
imposte all'imputato (276). 5. L'imputato agii arresti domiciliari si considera
in stato di custodia cautelare (285-286). 5-bis. Non possono essere, comunque,
concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di
evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale
fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie78[78].
Art.285 Custodia cautelare in carcere 1. Con il provvedimento che dispone la
custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia
giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un
istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2.
Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con
le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione . 3. Per determinare la
pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'art.
657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in
conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero nel caso di
rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 c.p. Art.286 Custodia cautelare
in luogo di cura 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova
in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la
capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in
carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando
risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 2. Si applicano le
disposizioni dell'art. 285 commi 2 e 3. Art.286-bis Divieto di custodia
cautelare79[79] 1. ABROGATO Non può essere mantenuta la custodia cautelare in
carcere (285) nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra
una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di
grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione
di HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia
cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue
attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di
incompatibilità può essere fatta dall'imputato (60, 61), dal suo difensore (96,
97) o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il
giudice dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti
domiciliari (284) presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto del
Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia,
sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e
sono stabilite le procedure diagnostiche e medico - legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza
delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero
esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni,
se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il
giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio
sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di
ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275. CAPO III Misure
interdittive Art.287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive 1.
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo
Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la
legge stabilisce la pena (278) dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni (217 coord.). Art.288 Sospensione dall'esercizio della
potestà dei genitori 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva
temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2.
Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (519-526 c.p.),
ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p., commesso in
danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura può essere disposta anche al
di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. Art.289 Sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio 1. Con il provvedimento che
dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (28,
29, 31 c.p.), il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in
parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro
la pubblica amministrazione (314-360 c.p.), la misura può essere disposta a
carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. 3. La misura non
si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
Art.290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare
determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice
temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica (422-452
c.p.) o contro l'economia pubblica (499-518 c.p.), l'industria e il commercio
ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di
società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p., la misura
può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287
comma 1. CAPO IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti Art.291 Procedimento
applicativo 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la
richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le
eventuali deduzioni a memorie difensive già depositate. 1 bis. (Abrogato) 2. Se
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne
ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle
esigenze cautelari previste dall'art.274, dispone la misura richiesta con lo
stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si
applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27. 2-bis. In caso di necessità
o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis.
Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia
successivamente revocata 80[80]. Art.292 Ordinanza del giudice 1. Sulla
richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2.
L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga
a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle
norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche
esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura
disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei
motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo
trascorso dalla commissione del reato; c bis) l'esposizione dei motivi per i
quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa,
nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le
esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle
indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire
l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; e)
la data e la sottoscrizione del giudice. 2-bis. L'ordinanza contiene altresì la
sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il Sigillo dell'ufficio
e, se possibile l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova
l'imputato. 2-ter. L'ordinanza é nulla se non contiene la valutazione degli
elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché
all'articolo 327-bis 81[81]. 3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta
esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. Art.293
Adempimenti esecutivi 1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare
consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di
nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di
fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma
dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. n verbale è
immediatamente trasmesso ai giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico
ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia
cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e
2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella Cancelleria
del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e
agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al
difensore. 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva
(288-290) è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre
l'interdizione in via ordinaria. Art.294 Interrogatorio della persona
sottoposta a misura cautelare personale 1. Nel corso delle indagini
preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione
della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se
la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che
interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di
custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto
con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla
data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o
comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il
giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze
cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le
condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione
della misura disposta. 482[82]. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64
e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha l'obbligo di intervenire, è
dato tempestivo avviso del compimento dell'atto (93 att.). 5. Per gli
interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice,
qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le
indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere
l'interrogatorio del giudice. Art.295 Verbale di vane ricerche 1. Se la persona
nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile
procedere nei modi previsti dall'art. 293 l'ufficiale o l'agente redige
ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo
trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se
ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo
stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli
artt. 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano,
ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto
nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il
pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti
quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno
dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma
2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale 83[83]. Art.297 Computo dei
termini di durata delle misure 1. Gli effetti della custodia cautelare
decorrono dal momento della cattura, dell'arresto (380, 381) o del fermo (384).
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che
le dispone è notificata a norma dell'art. 293. 3. Se nei confronti di un
imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno
stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per
fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in
relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli
altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la
prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione
non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti
prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste
connessione ai sensi del presente comma. 4. Nel computo dei termini della
custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e
di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della
durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 comma 4. 5. Se
l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza
(95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata
l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di
internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti
del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera
compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di internamento
per misura di sicurezza. Art.298 Sospensione dell'esecuzione delle misure 1.
L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare
personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti
della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena. 2. La
sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative
alla detenzione. CAPO V Estinzione delle misure Art.299 Revoca e sostituzione
delle misure 1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290) sono
immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle
disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste
dall'art. 274. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le
esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare
più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose . 3. Il pubblico
ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al
giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume
l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294) o quando è
richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari (406) o dell'assunzione
di incidente probatorio (393) ovvero quando procede all'udienza preliminare
(416 s.) o al giudizio (465 s.). 3-bis. Il giudice, prima di provvedere in
ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive,
di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se
nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere,
il giudice procede. 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca
o di sostituzione é basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già
valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha
fatto richiesta. 4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze
cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalità più gravose. 4-bis. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con
altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il
giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al
pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie
richieste . 4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in
grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e
senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni
o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto
e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice.
Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo
275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal
servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice questi,
se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con
immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e
seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e
riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero nel caso di rilevata
urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso
tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per
gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3. 4-quater.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3
84[84]. Art.300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di
determinate sentenze 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto
perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della
medesima persona, è disposta l'archiviazione (408-411) ovvero è pronunciata
sentenza di non luogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s.). 2. Se
l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.), il giudice
provvede a norma dell'art. 312. 3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è
pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena
irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa (5322). 4. La
custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di
condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già
subita non è inferiore all'entità della pena irrogata. 5. Qualora l'imputato
prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a
procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere
disposte nei suoi confronti misure coercitive (281-286) quando ricorrono le
esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. b) o c). Art.301
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie 1. Le misure disposte per
le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. a) perdono
immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'art. 292
comma 2 lett. d) non ne è ordinata la rinnovazione. 2. La rinnovazione è
disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche
per più di una volta, entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308. 2-bis.
Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per
reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste
investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro
collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento é richiesto il
compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere
disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274 comma 1
lett. a), non può avere durata superiore a trenta giorni. 2-ter. La proroga
della medesima misura é disposta, per non più di due volte ed entro il limite
complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta
inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che
hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era
stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato. Art.302 Estinzione della
custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde
immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il
termine previsto dall'art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere
nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo
interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le
condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede
nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a
rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'art. 294 commi 3, 4 e
5. Art.303 Termini di durata massima della custodia cautelare 1. La custodia
cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione (297)
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti85[85]: 1) tre
mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si
procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero
3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma
2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni; b) dall'emissione del provvedimento che
dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi
i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di
primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dal n. 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni; 3-bis) qualora si proceda per i delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lett. a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3)
sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase
precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera
d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui
alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti86[86].
b-bis)87[87]dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il
giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi
i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto nel numero 1; 3) nove mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della
reclusione superiore nel massimo a venti anni; c) dalla pronuncia della
sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna in grado di appello; 1) nove mesi, se vi è stata condanna
alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata
condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e
sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado
di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli
stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero
3-bis) 88[88]. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la
impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4. 1-bis. Qualora non siano interamente
decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini
previsti per ciascuna fase o grado successivo. 2. Nel caso in cui, a seguito di
annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa,
il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero
sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il
regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a
ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione (385 c.p.)
dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento,
dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata
complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art.
305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore
nel massimo a sei anni b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a); c) sei anni, quando si
procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore a venti anni. Art.304 Sospensione dei termini di
durata massima della custodia cautelare 1. I termini previsti dall'art. 303
sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti
casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è
sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore (486)
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione
della prova (509) o a seguito di concessione di termini per la difesa (108,
451, 519, 520); b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione,
dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che
rendano privo di assistenza uno o più imputati; c ) nella fase del giudizio
durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. c-bis)
nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata
per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 89[89]. 2. I termini previsti
dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno
dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il
tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni90[90]. 3. SOPPRESSO 91[91] Nei
casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta
del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. 4.
SOPPRESSO 92[92] I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi,
con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è
sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b),
del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si
applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che
chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi
93[93]. 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il
doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere
conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b),
numero 3-bis) 94[94] e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini
residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in
ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303,
comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena
temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine
la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. 7. Nel
computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lett. b). Art.305 Proroga della custodia
cautelare 1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è
disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare
sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della
perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per
cassazione nelle forme previste dall'art. 311. 2. In ogni stato e grado del
procedimento, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini
di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi
esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o
a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano
indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico
ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'art.
310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'art. 303
comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà 95[95]. 3.
Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non
può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis)
del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed
alla lettera d) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata
della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la
sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo
303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato
emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado96[96].
Art.306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure 1. Nei casi in
cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente Titolo,
il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta
alla misura (98 att). 2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure
cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la
immediata cessazione delle misure medesime. Art.307 Provvedimenti in caso di
scarcerazione per decorrenza dei termini97[97] 1. Nei confronti dell'imputato
scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure
cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che
avevano determinato la custodia cautelare. 1-bis. Qualora si proceda per taluno
dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone
le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche
cumulativamente. 2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma
dell'art. 275, è tuttavia ripristinata: a) se l'imputato ha dolosamente
trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma
del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione,
ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274. b)
contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di
secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma
1 lett. b). 3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in
cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del
termine previsto dall'art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia
anteriormente subita. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi
prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data
notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di
delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari,
se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne
ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli
atti al giudice competente. 5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di
avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non
provvede a norma del comma 2 lett. a). Art.308 Termini di durata massima delle
misure diverse dalla custodia cautelare 1. Le misure coercitive diverse dalla
custodia cautelare (281-283) perdono efficacia quando dall'inizio della loro
esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti
dall'art. 303. 2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando
sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora
esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la
rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati
i limiti previsti dal comma 1. 3. L'estinzione delle misure non pregiudica
l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre
autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
CAPO VI Impugnazioni Art.309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura
coercitiva98[98] 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del
provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito,
della ordinanza che dispone una misura coercitiva (281-286, 3133), salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per
l'imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della
misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova d l non aver
avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. n difensore dell'imputato può
proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 3-bis. Nei
termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali é
stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma
3. 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto
giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma
1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta
alle indagini. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i
motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide, in
composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di
appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione
è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 8. Il procedimento
davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura;
esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo
difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può
partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101
att.) il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta
(99 att.), annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo
anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il
tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso
favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può
confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini
di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene
entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia (306). Art.310 Appello 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma
1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre
appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali,
enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni
dell'art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso
all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette
al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il
procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati
in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 3.
L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello
del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione
non sia divenuta definitiva (588). Art.311 Ricorso per cassazione 1. Contro le
decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha
richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono
proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere
proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7
dell'articolo 309. 1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. 2.
Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo
difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione
di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (281-286,
3133). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha
emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla
Corte di Cassazione (100 att.). 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi
devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà
di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio
della discussione. 5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127. CAPO VII
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza Art.312 Condizioni di
applicabilità 1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l'applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza è disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del
pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando
sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni
previste dall'art. 273 comma 2. Art.313 Procedimento 1. Il giudice provvede con
ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità
sociale dell'imputato (203 c.p.). Ove non sia stato possibile procedere
all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia
del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294. 2. Salvo quanto
previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini dell'art. 206 comma 2 c.p., il giudice
procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei
termini indicati nell'art. 72. 3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la
misura prevista dall'art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si
applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione (314, 315). CAPO
VIII Riparazione per l'ingiusta detenzione Art.314 Presupposti e modalità della
decisione 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perché il
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa
riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o
concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. 2. Lo stesso diritto spetta al
prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia
stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile
risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso
o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste
dagli artt. 273 e 280. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle
medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato
provvedimento di archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non luogo a
procedere (425). 4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte
della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della
misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti
all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato
affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione
della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla riparazione è altresì
escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione
medesima. Art.315 Procedimento per la riparazione 1. La domanda di riparazione
deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in
cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la
sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata
la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui
confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314.99[99] 2.
L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo. 3. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore
giudiziario (643-647). TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI CAPO I Sequestro
conservativo Art.316 Presupposti ed effetti del provvedimento 1. Se vi è
fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato (189 c.p.), il pubblico ministero, in ogni
stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo (218
coord.) dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui
dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (513 s. c.p.c.).
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185 c.p.), la parte civile può
chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile
civile (83), secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Il sequestro disposto a
richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4. Per effetto
del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati
(2745 s. c.c.), rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data
anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi
stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. Art.317 Forma del
provvedimento. Competenza 1. Il provvedimento che dispone il sequestro
conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso
con ordinanza del giudice che procede. 2. Se è stata pronunciata sentenza di
condanna (533), di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425),
soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano
trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la
sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione.
Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano
trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini
preliminari (328). 3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le
forme prescritte dal Codice di Procedura Civile (678, 679 c.p.c.) per
l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili (103 att.).
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione (428, 648). La
cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura
del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato
può proporre incidente di esecuzione (666). Art.318 Riesame dell'ordinanza di
sequestro conservativo 1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque
vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'art. 324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento. Art.319 Offerta di cauzione 1. Se l'imputato o il responsabile
civile (83) offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316,
il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro
conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame (318), il giudice revoca
il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore
delle cose sequestrate. 3. n sequestro è altresì revocato dal giudice se
l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo
di merito, cauzione idonea. Art.320 Esecuzione sui beni sequestrati 1. Il
sequestro conservativo si converte in pignoramento (686 c.p.c.) quando diventa
irrevocabile (648) la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria
ovvero quando diventa esecutiva (650) la sentenza che condanna l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La
conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316 comma 4. 2. Salva
l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che
rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo
nelle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile (483 s. c.p.c.). Sul
prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a
titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate,
nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del
danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (191 c.p.). CAPO II Sequestro
preventivo Art.321 Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che
la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi
nel merito (91 att.) ne dispone il sequestro con decreto motivato (104 att.).
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari (328). 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose
di cui è consentita la confisca (240 c.p.). 2-bis. Nel corso del procedimento
penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita
la confisca100[100]. 3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del
pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso
delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato,
che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione (322-bis).
Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui
presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello
del deposito nella segreteria . 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari,
quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal
pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico
ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria (57), i
quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico
ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone
la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e
l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del
verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia
giudiziaria . 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i
termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di
convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono
state sequestrate . Art.322 Riesame del decreto di sequestro preventivo 1.
Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,
anche nel merito, a norma dell'art. 324. 2. La richiesta di riesame non
sospende l'esecuzione del provvedimento (588). Art.322-bis Appello 1. Fuori dei
casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze
in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro
emesso dal pubblico ministero. 1-bis. Sull'appello decide il tribunale in
composizione collegiale. 2. L'appello non sospende l'esecuzione del
provvedimento (588). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 310. Art.323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo 1. Con la
sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425),
ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate
siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a
norma dell'art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. 2. Quando
esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse
a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il
sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna (533), gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate. 4. La
restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al
responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati
nell'art. 316. CAPO III Impugnazioni Art.324 Procedimento di riesame 1. La
richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel
comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha
disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza dell'avvenuto sequestro (99 att.). 2. La richiesta è presentata con
le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non
detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio
o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il
domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in
mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta
è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio
domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria . 3. La
cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro
il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono
essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare
atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di
riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel
termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art.
127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto
la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9 e 10. La
revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere
disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 c.p. 8. Il giudice del
riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della
controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro. Art.325
Ricorso per cassazione 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt.
322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona
alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge . 2. Entro il termine previsto dall'art. 324 comma 1, contro il decreto
di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per
cassazione (569). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame . 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e 4. 4. Il
ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (588). PARTE SECONDA LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.326 Finalità delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero (50 s.) e
la polizia giudiziaria (55 s.) svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione
penale. Art.327 Direzione delle indagini preliminari 101[101] 1. Il pubblico
ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria
(58) che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a
svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei
successivi articoli. Art.327-bis Attività investigativa del difensore102[102]
1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il
difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma
1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e
grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di
revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico
del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando
sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici. Art.328 Giudice
per le indagini preliminari 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste
del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato,
provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.). 1-bis. Quando si
tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve
specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente . Art.329 Obbligo
del segreto 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e
dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura
delle indagini preliminari (405). 2. Quando è necessario per la prosecuzione
delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto
dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli
atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati
presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono
più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di
necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto
motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo
consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini
riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di
singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. TITOLO II
NOTIZIA DI REATO Art.330 Acquisizione delle notizie di reato 1. Il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria
iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli
articoli seguenti. Art.331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati
di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici
ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia
di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche
quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La
denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero (51) o a
un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107 att.; 221 coord.). 3. Quando più
persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche
redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento
civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al pubblico ministero (106 att.). Art.332 Contenuto della
denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto
e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già
note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Art.333 Denuncia da parte
di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio
può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria
(364 c.p.) . 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), al pubblico ministero
(51) o a un ufficiale di polizia giudiziaria (57); se è presentata per iscritto,
è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle
denuncie anonime (108 att.; 5 reg.) non può essere fatto alcun uso, salvo
quanto disposto dall'art. 240. Art.334 Referto 1. Chi ha l'obbligo del referto
(365 c.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel
ritardo immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di
polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o
assistenza ovvero, in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria più
vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza
e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e
quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze
del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o
può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e
sottoscrivere un unico atto. Art.334-bis. Esclusione dell'obbligo di denuncia
nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva103[103] 1. Il difensore e
gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia
neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle
attività investigative da essi svolte. Art.335 Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente (109, 110 att.), nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o
che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in
cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito . 2.
Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del
fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero
cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma I senza procedere a
nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai
commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato é attribuito, alla
persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se
sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico
ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il
segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non
rinnovabile. TITOLO III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' Art.336 Querela 1. La
querela (120 s. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontà
che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Art.337
Formalità della querela 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme
previste dall'art. 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata
denuncia (331) ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con
sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o
spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela
è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal
querelante o dal procuratore speciale. 3. La dichiarazione di querela proposta
dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una
associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di
rappresentanza. 4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione
della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona
che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico
ministero (107 att.). Art.338 Curatore speciale per la querela 1. Nel caso
previsto dall'art. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela (124
c.p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il
provvedimento di nomina. 2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il
giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona
offesa, su richiesta del pubblico ministero. 3. La nomina può essere promossa
anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o
l'assistenza dei minorenni. 4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi
parte civile nell'interesse della persona offesa (77). 5. Se la necessità della
nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela,
provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Art.339 Rinuncia alla querela 1. La rinuncia espressa alla querela è fatta
personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione
sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La
dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia
giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante,
redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal
dichiarante. 2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce
effetti. 3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche
all'azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art.340 Remissione della querela 1. La remissione della querela (152-156 c.p.)
è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con
dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia
giudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le
forme previste per la rinuncia espressa alla querela (339). 3. Il curatore
speciale previsto dall'art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell'art. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto
di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del
querelato. Art.341 Istanza di procedimento 1. L'istanza di procedimento (130
c.p.) è proposta dalla persona offesa con le forme della querela (337). Art.342
Richiesta di procedimento 1. La richiesta di procedimento (127-129 c.p.) è
presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità
competente. Art.343 Autorizzazione a procedere 1. Qualora sia prevista
l'autorizzazione a procedere , il pubblico ministero ne fa richiesta a norma
dell'art. 344. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è
fatto divieto di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali (280-290,
312, 313) nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione
medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare
(249-251), a ispezione personale (245), a ricognizione (213, 214), a
individuazione (361), a confronto (211, 212), a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni (266 s.). Si può procedere all'interrogatorio
(65) solo se l'interessato lo richiede. 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono
consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è
colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380 commi 1 e 2.
Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento
di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di
leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto
compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.104[104] 4.
Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono
essere utilizzati. 5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può
essere revocata. Art.344 Richiesta di autorizzazione a procedere 1. Il pubblico
ministero chiede l'autorizzazione (111 att.) prima di procedere a giudizio
direttissimo (4495, 566) o di richiedere il giudizio immediato (454), il rinvio
a giudizio (405), il decreto penale di condanna (4591, 5543) o di emettere il
decreto di citazione a giudizio (5541). La richiesta deve, comunque, essere
presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di
reato (335) del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione
(4054). 2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata
arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a
procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida (391). 3.
Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo
l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è
proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le
richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo,
il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti. 4. Quando
si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è
necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere
separatamente (18) contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è
necessaria. Art.345 Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità
dell'azione penale 1. Il provvedimento di archiviazione (409, 411) e la
sentenza di proscioglimento (529) o di non luogo a procedere (425), anche se
non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza
della querela (336) della istanza (341), della richiesta (342) o
dell'autorizzazione a procedere (343), non impediscono l'esercizio dell'azione
penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione
ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria
l'autorizzazione. 2. La stessa disposizione si applica quando il giudice
accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle
indicate nel comma 1. Art.346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di
procedibilità 1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una
condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere
compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di
prova (348; 112 att.) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere
assunte le prove previste dall'art. 392. TITOLO IV ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA
POLIZIA GIUDIZIARIA Art.347 Obbligo di riferire la notizia del reato 1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce
al pubblico ministero, per iscritto (108-bis att.), gli elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova
e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione . 2.
Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano
stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore (350,
352, 3532, 354) della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
(61), la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari . 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza,
la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma
orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con
le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la
comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito
la notizia (221 coord.). Art.348 Assicurazione delle fonti di prova 1. Anche
successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo
in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole . 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra
l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché
alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle
persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo
l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad
essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del
pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone
prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per
accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e
assicura le nuove fonti di prova105[105]. 4. La polizia giudiziaria, quando, di
propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od
operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di
persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. Art.349
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di
altre persone 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può
procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti. 3. Quando procede alla
identificazione la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le
notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art.
66. 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi
identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in
relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità la
polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il
tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le
dodici ore. 5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è
data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non
ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona
accompagnata. 6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio
della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. Art.350 Sommarie
informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini 1. Gli
ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le modalità previste
dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di
arresto o di fermo a norma dell'art. 384. 2. Prima di assumere le sommarie
informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto,
provvede a norma dell'art. 97 comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte
con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo
avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 4. Se
il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria
richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'art. 97 comma 4. 5.
Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata
a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata
prosecuzione delle indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza
l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del
comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione. 7. La polizia
giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la
utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3.
Art.351 Altre sommarie informazioni 1106[106]. La polizia giudiziaria assume
sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai
fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo
del comma 1 dell'articolo 362. 1 bis. All'assunzione di informazioni da persona
imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2
lett. b) (210), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona
predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di
ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere
tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto . Art.352
Perquisizioni 1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385
c.p.), gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a perquisizione
personale o locale (247 s.) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla
persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono
essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un
determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o i
evaso. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone
la custodia cautelare (284-286, 292) o di un ordine che dispone la carcerazione
(656) nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti
previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto
(384), gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) possono altresì
procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti
indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non
consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La
perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali
dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. 4. La polizia
giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore,
al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il
verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i
presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Art.353 Acquisizione di plichi o di corrispondenza 1. Quando vi è necessità di
acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'Ufficiale di polizia
giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale
sequestro. 2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare
disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col
mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura
immediata. 3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri oggetti di corrispondenza (616 c.p.) per i quali è consentito il
sequestro a norma dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso
di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere
l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il
pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono
inoltrati. Art.354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le
tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi
e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 2.
Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non
può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) compiono i necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso,
sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253)107[107]. 3.
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi
dalla ispezione personale (13 Cost.; 245). Art.355 Convalida del sequestro e
suo riesame 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne
consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. n
verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore (229
coord), al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito. 2.
Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato
convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente
notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. 3. Contro il
decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e
il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni
dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel
merito, a norma dell'art. 324. 4. La richiesta di riesame non sospende
l'esecuzione del provvedimento (588). Art.356 Assistenza del difensore 1. Il
difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (114 att.)
ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli
atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico
autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353 comma 2. Art.357
Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria
annota (115 att.) secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini,
anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova. 2. Fermo quanto disposto in relazione a
specifiche attività (1232, 1611, 268, 2931, 2951, 383, 386), redige verbale dei
seguenti atti: a) denuncie (333), querele (337) e istanze (341) presentate
oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni
assunte, a norma dell'art. 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e
accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti
e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito
le direttive per lo svolgimento delle indagini. 3. Il verbale è redatto da
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità
previste dall'art. 373. 4. La documentazione dell'attività di polizia
giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. 5. A disposizione
del pubblico ministero sono altresì poste le denuncie, le istanze e le querele
presentate per iscritto, i referti (334), il corpo del reato e le cose
pertinenti al reato (253). TITOLO V ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO Art.358
Attività di indagine del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero compie
ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì
accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle
indagini . Art.359 Consulenti tecnici del pubblico ministero 1. Il pubblico
ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie
specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti (233; 73 att.),
che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere
autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Art.360 Accertamenti tecnici non ripetibili 1. Quando gli accertamenti previsti
dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a
modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la
persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del
giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della
facoltà di nominare consulenti tecnici (233). 2. Si applicano le disposizioni
dell'art. 364 comma 2. 3. 1 difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente
nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4.
Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle
indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico
ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se
differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 5. Se il pubblico
ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle
indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del
comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi
risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento . Art.361
Individuazione di persone e di cose 1. Quando è necessario per la immediata
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione
di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione
sensoriale (213-217). 2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono
presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di
quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele
previste dall'art. 214 comma 2. Art.362 Assunzione di informazioni 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal
difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle
domande formulate e sulle risposte date108[108]. Si applicano le disposizioni
degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 109[109]. Art.363
Interrogatorio di persona imputata a un procedimento connesso 1. Le persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate dal
pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'art.
210 commi 2, 3, 4 e 6 110[110]. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche
alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel
caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. 6). Art.364 Nomina e assistenza del
difensore 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio (64,
65), ovvero a ispezione (244) o confronto (211) cui deve partecipare la persona
sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'art. 375. 2. La
persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è
assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. 3.
Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato
avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel
comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle
indagini. 4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti
indicati nei commi 1 e 3 fermo quanto previsto dall'art. 245. 5. Nei casi di
assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa
pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima
del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque
tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero
procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri
effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni
caso, la facoltà del difensore d'intervenire. 6. Quando procede nei modi
previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a
pena di nullità (181), i motivi della deroga e le modalità dell'avviso. 7. E'
vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o
disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali
è fatta menzione nel verbale. Art.365 Atti ai quali il difensore ha diritto di
assistere senza avviso 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento
di atti di perquisizione (247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona
sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di
fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma
dell'art. 97 comma 3. 2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento
dell'atto, fermo quanto previsto dall'art. 249. 3. Si applicano le disposizioni
dell'art. 364 comma 7. Art.366 Deposito degli atti cui hanno diritto di
assistere i difensori 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i
verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria
ai quali il difensore ha diritto di assistere (350, 352, 3532, 354, 360, 364,
365), sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo
giorno successivo al compimento dell'atto con facoltà per il difensore di
esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato
dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato
l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.
Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse
si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia 111[111]. 2. Il pubblico
ministero con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito
degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo
periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra
attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del
pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono
proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127
112[112]. Art.367 Memorie e richieste dei difensori 1. Nel corso delle indagini
preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste
scritte al pubblico ministero. Art.368 Provvedimenti del giudice sulla
richiesta di sequestro 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto
dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le
indagini preliminari (328). Art.369 Informazione di garanzia 1. Solo quando
deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il
pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta
di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una
informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono
violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà
di nominare un difensore di fiducia. 2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero
l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico
ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma
dell'art. 151. Art.369-bis Informazione della persona sottoposta alle indagini
sul diritto di difesa113[113] 1. Al compimento del primo atto a cui il
difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli
375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti
successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione
della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione di cui al comma 1
deve contenere: a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel
processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla
legge alla persona sottoposta alle indagini; b) il nominativo del difensore
d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico; c) l'indicazione della
facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in
mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio; d)
l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non
sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e
l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Art.370 Atti diretti e atti delegati 1. Il pubblico ministero compie
personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia
giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente
delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la
persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con
l'assistenza necessaria del difensore. 2. Quando procede a norma del comma 1,
la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373. 3.
Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il
pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare,
secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il
tribunale del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi
motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di
procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento
di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
Art.371 Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero 1. Gli uffici
diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si
coordinano tra loro (118 bis att.) per la speditezza, economia ed efficacia
delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di
informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente
impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente,
al compimento di specifici atti. 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico
ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma
dell'art. 12 114[114]; b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati
commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole
o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati
commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la
prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro
reato o di un'altra circostanza 115[115]. c) se la prova di più reati deriva,
anche in parte, dalla stessa fonte. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il
collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza. Art.371-bis
Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia 1. Il procuratore
nazionale antimafia (76-bis ord. giud.) esercita le sue funzioni in relazione
ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis. A tal fine
dispone della direzione investigativa antimafia (70 bis ord. giud.) e dei
servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore
nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori
distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di
indagine (371; 118-bis att.), di garantire la funzionalità dell'impiego della
polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestività delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle
funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in
particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura
il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione
nazionale antimafia (76-bis 4 e 5 ord. giud.); b) cura, mediante applicazioni
temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia (110-bis ord. giud.), la necessaria flessibilità e
mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o
processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei
reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie informazioni e
dati attinenti alla criminalità organizzata (117); d) soppresso; e) soppresso;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali
attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo
le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine; g) riunisce i
procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che
malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto
motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di Cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati
nell'art. 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al
fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento (372) e questo non è
stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attività di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) soppresso;
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver
assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato
della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può
delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero. Art.372 Avocazione delle indagini 1. Il procuratore generale presso
la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le
necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: a) in
conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato
non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione (53); b) il capo
dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva
sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti
dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). 1-bis. Il procuratore generale
presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì
con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai
delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei
casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 c.p. quando,
trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle
indagini previste dall'art. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per
il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa
con altri procuratori generali interessati (371-bis; 118-bis att.) . Art.373
Documentazione degli atti 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici
atti è redatto verbale: a) delle denunce (333), querele (337) e istanze (341)
di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti
(364, 374, 388) con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni
(244 s.), delle perquisizioni (247 s.) e dei sequestri (253 s.); d) delle
sommarie informazioni assunte a norma dell'art. 362; d-bis) dell'interrogatorio
assunto a norma dell'art. 363; e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma
dell'art. 360. 2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel Titolo
III del Libro II. 3. Alla documentazione delle attività di indagine
preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto
mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva (140) ovvero, quando si
tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le
annotazioni (119 att.) ritenute necessarie. 4. Gli atti sono documentati nel
corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono
insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la
documentazione contestuale. 5. L'atto contenente la notizia di reato (330 s.) e
la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo
presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla
polizia giudiziaria a norma dell'art. 357. 6. Alla redazione del verbale e
delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario
che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 142.
Art.374 Presentazione spontanea 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono
svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di
rilasciare dichiarazioni. 2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a
chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe,
l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale
ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364. 3. La
presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari (280
s.). Art.375 Invito a presentarsi 1. Il pubblico ministero invita la persona
sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne
richiedono la presenza (360, 361, 364, 365). 2. L'invito a presentarsi
contiene: a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a
identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l'ora e il
luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve
presentarsi; c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto; d)
l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'art. 132
l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato
addotto legittimo impedimento. 3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio,
l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta
dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai
fini di quanto previsto dall'art. 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e
delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di
giudizio immediato . 4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni
prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza,
il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il
tempo necessario per comparire. Art.376 Accompagnamento coattivo per procedere
a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di
interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo (46 att.) è disposto dal
pubblico ministero su autorizzazione del giudice (328). Art.377 Citazioni di
persone informate sui fatti 1. Il pubblico ministero può emettere decreto di
citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della
persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai
fini delle indagini. 2. Il decreto contiene: a) le generalità della persona; b)
il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla
quale la persona deve presentarsi; c) l'avvertimento che il pubblico ministero
potrà disporre a norma dell'art. 133 l'accompagnamento coattivo in caso di
mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. 3. Il
pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente
tecnico (225, 233, 359, 360), dell'interprete (143) e del custode delle cose
sequestrate Art.378 Poteri coercitivi del pubblico ministero 1. Il pubblico
ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'art.
131. TITOLO VI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO Art.379 Determinazione della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo la pena è determinata a
norma dell'art. 218. Art.380 Arresto obbligatorio in flagranza 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque è
colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni . 2. Anche fuori
dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la
personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale
per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio
previsto dall'art. 419 c.p.; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti
nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p.; e)
delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4
della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma,
numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso,
ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero
4), del codice penale116[116]; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale117[117]; f) delitto
di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629
c.p.; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma
terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110 ; h) delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico approvato
con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo ; i) delitti commessi per finalità di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni 118[118]; l) delitti di promozione,
costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere
militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle
associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20
giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di
cui all'art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p.; m) delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l'associazione è diretta alla
commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a),
b), c) d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto
perseguibile a querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza è eseguito se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale
o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato è posto immediatamente in
libertà (389). Art.381 Arresto facoltativo in flagranza 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto
in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena (379) della reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni . 2. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti : a) peculato mediante profitto
dell'errore altrui previsto dall'art. 316 c.p.; b) corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.; c)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2
c.p.; d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze
alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.; e) corruzione di
minorenni prevista dall'art. 530 c.p.; f) lesione personale prevista dall'art.
582 c.p.; g) furto previsto dall'art. 624 c.p.; h) danneggiamento aggravato a
norma dell'art. 635 comma 2 c.p.; i) truffa prevista dall'art. 640 c.p.; l)
appropriazione indebita prevista dall'art. 646 c.p.; m) alterazione di armi e
fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1
della L. 18 aprile 1975 n. 110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a
querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale o
all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato è posto immediatamente in
libertà (389). 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del
fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o
dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non é consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di
fornirle. Art.382 Stato di flagranza 1. E' in stato di flagranza chi viene
colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è
inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone
ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso
il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza
dura fino a quando non è cessata la permanenza. Art.383 Facoltà di arresto da
parte dei privati 1. Nei casi previsti dall'art. 380 ogni persona è autorizzata
a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili
di ufficio. 2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato (253) alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia
copia. Art.384 Fermo di indiziato di delitto 1. Anche fuori dei casi di
flagranza (230 coord.), quando sussistono specifici elementi che, anche in
relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere
fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della
persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena (379) dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi 119[119]. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e
prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono al fermo di
propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero
sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che
l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di
urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. Art.385 Divieto di
arresto o di fermo in determinate circostanze 1. L'arresto o il fermo non è
consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo
è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima (51-53) ovvero in presenza di una causa di non punibilità. Art.386
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l'arresto o il
fermo (120 att.) o hanno avuto in consegna l'arrestato (383), ne danno
immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è
stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di
nominare un difensore di fiducia. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di
fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico
ministero a norma dell'art. 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista
dall'art. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più
presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il
medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico
ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che
lo hanno determinato . 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante
la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto
o il fermo è stato eseguito. 5. Il pubblico ministero può disporre che
l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1
dell'art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini,
presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico
ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7.
L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3 . Art.387 Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari 1.
La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve
senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo. Art.388
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato 1. Il pubblico ministero può
procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo
avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. 2.
Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'art. 64, il pubblico
ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle
ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli
elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le
fonti. Art.389 Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato 1. Se
risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di
persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del
fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato
sia posto immediatamente in libertà. 2. La liberazione è altresì disposta prima
dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia
giudiziaria (57; 120 att.), che ne informa subito il pubblico ministero del
luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Art.390 Richiesta di
convalida dell'arresto o del fermo 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal
fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata
liberazione dell'arrestato o del fermato (121 att.), richiede la convalida (122
att.) al giudice per le indagini preliminari (328) competente in relazione al
luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. 2. Il giudice fissa l'udienza
di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 3.
L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le
prescrizioni del comma 1. 3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico
ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in
ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano .
Art.391 Udienza di convalida 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di
consiglio (127; 123 att.) con la partecipazione necessaria del difensore
dell'arrestato o del fermato. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è
stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma
4. 3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del
fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice
procede quindi all'interrogatorio (2941) dell'arrestato o del fermato, salvo
che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso
il suo difensore . 4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli art.
386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza.
Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e
l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se
ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle
esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di
una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito
per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, ovvero per uno dei
delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280120[120]. 6. Quando non
provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata
liberazione dell'arrestato o del fermato . 7. Le ordinanze previste dai commi
precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in
udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al
fermato se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura
del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.
L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui
l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice. TITOLO VI BIS
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 121[121] Art.391-bis Colloquio, ricezione di
dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore 122[122] 1.
Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d),
per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di
riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso,
l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al
comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare
secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter. 3. In ogni caso, il
difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti
tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualità e
dello scopo del colloquio; b) se intendono semplicemente conferire ovvero
ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le
modalità e la forma di documentazione; c) dell'obbligo di dichiarare se sono
sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento
connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non rispondere o di non
rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande eventualmente
formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte
date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. 4.
Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non
possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona
sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento
connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore
prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di
difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle
investigazioni, dispone la nomina di una difensore di ufficio ai sensi
dell'articolo 97. 6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in
violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono
essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito
disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del
potere disciplinare. 7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere
dichiarazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica
autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il
suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale
l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante
l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza. 8.
All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle
indagini, la persona offesa e le altre parti private. 9.Il difensore o il
sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non
imputata ovvero della persona non sottoposta alle indagini, qualora essa renda
dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti
dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d)
del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone
l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale
disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini
o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte
ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste
dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per
primo formula le domande. Anche con riferimento alla informazioni richieste dal
difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362. 11. Il difensore, in
alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della
persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3,
anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
Art.391-ter Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni 123[123] 1.
La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal
dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una
relazione nella quale sono riportati: a) la data in cui ha ricevuto la
dichiarazione; b) le proprie generalità e quelle della persona che ha
rilasciato la dichiarazione; c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti
previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis; d) i fatti sui quali verte la
dichiarazione. 2. La dichiarazione è allegata alla relazione. 3. Le
informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal
difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale
redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni
contenute nel Titolo III del Libro Secondo, in quanto applicabili.
Art.391-quater Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
124[124] 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i
documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue
spese. 2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della
pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art.391-quinquies Potere di segretazione del pubblico ministero 125[125] 1. Se
sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico
ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare
i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il
divieto non può avere una durata superiore a due mesi. 2. Il pubblico
ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno
rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti
all'indebita rivelazione delle notizie. Art.391-sexies Accesso ai luoghi e documentazione
126[126] 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei
luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire
rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il
difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono
redigere un verbale nel quale sono riportati: a) la data ed il luogo
dell'accesso; b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute; c)
la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; d) l'indicazione degli
eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi
eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il
verbale è sottoscritto dalle persone intervenute. Art.391-septies Accesso ai
luoghi privati o non aperti al pubblico 127[127] 1. Se è necessario accedere a
luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la
disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal
giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità. 2. Nel
caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi
assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e
idonea a norma dell'articolo 120. 3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di
abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e
gli altri effetti materiali del reato. Art.391-octies Fascicolo del difensore
128[128] 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare,
quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte
privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a
favore del proprio assistito. 2. Nel corso delle indagini preliminari il
difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli
elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga
conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è
previsto l'intervento della parte assistita. 3. La documentazione di cui ai
commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in
copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato
presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione
il pubblico ministero può prenderne visione ed estrarre copia prima che venga
adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è
inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433. 4. Il difensore può, in ogni
caso, presentare al pubblico ministero gli elemnti di prova a favore del
proprio assistito. Art.391-nonies Attività investigativa preventiva 129[129] 1.
L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con conclusione degli
atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria,
può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l'eventualità che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato è rilasciato
con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e
l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Art.391-decies Utilizzazione
della documentazione delle investigazioni difensive 130[130] 1. Delle
dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a
norma degli articoli 500, 512 e 513. 2. Fuori del caso in cui è applicabile
l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione
dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve
darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle
facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di
atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o
mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi. 4. Il
verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico
ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti
compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel
fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 431, comma 1, lettera c). TITOLO VII INCIDENTE PROBATORIO Art.392
Casi 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con
incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza (194 s.) di una
persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere
esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b)
all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici,
vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché‚ non deponga
o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
fatti concernenti la responsabilità di altri; d) all'esame delle persone
indicate nell'art. 210; e) al confronto (211) tra persone che in altro
incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (220 s.) o a un esperimento giudiziale (218 s.), se la prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a
modificazione non evitabile; g) a una ricognizione (213 s.), quando particolari
ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis.
Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero
o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli
anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il
pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì
chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe
determinare una sospensione superiore a sessanta giorni (477). Art.393
Richiesta 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle
indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della
prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da
assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua
rilevanza per la decisione dibattimentale (493, 495); b) le persone nei
confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova; c) le
circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono la prova non rinviabile al
dibattimento. 2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori
delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa (91)
e il suo difensore. 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui
all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di
indagine compiuti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di
inammissibilità. 4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari (405-407) ai
fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto
motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione
della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe
potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se
il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione
dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione
al procuratore generale presso la corte di appello. Art.394 Richiesta della
persona offesa 1. La persona offesa (90, 91) può chiedere al pubblico ministero
di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il
pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona
offesa. Art.395 Presentazione e notificazione della richiesta 1. La richiesta
di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose o documenti ed è
notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e
alle persone indicate nell'art. 393 comma 1 lett. b). La prova della
notificazione è depositata in cancelleria. Art.396 Deduzioni 1. Entro due
giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la
persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e
sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché
indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone
interessate a norma dell'art. 393 comma 1 lett. b). 2. Copia delle deduzioni è
consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico
ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per
gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed
estrarre copia delle deduzioni da altri presentate. Art.397 Differimento
dell'incidente probatorio 1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice
disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona
sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più
atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando
pregiudicherebbe l'assunzione della prova. 2. La richiesta di differimento è
presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il
termine previsto dall'art. 396, comma 1, e indica: a) l'atto o gli atti di
indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del
pregiudizio; b) il termine del differimento richiesto. 3. Il giudice, se non
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede
entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di
rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero. 4. Nell'accogliere
la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente
probatorio non oltre il termine strettamente necessario a, compimento dell'atto
o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L'ordinanza
è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto
alle persone indicate nell'art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di
differimento e l'ordinanza sono depositate all'udienza. Art.398 Provvedimenti
sulla richiesta di incidente probatorio 1. Entro due giorni dal deposito della
prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art.
396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di
inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero
e notificata alle persone interessate. 2. Con l'ordinanza che accoglie la
richiesta (124 att.) il giudice stabilisce: a) l'oggetto della prova nei limiti
della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all'assunzione
della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la
data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può
intercorrere un termine superiore a dieci giorni. 3. Il giudice fa notificare
alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa (90, 91) e ai
difensori avviso del giorno dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con
l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere
cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da
esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno
diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393,
comma 2-bis. 4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono
assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 5. Quando
ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto
nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il
giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere
assunta. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano
minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,
il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A
tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza
o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio ‚ anche redatto verbale in
forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚ disposta solo se
richiesta dalle parti. Art.399 Accompagnamento coattivo della persona
sottoposta alle indagini 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui
presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente
probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne
ordina l'accompagnamento coattivo (132). Art.400 Provvedimenti per i casi di
urgenza 1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile
procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto
motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati
nella misura necessaria. Art.401 Udienza 1. L'udienza si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del
difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di
parteciparvi il difensore della persona offesa . 2. In caso di mancata
comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice
designa altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4. 3. La persona sottoposta
alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente
probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri
casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. 4. Non è consentita
la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative
all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta. 5. Le prove sono assunte
con le forme stabilite per il dibattimento (496 s.). Il difensore della persona
offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad
esame. 6. Salvo quanto previsto dall'art. 402, è vietato estendere l'assunzione
della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori
partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare
dichiarazioni riguardanti tali soggetti. 7. Se l'assunzione della prova non si
conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno
successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova
richieda un termine maggiore. 8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti
nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori
hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia. Art.402 Estensione
dell'incidente probatorio 1. Se il pubblico ministero o il difensore della
persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle
dichiarazioni previsti dall'art. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i
requisiti dispone le necessarie notifiche a norma dell'art. 398 comma 3
rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre
tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della
prova. Art.403 Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con
incidente probatorio 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente
probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui
difensori hanno partecipato alla loro assunzione. 1-bis. Le prove di cui al
comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo
successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il
difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi
siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.
Art.404 Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile 1.
La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente
probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di
partecipare non produce gli effetti previsti dall'art. 652, salvo che il
danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita. TITOLO VIII
CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI Art.405 Inizio dell'azione penale. Forme e
termini 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione,
esercita l'azione penale (129 att.), formulando l'imputazione, nei casi
previsti nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio
a giudizio (416, 555). 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il
pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in
cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel
registro delle notizie di reato. n termine è di un anno se si procede per
taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a). 3. Se è
necessaria la querela (336) l'istanza (341) o la richiesta di procedimento
(342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico
ministero. 4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere (343), il decorso
del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui
l'autorizzazione perviene al pubblico ministero . Art.406 Proroga del termine
131[131] 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al
giudice (328; 2584 trans.), per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall'art. 405 (3934, 5532). La richiesta contiene l'indicazione della notizia
di reato (330 s., 369) e l'esposizione dei motivi che la giustificano. 2.
Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di
particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di
concluderle entro il termine prorogato. 2-bis. Ciascuna proroga può essere
autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi (407; 240-bis
coord.). 3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con
l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla
notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa
dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata (4082). Il giudice
provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo,
fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al
pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi
prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento
si svolge nelle forme previste dall'art. 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi
3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'art. 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e
7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 6.
Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza
il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l'ordinanza che respinge
la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari
è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la
formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405. 8.
Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga
e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque
utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le
indagini. Art.407 Termini di durata massima delle indagini preliminari 1. Salvo
quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non
può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due
anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso (169)
indicati (3012-bis, 3042, 3353, att. 112): 1) 1) delitti di cui agli articoli
285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma
4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43132[132]; 2) 2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice
penale133[133]; 3) 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) 4) delitti commessi per
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce (278) la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306,
secondo comma, del codice penale 134[134]; 5) 5) delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da
sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n.110; 6) 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e
successive modificazioni; 7) 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi (3802m) in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (Trans.
2423); 7-bis) 135[135] dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma
1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale. 136[136] b) notizie
di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la
molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese (175); c) indagini che richiedono
il compimento di atti all'estero (727 ss.); d) procedimenti in cui è
indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero
a norma dell'art. 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli
atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati. Art.408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero, se la notizia di reato è infondata (125 att.), presenta al giudice
(328) richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari . 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico
ministero alla persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere
informata circa l'eventuale archiviazione (126 att.). 3. Nell'avviso è
precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere
visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari. Art.409 Provvedimenti del giudice
sulla richiesta di archiviazione 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata
l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di
archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla
persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata
applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare 137[137]. 2. Se
non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta
alle indagini e alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si
svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne
copia138[138]. 3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (412). 4. A
seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le
indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile
per il compimento di esse. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice,
quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che,
entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due
giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli artt. 418 e 419 (128 att.). 6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile
per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5. Art.410
Opposizione alla richiesta di archiviazione 1. Con l'opposizione alla richiesta
di archiviazione la persona offesa dal reato (90, 91) chiede la prosecuzione
delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto
della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se
l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice
dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell'art. 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso
per l'udienza è notificato al solo opponente. Art.411 Altri casi di
archiviazione 1. Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche
quando risulta che manca una condizione di procedibilità (345), che il reato è
estinto (150 s. c.p.) o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Art.412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione
penale 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico
ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel
termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (127 att.). Il
procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le
sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. 2. Il procuratore
generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista
dall'art. 409 comma 3. Art.413 Richiesta della persona sottoposta alle indagini
o della persona offesa dal reato 1. La persona sottoposta alle indagini o la
persona offesa dal reato (90, 91) può chiedere al procuratore generale di
disporre l'avocazione a norma dell'art. 412 comma 1. 2. Disposta l'avocazione,
il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula
le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma
1. Art.414 Riapertura delle indagini 1. Dopo il provvedimento di archiviazione
emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice (328) autorizza con
decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico
ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni . 2. Quando è
autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova
iscrizione a norma dell'art. 335. Art.415 Reato commesso da persone ignote
139[139] 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei
mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice
richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli
atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona
già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle
notizie di reato. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni
di cui al presente titolo. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di
archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono
pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi
di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero
o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal
decreto. Art.415-bis Avviso all'indagato della conclusione delle indagini
preliminari 140[140] 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2
dell'articolo 405, il pubblico ministero, il pubblico ministero, se non deve
formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa
notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della
conclusione delle indagini preliminari. 2. L'avviso contiene la sommaria
enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la
documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la
segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 3. L'avviso contiene altresì
l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di
presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad
investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di
atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere
sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 4. Quando
il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove
indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non
più di sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato,
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico
ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine
stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di
archiviazione. TITOLO IX UDIENZA PRELIMINARE Art.416 Presentazione della
richiesta del pubblico ministero 141[141] 1. La richiesta di rinvio a giudizio
è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (328). La
richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona
sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio
entro il termine di cui all'articolo 415-bis comma 3. Art.417 Requisiti formali
della richiesta di rinvio a giudizio 1. La richiesta di rinvio a giudizio
contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato
(90, 91) qualora ne sia possibile l'identificazione; b) l'enunciazione, in
forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge 142[142]; c) l'indicazione delle fonti di prova
acquisite; d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il
giudizio (429); e) la data e la sottoscrizione. Art.418 Fissazione dell'udienza
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con
decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio
provvedendo a norma dell'art. 97 quando l'imputato è privo di difensore di
fiducia. 2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non
può intercorrere un termine superiore a trenta giorni. Art.419 Atti
introduttivi 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa
(90, 91), della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a
giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che
non comparendo sarà giudicato in contumacia 143[143]. 2. L'avviso è altresì
comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con
l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose
trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre
documenti (131 att.). 3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la
documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta
di rinvio a giudizio 144[144]. 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati
almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è
notificata la citazione del responsabile civile (83 s.) e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). 5. L'imputato può rinunciare
all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato (453) con
dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale (122), almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di
rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato
(90, 91) a cura dell'imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice
emette decreto di giudizio immediato (456). 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4
sono previste a pena di nullità (178-181). Art.420 Costituzione delle parti 1.
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione
degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui
dichiara la nullità. 3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice
provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 4. Il verbale dell'udienza
preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140,
comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica
o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. Art.420-bis
Rinnovazione dell'avviso 145[145] 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che
sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419,
comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto
effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori
dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli
159, 161 comma 4, e 169. 2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza
dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può
formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
Art.420-ter Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore 146[146] 1.
Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che
l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito,
forza maggiore o altra legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche
d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. 2. Con le medesime modalità
di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito
o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può
formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. 3. Quando
l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la
notificazione all'imputato. 4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa
la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che
sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1
nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta
ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché
prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è
assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero
quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato
chiedo che si proceda in assenza del difensore impedito. Art.420-quater
Contumacia dell'imputato 147[147] 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non
compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420
comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne
dichiara la contumacia. 2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è
rappresentato dal suo difensore. 3. Se l'imputato compare prima che il giudice
adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca
l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere
dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. 4.
L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi
è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza
dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. 5.
Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia
dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non
è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti
compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la
prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione
o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di
cui al comma 1 dell'articolo 424. 6. Quando si procede a carico di più
imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e
d). 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che
dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è
contumace o assente. Art.420-quinquies Assenza e allontanamento volontario
dell'imputato 148[148] 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non
si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza
preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo
essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è
rappresentato dal difensore. Art.421 Discussione 1. Conclusi gli accertamenti
relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la
discussione. 2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle
indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di
rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di
essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni
degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.
Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile (76 s.),
del responsabile civile (83 s.) della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89) e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico
ministero e i difensori possono replicare una sola volta. 3. Il pubblico
ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni
utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416
comma 2 nonché‚ gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio
della discussione. 4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, dichiara chiusa la discussione. Art.421-bis Ordinanza per l'integrazione
delle indagini 149[149] 1. Quando non provvede a norma del comma 4
dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete,
indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la
data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al
procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il procuratore generale
presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle
indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in
quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1. Art.422
Attività di integrazione probatoria del giudice 150[150] 1. Quando non provvede
a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il
giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione delle prove delle quali
appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. II giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle
prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210
di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione e
l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice.
Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice,
nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico
ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 4. In
ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per
il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di
parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste
dagli articoli 498 e 499. Art.423 Modificazione dell'imputazione 1. Se nel
corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto
nell'imputazione (516) ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12
comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante (517), il pubblico ministero
modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è
presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che
rappresenta l'imputato ai fini della contestazione. 2. Se risulta a carico dell'imputato
un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale
si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il
pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato (518).
Art.424 Provvedimenti del giudice 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa
la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di
non luogo a procedere (425) o decreto che dispone il giudizio (429). 2. Il
giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a
notificazione per le parti presenti. 3. II provvedimento è immediatamente
depositato in cancelleria (128). Le parti hanno diritto di ottenerne copia. 4.
Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della
sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo
giorno da quello della pronuncia (544). Art.425 Sentenza di non luogo a
procedere 151[151] 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la
quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita,
se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa,
il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa
nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1,
il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in
giudizio. 4. II giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere
se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una
misura di sicurezza diversa dalla confisca 152[152]. 5. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 537. Art.426 Requisiti della sentenza 1. La sentenza
contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e
l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione (417, 423); d)
l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è
fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge
applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di
impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 3. Oltre che nel caso
previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei
suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del
giudice. Art.427 Condanna del querelante alle spese e ai danni 1. Quando si
tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa (336
s.), con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento
delle spese del procedimento anticipate dallo Stato . 2. Nei casi previsti dal
comma 1 il giudice, quando ne è fatta domanda condanna inoltre il querelante
alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è
costituito parte civile (76 s.), anche di quelle sostenute dal responsabile
civile (83 s.) citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese
possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il
giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al
responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. 4. Contro il capo della
sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono
proporre impugnazione, a norma dell'art. 428, il querelante, l'imputato e il
responsabile civile. 5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si
applica la disposizione dell'art. 340 comma 4. Art.428 Impugnazione della
sentenza di non luogo a procedere 1. Salvo quanto previsto dall'art. 593, comma
3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il
procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo
che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso. 2. Sull'impugnazione decide la corte di appello
in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. 3. La persona
offesa dal reato (90, 91) può ricorrere per cassazione nei casi di nullità
previsti dall'art. 419 comma 7. 4. Il procuratore della Repubblica, il
procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per
cassazione a norma dell'art. 569. 5. Se la sentenza è inappellabile (593), il procuratore
generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per
cassazione. 6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del
procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio (429) ovvero sentenza di non luogo a
procedere (425) con formula meno favorevole all'imputato. 7. In caso di appello
dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. 8.
Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale. 9. In
ogni caso la corte di cassazione decide un camera di consiglio con le forme
previste dall'art. 611. Art.429 Decreto che dispone il giudizio 1. Il decreto
che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle
altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della
persona offesa dal reato (90, 91) qualora risulti identificata; c)
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza (199 s.), con l'indicazione dei relativi articoli di legge (417,
423); d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si
riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il
giudizio (132 att.); f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato
in contumacia (487); g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto è nullo se l'imputato non è
identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di
uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f). 3. Tra la data del
decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non
inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura
del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima
della data fissata per il giudizio 153[153]. Art.430 Attività integrativa di
indagine del pubblico ministero e del difensore154[154] 1. Successivamente
all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il
difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento,
compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i
quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 2.
La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente
depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di
prenderne visione e di estrarne copia. Art.430-bis Divieto di assumere
informazioni 155[155] 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia
giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi
dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi
dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e
presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione
del divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo
l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non
abbia luogo. Art.431 Fascicolo per il dibattimento 156[156] 1. Immediatamente
dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel
contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento.
Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non
oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla
procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i
verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i
verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal
difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse
modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i
verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti
all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono
stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite
dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e
gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose
pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti
possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione
relativa all'attività di investigazione difensiva. Art.432 Trasmissione e
custodia del fascicolo per il dibattimento 1. Il decreto che dispone il
giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'art. 431 e
con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di
esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Art.433
Fascicolo del pubblico ministero 1. Gli atti diversi da quelli previsti
dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti
all'udienza preluminare unitamente al verbale dell'udienza (19 Reg.) . 2. I
difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria
del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del
comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la
documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si
sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e
quest'ultimo le ha accolte. TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A
PROCEDERE Art.434 Casi di revoca 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non
luogo a procedere (425) sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che,
da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico
ministero, dispone la revoca della sentenza. Art.435 Richiesta di revoca 1.
Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova,
specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e
richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio (416, 417) e, nel secondo, la
riapertura delle indagini. 2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria
del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova. 3. Il giudice, se non
dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne
sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare
avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.
Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. Art.436 Provvedimenti
del giudice 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. 2.
Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico
ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza preliminare (418),
dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la
notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini. 3. Con
l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro
compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi. 4. Entro la
scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti
di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del
giudice la richiesta di rinvio a giudizio (416, 417). Art.437 Ricorso per cassazione
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per
i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)157[157].
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO Art.438 Presupposti
del giudizio abbreviato 158[158] 1. L'imputato può chiedere che il processo sia
definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni
di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 2. La
richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano
formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volontà
dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il
giudizio abbreviato. 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini
della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare
la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria
richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le
finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli
atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può
chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità
dell'articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può
essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. Art.439 Richiesta di
giudizio abbreviato ABROGATO 159[159] 1. La richiesta è depositata in
cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'udienza (418). 2. La richiesta e
il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.
Art.440 Provvedimenti del giudice ABROGATO 160[160] 1. Sulla richiesta il
giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se
ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti . 2. L'ordinanza
di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni
prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'art. 439 comma 2, il
giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza. 3. In
caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto
dall'art. 439 comma 2. Art.441 Svolgimento del giudizio abbreviato 161[161] 1.
Nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli artt. 422 e
423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del
rito abbreviato. 3. II giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il
giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno
richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito
abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3. 5.
Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume,
anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in
tale caso l'applicabilità dell'articolo 423. 6. All'assunzione delle prove di
cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede
nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Art.441-bis
Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio
abbreviato 162[162] 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e
441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste
dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento
prosegua nelle forme ordinarie. 2. La volontà dell'imputato e' espressa nelle
forme previste dall'articolo 438, comma 3. 3. Il giudice, su istanza
dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni,
per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per
l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il
giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e
fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia
degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio
abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 303, comma 2 163[163]". 5. Se il procedimento prosegue nelle
forme del giudizio abbreviato, l'imputato può' chiedere l'ammissione di nuove
prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre
i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può
chiedere l'ammissione di prova contraria. Art.442 Decisione 1. Terminata la
discussione (421), il giudice provvede a norma degli artt. 529 e ss. 1-bis. Ai
fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo
di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419,
comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che
il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un
terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni
trenta164[164]. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di
concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo
165[165]. 3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso (134
att.). 4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2. Art.443 Limiti
all'appello 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello
contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una
diversa formula. 2. ABROGATO 166[166] L'imputato non può proporre appello
contro le sentenze di condanna (a una pena che comunque non deve essere
eseguita ovvero ) alla sola pena pecuniaria. 3. Il pubblico ministero non può
proporre appello contro le sentenze di condanna (533), salvo che si tratti di
sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge
con le forme previste dall'art. 599. TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU
RICHIESTA DELLE PARTI Art.444 Applicazione della pena su richiesta 167[167] 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera
cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi
dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai
sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi
due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della
parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza
di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli
atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione
e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la
pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di
parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non
si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare
la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. Art.445
Effetti dell'applicazione della pena su richiesta 168[168] 1. La sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due
anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi
previsti dall'articolo 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto
dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando
è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi
civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è
equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato è estinto (136, 137 att.),
ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione
della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è
stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione
non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena. Art.446 Richiesta di applicazione della pena e
consenso 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444,
comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421,
comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di
giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme
stabilite dall'articolo 458, comma 1. 2. La richiesta e il consenso
nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto
scritto. 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di
procuratore speciale (122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste
dall'art. 583 comma 3. 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i
termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. 5. Il
giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del
consenso, dispone la comparizione dell'imputato. 6. Il pubblico ministero, in
caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. Art.447 Richiesta di applicazione
della pena nel corso delle indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini
preliminari (326 s.), il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una
richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce
alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un
termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni
prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella
cancelleria del giudice. 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore
sono sentiti se compaiono. 3. Se la richiesta è presentata da una parte, il
giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso
o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura
del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o
la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma
1. Art.448 Procedimenti del giudice 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447,
nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato,
il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista
dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di
dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte
del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il
giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta
non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il
giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel
giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero o il rigetto della richiesta. 2. In caso di dissenso, il pubblico
ministero può proporre appello (594); negli altri casi la sentenza è
inappellabile. 3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di
impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'art. 578.
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO Art.449 Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380-383), il
pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, un quanto
compatibili (233 coord.). 2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a
giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio. 4. Il
pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando
l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato è
presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto. 5. Il
pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio (65, 294, 374, 388)
ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non
successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie
di reato (335). L'imputato in stato di custodia cautelare (284-286) per il
fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. 6.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso
(12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la
scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario. Art.450 Instaurazione del giudizio direttissimo 1. Se ritiene di
procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre
direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza (380-383) o in stato
di custodia cautelare (284-286). 2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero
lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per
comparire non può essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i
requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), b), c), f), con
l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la
sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429 comma 2. 4. Il
decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal pubblico
ministero (138 att.), è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per
il giudizio. 5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico
ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha
facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico
ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate (433). Art.451
Svolgimento del giudizio direttissimo 1. Nel corso del giudizio direttissimo si
osservano le disposizioni degli art. 470 e ss. 2. La persona offesa e i
testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o
da un agente di polizia giudiziaria (57). 3. Il pubblico ministero, l'imputato
e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza
citazione. 4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450
comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente. 5. Il presidente avvisa
l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 6. L'imputato è altresì
avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non
superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà il
dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine. Art.452 Trasformazione del rito 1. Se il giudizio direttissimo
risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con
ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l'imputato
chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il
dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito
abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo 169[169].
TITOLO IV GIUDIZIO IMMEDIATO Art.453 Casi e modi di giudizio immediato 1.
Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio
immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata (65, 294,
374, 388) sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito
di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art.
375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che
non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona
irreperibile ( 159, 160) . 2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio
immediato risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le
condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente
(18) per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò
pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario. 3. L'imputato può chiedere il giudizio
immediato a norma dell'art. 419 comma 5. Art.454 Presentazione della richiesta
del pubblico ministero 1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia
di reato nel registro previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette
la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini
preliminari (328). 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i
verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il
corpo del reato (2532) e le cose pertinenti al reato, sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. Art.455 Decisione
sulla richiesta di giudizio immediato 1. Il giudice, entro cinque giorni,
emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la
richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Art.456
Decreto di giudizio immediato 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato
si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene
anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 . 3170[170]. Il decreto è
comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona
offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. 4.
All'imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è notificata la
richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato è notificato
avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma
3. Art.457 Trasmissione degli atti 1. Decorsi i termini previsti dall'art. 458
comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il
fascicolo formato a norma dell'art. 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2. Art.458
Richiesta di giudizio abbreviato 1. L'imputato, a pena di decadenza, può
chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice
per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta
notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato 171[171]. 2. Se la richiesta è ammissibile, il
giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel
giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato 172[172]. 3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5. TITOLO
V PROCEDIMENTO PER DECRETO Art.459 Casi di procedimento per decreto 1. Nei
procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a
querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che
si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in
sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale
di condanna, indicando la misura della pena. 2. Il pubblico ministero può
chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo
edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce
gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto penale è data comunicazione al
querelante. 5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la
necessità di applicare una misura di sicurezza personale. Art.460 Requisiti del
decreto di condanna 1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo
nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89); b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle
disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e
di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale
diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo; e)
l'avviso (1413 att.) che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione
il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444; f) l'avvertimento all'imputato
e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e
la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di
nominare un difensore (96, 100); h) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste. 2. Con il decreto di condanna il giudice
applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando
l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo
edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo
comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la
sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197
del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria 173[173]. 3. Copia del decreto è comunicata al
pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore
d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non è possibile eseguire la
notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto
penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo
non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è
estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto,
ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In
questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di
ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della
pena. Art.461 Opposizione 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione
del decreto (140 att.), l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente
nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto
ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui
si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena
di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e
il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella
dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia. 3. Con l'atto
di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di
condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 4. L'opposizione è
inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori
termine o da persona non legittimata. 5. Se non è proposta opposizione o se
questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di
condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inammissibilità
l'opponente può proporre ricorso per cassazione (606). Art.462 Restituzione nel
termine per proporre opposizione 1. L'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89) sono restituiti nel termine per proporre
opposizione a norma dell'art. 175. Art.463 Opposizione proposta soltanto da
alcuni interessati 1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico
di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di
coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia
irrevocabile (648). 2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla
sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si
estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione
Art.464 Giudizio conseguente all'opposizione 1. Se l'opponente ha chiesto il
giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi
1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa
con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico
ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e
5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il
giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. Se
l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il
giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve
esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati
al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non
abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia
formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto
di giudizio immediato 174[174]. 2. Il giudice, se è presentata domanda di
oblazione (141 att.) contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa
prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. 3. Nel giudizio
conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato
o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione.
In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. 4. Il giudice
può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata
nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi. 5. Con la sentenza
che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla
legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione,
il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati
dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. LIBRO VII GIUDIZIO
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO Art.465 Atti del presidente del
tribunale o della Corte di Assise 1. Il presidente del tribunale o della corte
di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può,
con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più
di una volta (143 att.). 2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero
e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai
difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti
dall'art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno
sette giorni prima della nuova udienza. Art.466 Facoltà dei difensori 1.
Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di
prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di
esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il
dibattimento (431, 432) e di estrarne copia. Art.467 Atti urgenti 1. Nei casi
previsti dall'art. 392, il presidente del Tribunale o della Corte di Assise
dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando
le forme previste per il dibattimento (240-bis coord.). 2. Del giorno, dell'ora
e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno
ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai
difensori. 3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento. Art.468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. Le
parti che intendono chiedere l'esame di testimoni (194 s.), periti (220 s.) o
consulenti tecnici (225, 233) nonché delle persone indicate nell'articolo 210
devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette
giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la
indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 2. Il presidente del
tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con
decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle
persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla
legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che
la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone
indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il
dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto
l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione
sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495. 3. I testimoni e i
consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati
direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle
liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni
periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero
presentarli al dibattimento. 4-bis. La parte che intende chiedere
l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (238) deve
farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di
verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la
citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il
giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495. 5. Il presidente in ogni caso
dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a
norma dell'art. 392 comma 2. Art.469 Proscioglimento prima del dibattimento 1.
Salvo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, se l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se
per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in
camera di consiglio (127), sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se
questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi
procedere enunciandone la causa nel dispositivo. TITOLO II DIBATTIMENTO CAPO I
Disposizioni generali Art.470 Disciplina dell'udienza 1. La disciplina
dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che
decide senza formalità, un sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata
dal pubblico ministero (21 reg.). 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate un
questo Capo, il presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove
occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi
provvedimenti. Art.471 Pubblicità dell'udienza 1. L'udienza è pubblica a pena
di nullità (147 att.). 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non
hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di
prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o
di squilibrio mentale. 3. Se alcuna di queste persone deve intervenire
all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non
è più necessaria. 4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate,
fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che
portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare
svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, un sua
assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori
attività processuali. 5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in
casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un
determinato numero di persone. 6. I provvedimenti menzionati nel presente
articolo sono dati oralmente e senza formalità. Art.472 Casi in cui si procede
a porte chiuse 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso
si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume
ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello
Stato. 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a
porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o
estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. 3. Il giudice dispone
altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse
quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da
parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle
udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati . 4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei
minorenni. Art.473 Ordine di procedere a porte chiuse 1. Nei casi previsti
dall'art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata
in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a
porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati
i motivi del provvedimento. 2. Quando si è ordinato di procedere a porte
chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza
persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei
casi previsti dall'art. 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei
giornalisti. 3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti
secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia
necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo
strettamente necessario. Art.474 Assistenza dell'imputato all'udienza 1.
L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo
che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o
di violenza. Art.475 Allontanamento coattivo dell'imputato 1. L'imputato che, dopo
essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare
svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal
difensore. 3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza,
in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente
allontanato il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso
dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per
rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5. Art.476 Reati
commessi in udienza 1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico
ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi
consentiti (380, 381). 2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza
per reati concernenti il contenuto della deposizione (207). Art.477 Durata e
prosecuzione del dibattimento 1. Quando non è assolutamente possibile esaurire
il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga
proseguito nel giorno seguente non festivo. 2. Il giudice può sospendere il
dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine
massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni,
esclusi i festivi. 3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e
l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni
e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti
(4752, 4872, 488, 5022). Art.478 Questioni incidentali 1. Sulle questioni
incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide
immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'art.
491. Art.479 Questioni civili o amministrative 1. Fermo quanto previsto
dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla
risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare
complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice
competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova
della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del
dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata
in giudicato. 2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può
essere proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto
sospensivo. 3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso
nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza
di sospensione. Art.480 Verbale di udienza 1. L'ausiliario che assiste il
giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza; b) i nomi e
i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico
ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro
rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 2. Il verbale di udienza è
inserito nel fascicolo per il dibattimento. Art.481 Contenuto del verbale 1. Il
verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le
richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori. 2. I
provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale.
I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono
allegati al verbale. Art.482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti
strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141),
purché non contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalle
parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al
verbale. 2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia
lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la
completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle
questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con
ordinanza. Art.483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale 1. Subito dopo la
conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento (524), il verbale, sottoscritto
alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato
al presidente per l'apposizione del visto. 2. Salvo quanto previsto dall'art.
528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in
caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione (138). 3. I verbali
e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento. CAPO II Atti
introduttivi Art.484 Costituzione delle parti 1. Prima di dare inizio al
dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2.
Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come
sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4. 2-bis. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater
e 420-quinquies. Art.485 Rinnovazione della citazione ABROGATO 175[175] 1. Il
giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio
(143 att.) quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto
effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori
dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt.
159, 161 comma 4 e 169. 2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto
conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione
non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
Art.486 Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore ABROGATO176[176]
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e
risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con
ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data
della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio (143
att.). 2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che
l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal
giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di
impugnazione. 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle
successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice
sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza
la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 4. In
ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la
citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti
(475-2, 488). 5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta
impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente
comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due
difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore
impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito. Art.487 Contumacia dell'imputato ABROGATO
177[177] 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non
ricorrono le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2 il giudice,
sentite le parti ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità
dell'atto di citazione (429, 4502, 456, 4641) o della sua notificazione (171).
In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento
e dispone la rinnovazione degli atti nulli (185; 143 att.). 2. L'imputato,
quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal
difensore. 3. Se l'imputato compare prima della decisione (525 s.), il giudice
revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può
rendere le dichiarazioni previste dall'art. 494 e, se la comparizione avviene
prima dell'inizio della discussione finale (523), può chiedere di essere
sottoposto all'esame a norma dell'art. 503. In ogni caso il dibattimento non può
essere sospeso (477) o rinviato a causa della comparizione tardiva. 4.
L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia
vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza della
citazione a norma dell'art. 485 comma 1 ovvero ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. 5.
Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza
prevista dal comma 1, ma prima della decisione (524 s.), il giudice revoca
l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende (477) o rinvia
anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in
precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta
con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione
degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione. 6. Quando si procede
a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'art. 18 comma 1
lett. c) e d). Art.488 Assenza e allontanamento volontaria dell'imputato
ABROGATO 178[178] 1. Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano
quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento
avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in
tali casi è rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo essere
comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è
rappresentato dal difensore. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
quando l'imputato detenuto evade (385 c.p.) in qualsiasi momento del
dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso. Art.489 Dichiarazioni del
contumace 1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza
del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni
previste dall'art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le
dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale del luogo un cui l'imputato si trova. 2. L'imputato nella richiesta
prevista dal comma 1 può nominare un difensore (96) al quale deve essere dato
tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza,
il giudice designa un difensore di ufficio (97). Se l'imputato si trova in
stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte
entro un termine non superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta
la richiesta. 3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del
condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della
esecuzione (655 s.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme
previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il
condannato si trova. 4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal
condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di
appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni
sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo
verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art.
677. Art.490 Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace 1. Il
giudice, a norma dell'art. 132, può disporre l'accompagnamento coattivo
dell'imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza è
necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. Art.491 Questioni
preliminari 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per
connessione (21, 23), le nullità indicate nell'art. 181 commi 2 e 3, la costituzione
di parte civile (76, 80), la citazione o l'intervento del responsabile civile
(83, 85, 86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e
l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 sono
precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta
l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. 2.
La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il
contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la
separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle sorga
soltanto nel corso del dibattimento. 3. Le questioni preliminari sono discusse
dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione
deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla
illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. 4. Il giudice
provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il
dibattimento ovvero eliminati da esso (148 att.). 5. Sulle questioni
preliminari il giudice decide con ordinanza. Art.492 Dichiarazione di apertura
del dibattimento 1. Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il
presidente dichiara aperto il dibattimento. 2. L'ausiliario che assiste il
giudice (126) dà lettura dell'imputazione. Art.493 Richieste di prova 1. Il
pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato
nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione
delle prove. 2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista
prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non
averle potute indicare tempestivamente. 3. Le parti possono concordare
l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di
investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione
e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti
durante le indagini preliminari. Art.494 Dichiarazioni spontanee dell'imputato
1. Esaurita l'esposizione introduttiva (493), il presidente informa l'imputato
che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni
che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione
e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni
l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo
ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola. 2. L'ausiliario
(126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo
che il giudice disponga che il verbale sia redatto un forma riassuntiva (140).
Art.495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova 1. Il giudice, sentite
le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli artt.
190 comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di
prove di altri procedimenti (238), il giudice provvede un ordine alla richiesta
di nuova assunzione della stessa prova (147-bis2 att.) solo dopo l'acquisizione
della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento . 2.
L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti
costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto spetta al pubblico
ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti
oggetto delle prove a discarico. 3. Prima che il giudice provveda sulla
domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti (234 s.) di cui è
chiesta l'ammissione. 4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice
decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla
ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con
ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già
escluse. 4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti
può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove
ammesse a sua richiesta 179[179]. CAPO III Istruzione dibattimentale Art.496
Ordine nell'assunzione delle prove 1. L'istruzione dibattimentale inizia con
l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con
l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'art.
493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione
delle prove. Art.497 Atti preliminari all'esame dei testimoni 1. I testimoni
(194 s.) sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti
che li hanno indicati (149 att.). 2. Prima che l'esame abbia inizio, il
presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si
tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì
il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni
falsi o reticenti (372 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia
deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di
quanto è a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie
generalità. 3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena
di nullità. Art.498 Esame diretto e controesame dei testimoni 1. Le domande
sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto
l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte
dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art.
496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame
testimoniale del minorenne (4722) è condotto dal presidente su domande e
contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio
di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il
presidente sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non
possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere
revocata nel corso dell'esame. Art.499 Regole per l'esame testimoniale 1.
L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. Nel
corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità
delle risposte. 3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione
del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande
che tendono a suggerire le risposte. 4. Il presidente cura che l'esame del testimone
sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 5. Il testimone può essere
autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da
lui redatti (136, 5142) 6180[180]. Durante l'esame, il presidente, anche di
ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità
delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni,
ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le
dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. Art.500 Contestazioni
nell'esame testimoniale 181[181] 1. Fermi i divieti di lettura e di
allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della
deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone
(351, 362, 422) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale
facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da
contestare il testimone abbia già deposto. 2. Le dichiarazioni lette per le
contestazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste. 3.
Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle
parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo
consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni
penali eventualmente applicabili al dichiarante. 4. Quando, anche per le
circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che
il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le
dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente
rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle
previste dal comma 3 possono essere utilizzate. 5. Sull'acquisizione di cui al
comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene
necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per
ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o
promessa di denaro o di altra utilità. 6. A richiesta di parte, le
dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al
fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti
delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso
previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 4 e 5. 7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le
dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente
rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento. Art.501 Esame
dei periti e dei consulenti tecnici 1. Per l'esame dei periti (220 s.) e dei
consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull'esame
dei testimoni (497 s.), in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente
tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e
pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136). Art.502
Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. In caso di
assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico
a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può
disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma
dell'art. 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 2. L'esame
si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza
del pubblico (471). L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai
rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette
l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame. Art.503 Esame delle
parti private 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto
richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (150 att.):
parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e imputato. 2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e
499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha
chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi
ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande. 3. Fermi i divieti di lettura
(514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in
tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle
dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel
fascicolo del pubblico ministero (431). Tale facoltà può essere esercitata solo
se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.
4182[182]. Si applica la disposizione dell'art. 500 comma 2. 5. Le
dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero
(370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 . 6. La disposizione
prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli
artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422. Art.504 Opposizioni nel corso
dell'esame dei testimoni 1. Salvo che la legge disponga diversamente (4954),
sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni dei periti, dei
consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e
senza formalità. Art.505 Facoltà degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato 1. Gli enti e le associazioni
intervenuti nel processo a norma dell'art. 93 possono chiedere al presidente di
rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti
private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice
l'ammissione di nuovi mezzi di prova (507) utili all'accertamento dei fatti.
Art.506 Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti
private 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio,
in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle
parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513,
può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la
completezza dell'esame. 2. Il presidente, anche su richiesta di altro
componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai
consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già
esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle
parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi
1 e 2, e 503, comma 2. Art.507 Ammissione di nuove prove 1. Terminata
l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario,
può disporre anche di ufficio (190) l'assunzione di nuovi mezzi di prove (151
att.). 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di
mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a
norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3. Art.508 Provvedimenti
conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento 1. Se il giudice, di
ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è
Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso
dibattimento (152 att.). Quando non è possibile provvedere in tale modo, il
giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende (477) il
dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di
sessanta giorni. 2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del
collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 228. 3. Nella nuova
udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'art. 501.
Art.509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie 1. Nei casi
previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia
possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il dibattimento per
il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza. Art.510
Verbale di assunzione dei mezzi di prova 1. Nel verbale (480-483) sono indicate
le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli
interpreti (143) ed è fatta menzione di quanto previsto dall'art. 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo
svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e
delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande
poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma
riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 140 comma 2 sono
esercitati dal presidente. Art.511 Letture consentite 1. Il giudice anche di
ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti
contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 2. La lettura di verbali di dichiarazioni
è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame
non abbia luogo. 3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo
dopo l'esame del perito. 4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di
querela o di istanza (431) è consentita ai soli fini dell'accertamento della
esistenza della condizione di procedibilità. 5. In luogo della lettura, il
giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai
fini della decisione (526). L'indicazione degli atti equivale alla loro
lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando
si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta
di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso
di un serio disaccordo sul contenuto di essi. 6. La facoltà di chiedere la
lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita
anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93.
Art.511-bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti 1. Il giudice,
anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati
nell'art. 238. Si applica il comma 2 dell'art. 511. Art.512 Lettura di atti per
sopravvenuta impossibilità di ripetizione 1183[183]. Il giudice, a richiesta di
parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia
giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal
giudice nel corso della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Art.512-bis Lettura di
dichiarazioni rese da persona residente all'estero 184[184] 1. Il giudice, a
richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova
acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona
residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa,
essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia
assolutamente possibile l'esame dibattimentale. Art.513 Lettura delle
dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente
ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia
data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al
giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma
tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza
il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500,
comma 4 185[185]. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate
nell'articolo 210, comma 1 186[186], il giudice, a richiesta di parte, dispone,
secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a
domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto
dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la
presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti,
si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda
da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il
dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la
lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo
delle parti. 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 511. Art.514 Letture vietate 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e
dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel
corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che
nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste
dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. 2.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e
degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia
giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come
testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5. Art.515
Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento 1. I verbali degli atti di
cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'art. 495 sono
inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.
CAPO IV Nuove contestazioni Art.516 Modifica della imputazione 1. Se nel corso
dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel
decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), e non appartiene alla
competenza di un giudice superiore (23), il pubblico ministero modifica
l'imputazione e procede alla relativa contestazione. 1-bis187[187]. Se a
seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle
disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati
dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro
atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. 1-ter. Se a
seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza
preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative
disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal
comma 1-bis. Art.517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal
dibattimento 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un
reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza
aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (429,
450, 456), il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza,
purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore
(23). 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi
1-bis e 1-ter. Art.518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento 1. Fuori dei
casi previsti dall'art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme
ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto
nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e per
il quale si debba procedere di ufficio. 2. Tuttavia il presidente, qualora il
pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella
medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva
pregiudizio per la speditezza dei procedimenti. Art.519 Diritti delle parti 1.
Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la
contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa
l'imputato che può chiedere un termine per la difesa. 2. Se l'imputato ne fa
richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento per un tempo non
inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma comunque non
superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione
di nuove prove188[188]. 3. Il presidente dispone la citazione della persona
offesa (90), osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
Art.520 Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente 1. Quando intende
contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all'imputato
contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a, presidente che
la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia
notificato per estratto all'imputato. 2. In tal caso il presidente sospende
(477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando
i termini indicati nell'art. 519 commi 2 e 3. Art.521 Correlazione tra
l'imputazione contestata e la sentenza 1189[189]. Nella sentenza il giudice può
dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti
attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica 190[190]. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto
nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione
effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2. 3. Nello stesso modo il
giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione
fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2. Art.521-bis.
Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni. 1.
Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il
reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è
prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. L'inosservanza
della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di
decadenza, nei motivi di impugnazione 191[191]. Art.522 Nullità della sentenza
per difetto di contestazione 1. L'inosservanza delle disposizioni previste in
questo Capo è causa di nullità (177 s.). 2. La sentenza di condanna pronunciata
per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante
senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è
nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla
circostanza aggravante. CAPO V Discussione finale Art.523 Svolgimento della
discussione 192[192] 1. Esaurita l'assunzione delle prove (496 s.), il pubblico
ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine
alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis. 2. La parte civile
presenta conclusioni scritte, che devono comprendere quando sia richiesto il
risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. 3. Il
presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e
interruzione. 4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private
possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta
nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità (177
s.), la parola per ultimi se la domandano. 6. La discussione non può essere
interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta
necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'art. 507.
Art.524 Chiusura del dibattimento 1. Esaurita la discussione, il presidente
dichiara chiuso il dibattimento. TITOLO III SENTENZA CAPO I Deliberazione
Art.525 Immediatezza della deliberazione 1. La sentenza è deliberata subito
dopo la chiusura del dibattimento (524). 2. Alla deliberazione concorrono, a
pena di nullità assoluta (179), gli stessi giudici che hanno partecipato al
dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in
sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano
efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto
dall'art. 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di
assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
Art.526 Prove utilizzabili ai fini della liberazione 1. Il giudice non può
utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente
acquisite nel dibattimento (495-515). 1-bis193[193]. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte
dell'imputato o del suo difensore. Art.527 Deliberazione collegiale 1. Il
collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni
preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo.
Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione,
sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti
l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e
delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative alla
responsabilità civile (74-89). 2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della
loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto
espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice
con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla
corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno
anziano per età. 3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di
sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la
misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura
gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza In ogni
altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole
all'imputato. Art.528 Lettura del verbale in camera di consiglio 1. Qualora sia
necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483, 510) redatto con la
stenotipia (138) ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o
audiovisive (139) di atti del dibattimento, il giudice sospende la
deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con
l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della
documentazione (135, 139). CAPO II Decisione SEZIONE I Sentenza di
proscioglimento Art.529 Sentenza di non doversi procedere 1. Se l'azione penale
non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (336 s.), il giudice
pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel
dispositivo. 2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova
dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o
contraddittoria. Art.530 Sentenza di assoluzione 1. Se il fatto non sussiste,
se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona
non imputabile (85 s. c.p.) o non punibile per un'altra ragione, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o
è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha
commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da
persona imputabile. 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in
presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di una causa personale
di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la sentenza di
assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di
sicurezza (222, 2402 c.p.). Art.531 Dichiarazione di estinzione del reato 1.
Salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto,
pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel
dispositivo. 2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio
sull'esistenza di una causa di estinzione del reato. Art.532 Provvedimenti
sulle misure cautelari personali 1. Con la sentenza di proscioglimento, il
giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare
(284-286) e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali
(280-283, 287-290) eventualmente disposte. 2. La stessa disposizione si applica
nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della
pena (163 c.p.). Art.533 Condanna dell'imputato 1. Se l'imputato risulta
colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna
applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza (199-240 c.p.). 2. Se la
condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi
e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene (72 s. c.p.) o sulla continuazione (812 c.p.).
Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o
contravventore abituale o professionale o per tendenza (102-108 c.p.). 3.
Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della
pena (163 c.p.) o la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale (175 c.p.), provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il
giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito
della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo
stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del
procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei
condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei
termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà 194[194].
Art.534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. Nei casi
previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali, il giudice condanna
la persona civilmente obbligata (89) a pagare, se il condannato risulterà
insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta. Art.535
Condanna alle spese 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il
pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si
riferisce (691). 2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12)
sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso
giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni
relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. 3. Sono poste a
carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a
norma dell'art. 692. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese,
la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130. Art.536 Pubblicazione della
sentenza come effetto della condanna 1. Nei casi previsti dall'art. 36 c.p., il
giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per
intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere
inserita (694). Art.537 Pronuncia sulla falsità di documenti 1. La falsità di
un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel
dispositivo. 2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o
parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la
rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del
modo con cui deve essere eseguita (675). La cancellazione, la ripristinazione,
la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati
interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. 3. La pronuncia
sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla
legge per il Capo che contiene la decisione sull'imputazione. 4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di
proscioglimento. SEZIONE II Decisione sulle questioni civili Art.538 Condanna
per la responsabilità civile 1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il
giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno,
proposta a norma degli artt. 74 e ss. 2. Se pronuncia condanna dell'imputato al
risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo
che sia prevista la competenza di altro giudice. 3. Se il responsabile civile è
stato citato (83) o è intervenuto (85) nel giudizio, la condanna alle
restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in
solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità. Art.539 Condanna generica
ai danni e provvisionale 1. Il giudice se le prove acquisite non consentono la
liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti
al giudice civile. 2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il
responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei
limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Art.540 Provvisoria
esecuzione delle disposizioni civili 1. La condanna alle restituzioni e al
risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta
della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. 2. La condanna al
pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva. Art.541 Condanna alle
spese relative all'azione civile 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di
restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il
responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore
della parte civile (153 att.), salvo che ritenga di disporne, per giusti
motivi, la compensazione totale o parziale. 2. Con la sentenza che rigetta la
domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal
difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte
civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal
responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano
giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa
grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o
al responsabile civile. Art.542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non
lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano
le disposizioni dell'art. 427 per ciò che concerne la condanna del querelante
al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla
rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del
responsabile civile . 2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al
querelante. Art.543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del
danno 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 c.p.
è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza
(694). 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso,
anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero,
in giornali indicati dal giudice. 3. Se l'inserzione non avviene nel termine
stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi
direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. CAPO III Atti
successivi alla deliberazione Art.544 Redazione della sentenza 1. Conclusa la
deliberazione (525-528), il presidente redige e sottoscrive il dispositivo.
Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
su cui la sentenza è fondata. 2. Qualora non sia possibile procedere alla
redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre
il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (154 att.). 3. Quando la
stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti
o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non
poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel
dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno
da quello della pronuncia (585). 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo
533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per
ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione
della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il
termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui
non si è accordata precedenza 195[195]. Art.545 Pubblicazione della sentenza 1.
La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del Collegio
mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a
norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere
sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal
comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono
considerarsi presenti all'udienza (4752, 488). Art.546 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano"
e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d)
l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei
motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione
delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni
per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo,
con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data (111) e la
sottoscrizione (110) del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale
è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro
impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede,
previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se
non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione
dell'impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto
dall'art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi
elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del
giudice. Art.547 Correzione della sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall'art.
546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca
o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546, si procede
anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'art. 130. Art.548
Deposito della sentenza 1. La sentenza è depositata in Cancelleria
immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art.
544 commi 2 e 3. n pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la
data del deposito. 2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo
giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544
comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato
alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì
a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato
all'imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generale presso la Corte
di Appello. LIBRO VIII PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE Art. 549 Norme applicabili al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica 1. 1. Nel
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò
che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le
norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili. TITOLO II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO Art.550 Casi di citazione diretta a giudizio 1. Il
pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio
quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta
alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4 196[196]. 2. La disposizione del
comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del
codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337
del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma
dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli
aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa
aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso 0 abbia
riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'articolo
625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice
penale. 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione
diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la
relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491,
comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al
pubblico ministero. Art.551 Procedimenti connessi 1. Nel caso di procedimenti
connessi, se la citazione diretta a giudizio é ammessa solo per alcuni di essi,
il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta dì rinvio a giudizio a
norma dell'articolo 416. Art.552 Decreto di citazione a giudizio 1. Il decreto
di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle
altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della
persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, in
forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge; d) l'indicazione del giudice competente per il
giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e)
l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che,
in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; f) l'avviso che, qualora
ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli
articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione; g) l'avviso che il
fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del
pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne
visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico
ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto è nullo se l'imputato
non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione
di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il
decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo
415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo
415-bis. 3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore
e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data
motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di
citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al
fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati
nell'articolo 416, comma 2. Art.553 Trasmissione degli atti al giudice
dell'udienza di comparizione in dibattimento 1. Il pubblico ministero forma il
fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di
citazione immediatamente dopo la notificazione. Art.554 Atti urgenti 1. Il
giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a
norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il
decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al
giudice a norma dell'articolo 553, comma 1. Art.555 Udienza di comparizione a
seguito della citazione diretta 1. Almeno sette giorni prima della data fissata
per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità,
depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere
l'esame. 2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato
o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444,
comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o
presentare domanda di oblazione. 3. Il giudice, quando il reato é perseguibile
a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il
querelato ad accettare la remissione. 4. Se deve procedersi al giudizio, le
parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che
intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti
possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione
relativa all'attività di investigazione difensiva. 5. Per tutto ciò che non è
espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro
settimo, in quanto compatibili. TITOLO III PROCEDIMENTI SPECIALI Art.556
Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta 1. Per il giudizio abbreviato
e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le
disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili. 2. Se
manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni
degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto
applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4
di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio 197[197]. Art.557
Procedimento per decreto 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al
giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o
presenta domanda di oblazione. 2. Nel giudizio conseguente all'opposizione,
l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena
su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice
revoca il decreto penale di condanna. 3. Si osservano le disposizioni del
titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. Art.558 Convalida dell'arresto
e giudizio direttissimo 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna
l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per
la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della
imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente
la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in
mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2.
Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza
che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la
disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene
presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria
a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente
all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio,
entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a
richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive
quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni
dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se l'arresto non è convalidato, il
giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia
a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi
consentono. 6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si
procede immediatamente al giudizio. 7. L'imputato ha facoltà di chiedere un
termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo
l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio
abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9 Il pubblico ministero può, altresì,
procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4
e 5. TITOLO IV DIBATTIMENTO Art.559 Dibattimento 1. Il dibattimento si svolge
secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in
composizione collegiale, in quanto applicabili. 2. Anche fuori dei casi
previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma
riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la
redazione in forma integrale. 3. L'esame diretto e il controesame dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate
nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e
dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto
direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal
pubblico ministero e dai difensori. 4. In caso di impedimento del giudice, la
sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della
causa della sostituzione. Art.560 Giudizio abbreviato 1. Nel corso delle
indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del
decreto di citazione a giudizio (555), l'imputato può formulare richiesta di
giudizio abbreviato. 2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il
consenso , emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al
giudice per le indagini preliminari. 3. Il decreto di citazione a giudizio
contiene le indicazioni previste dall'art. 555 comma 1 lett. a), b), c), f),
g), h), nonché l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente
per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. 4. Il
decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo
termine, è notificato al difensore dell'imputato avviso della data
dell'udienza. Art.561 Udienza per il giudizio abbreviato 1. L'udienza si svolge
in camera di consiglio a norma dell'art. 420. 2. Il giudice sente la persona
offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i
difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti
contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554 comma 4. 3. Se il
giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma
dell'art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti
previsti dall'art. 443. Art.562 Trasformazione del rito 1. Nel corso
dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli
atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette
altro decreto di citazione a giudizio, fissando l'udienza davanti al giudice
del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della
restituzione degli atti. 2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni
previste dall'art. 555 comma 1 lett. e), f) e g). 3. La lettura del decreto
equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle
parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell'udienza. Art.563
Applicazione della pena su richiesta 1. Si osservano le disposizioni del titolo
II del libro VI, in quanto applicabili (444 s.). 2. Se la richiesta è formulata
nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque
giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula
l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari,
fissando la data dell'udienza (1602 att.). Del luogo, del giorno e dell'ora
dell'udienza è notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona
offesa almeno cinque giorni prima. 3. Se non sussistono le condizioni per
l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero
provvedono a norma dell'art. 562. 4. Se la richiesta è formulata dopo la
scadenza del termine previsto dall'art. 555 comma 1 lett. e), è competente a
decidere il giudice del dibattimento. Art.564 Tentativo di conciliazione 1. In
caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di
compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato
a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a
rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli
che possono farsi assistere dai difensori. Art.565 Procedimento per decreto 1.
Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI. 2. Con l'atto di
opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il
giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della
pena a norma dell'art. 444. Art.566 Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno
eseguito l'arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna
l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per
la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della
imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche
oralmente la persona offesa (90) e i testimoni e avvisano il difensore di
fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'art. 97 comma
3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si
applica la disposizione prevista dall'art. 386 comma 4. 3. Il giudice, al quale
viene presentato l'arrestato, autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida
dell'arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza
sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il
contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non
tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e
comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di
convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 5. Se l'arresto
non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il
giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il
pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto è convalidato a norma dei
commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio (138 att.). 7.
L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non
superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il
dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida l'imputato può formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma
dell'art. 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano
le disposizioni dell'art. 452 comma 2. 9. Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, il pubblico ministero procede a norma del Titolo II del presente
Libro. Art.567 Dibattimento 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme
previste dai titoli II e III del libro VII. 2. Le liste dei testimoni, periti o
consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'art.
468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno
due giorni prima della data fissata per il dibattimento. 3. Anche fuori dei
casi previsti dall'art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma
riassuntiva se le parti vi consentono. 4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere
condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal
pubblico ministero e dai difensori. 5. Subito dopo la redazione e la
sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno
che questa non risulti di particolare complessità (544). 6. In caso di
impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale previa menzione della causa della sostituzione. LIBRO IX IMPUGNAZIONI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.568 Regole generali 1. La legge stabilisce i
casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e
determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a
ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti
con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze (111 Cost
), salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di
giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. 3. Il diritto di
impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo
conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta
a ciascuna di esse. 4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa
data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice
incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Art.569 Ricorso
immediato per cassazione 1. La parte che ha diritto di appellare (593 s.) la
sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per Cassazione (606
s.). 2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la
disposizione dell'art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello
dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per
cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono
presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se
l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. 3. La
disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606 comma 1
lett. d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in
appello. 4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta
annullare la sentenza di primo grado (604), la Corte di Cassazione, quando
pronuncia l'annullamento con rinvio (623) della sentenza impugnata a norma del
comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per
l'appello. Art.570 Impugnazione del pubblico ministero 1. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte di
Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali
che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il
procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o
l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento. 2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante
del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 3. Il rappresentante
del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta
nell'atto di appello (594) può partecipare al successivo grado di giudizio
quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di Appello. La
partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la Corte di Appello
qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore
generale. Art.571 Impugnazione dell'imputato 1. L'imputato può proporre
impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato
anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l'imputato soggetto
alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di
volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta
all'imputato. 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato
al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal
fine. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia (589), può togliere
effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore (992) Per l'efficacia della
dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del
tutore o del curatore speciale. Art.572 Richiesta della parte civile o della
persona offesa 1. La parte civile (74 s.), la persona offesa, anche se non
costituita parte civile (90), e gli enti e le associazioni intervenuti a norma
degli art. 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero
di proporre impugnazione a ogni effetto penale. 2. Il pubblico ministero,
quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al
richiedente. Art.573 Impugnazione per i soli interessi civili 1. L'impugnazione
per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme
ordinarie del processo penale. 2. L'impugnazione per i soli interessi civili
non sospende (588) l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento
impugnato. Art.574 Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili 1.
L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che
riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno
(538-541) e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali
(535). 2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni
della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il
risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (5412, 542).
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali
della sentenza. 4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna
penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle
restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese
processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art.575 Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria 1. Il responsabile civile (83 s.) può proporre
impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la
responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e
del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla
rifusione delle spese processuali (538-541). L'impugnazione è proposta col
mezzo che la legge attribuisce all'imputato. 2. Lo stesso diritto spetta alla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) nel caso in cui sia
stata condannata. 3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione
contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande
proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese
processuali (5412, 542). Art.576 Impugnazione della parte civile e del
querelante 1. La parte civile (76 s.) può proporre impugnazione, con il mezzo
previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna
che riguardano l'azione civile (538-541) e, ai soli effetti della responsabilità
civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo
stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza
pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del
rito. 2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art.
542. Art.577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e
diffamazione 1. La persona offesa costituita parte civile (76 s.) può proporre
impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di
proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (594, 595 c.p.). Art.578
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o
per prescrizione 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata
condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni
cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la
Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per
prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e
dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Art.579
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza 1. Contro le
sentenze di condanna (533), o di proscioglimento (529-531) è data impugnazione
anche per ciò che concerne le misure di sicurezza (199 s. c.p.), se
l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi
esclusivamente gli interessi civili. 2. L'impugnazione contro le sole
disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a
norma dell'art. 680 comma 2. 3. L'impugnazione contro la sola disposizione che
riguarda la confisca (240 c.p.) è proposta con gli stessi mezzi previsti per i
capi penali. Art.580 Conversione del ricorso in appello 1. Quando contro la
stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per
cassazione si converte nell'appello. Art.581 Forma dell'impugnazione 1.
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e
sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art.582 Presentazione dell'impugnazione 1. Salvo che la legge disponga
altrimenti (123), l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a
mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato (164 att.). n pubblico ufficiale addetto vi appone
l'indicazione del giorno in cui riceve 'atto e della persona che lo presenta,
lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione. 2. Le parti private e i difensori possono
presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del
giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello
in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a un agente consolare
all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla
cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. Art.583
Spedizione dell'atto di impugnazione 1. Le parti e i difensori possono proporre
l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di
raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1. Il pubblico
ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e
appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria
sottoscrizione. 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di
spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti
private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da
altra persona autorizzata o dal difensore. Art.584 Notificazione della
impugnazione 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico
ministero presso il medesimo giudice (166 att.) ed è notificato alle parti
private senza ritardo. Art.585 Termini per l'impugnazione 1. Il termine per
proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per
i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel
caso previsto dall'art. 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto
dall'art. 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'art.
544 comma 3. 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione
o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a
procedimento in camera di consiglio (128); b) dalla lettura del provvedimento
in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono
state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio (4752, 488), anche se
non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla
legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso
previsto dall'art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la
notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito; d) dal giorno in cui
è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito
con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace (487) e per il
procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto ai provvedimenti
emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla
Corte di Appello. 3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. 4. Fino a
quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria
del giudice della impugnazione motivi nuovi (167 att.) nel numero di copie
necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende
ai motivi nuovi. 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a
pena di decadenza (173). Art.586 Impugnazione di ordinanze emesse nel
dibattimento 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge (713, 4792), l'impugnazione
contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel
dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con
l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche
se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza. 2.
L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la
sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. Contro le ordinanze in
materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata,
indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza. Art.587 Estensione
dell'impugnazione 1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato
(110 c.p.), l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata
su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 2. Nel
caso di riunione di procedimenti per reati diversi (17), l'impugnazione
proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi
riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente
personali. 3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile
civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4.
L'impugnazione proposta dal responsabile civile (83 s.) o dalla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89) giova all'imputato anche agli effetti
penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali. Art.588
Sospensione della esecuzione 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini
per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del
provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. 2.
Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non
hanno in alcun caso (3103) effetto sospensivo. Art.589 Rinuncia
all'impugnazione l. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato
il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta
fino all'apertura del dibattimento (492). Successivamente la dichiarazione di rinuncia
può essere effettuata prima dell'inizio della discussione (523) dal pubblico
ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa
è stata proposta da altro pubblico ministero. 2. Le parti private possono
rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale (122). 3.
La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a
ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e
583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione. 4. Quando
l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio (428, 599, 611), la
dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal
pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal
pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è
stata proposta da altro pubblico ministero. Art.590 Trasmissione di atti in
seguito all'impugnazione 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza
ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del
procedimento (165 att.; 15 reg.). Art.591 Inammissibilità dell'impugnazione 1.
L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o
non ha interesse b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non
sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando
vi è rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di
ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del
provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto
l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione (606). Se l'impugnazione
è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al
difensore. 4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma
2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Art.592
Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione 1. Con il provvedimento che
rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha
proposta è condannata alle spese del procedimento. 2. I coimputati che hanno
partecipato al giudizio a norma dell'art. 587 sono condannati alle spese in
solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione. 3. L'imputato che nel giudizio
di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti
giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto. 4. Nei giudizi di
impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è
condannata alle spese. TITOLO II APPELLO Art.593 Casi di appello 1. Salvo
quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il pubblico ministero e
l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna (533 s.) o di
proscioglimento (529-531). 2. L'imputato non può appellare contro la sentenza
di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il
fatto. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non
luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell'ammenda o con pena alternativa198[198]. Art.594 Appello del pubblico
ministero ABROGATO 199[199] Art.595 Appello incidentale 1. La parte che non ha
proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da
quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste
dall'art. 584. 2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a
norma degli artt. 581, 582, 583 e 584. 3. L'appello incidentale del pubblico
ministero (166 att.) produce gli effetti previsti dall'art. 597 comma 2; esso
tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha
partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste
dall'art. 587. 4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di
inammissibilità (591) dell'appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.
Art.596 Giudice competente 1. Sull'appello proposto contro le sentenze
pronunciate dal tribunale, decide la Corte di Appello. 2. Sull'appello proposto
contro le sentenze della Corte di Assise decide la Corte di Assise di Appello.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 428 sull'appello contro le sentenze
pronunciate dal giudice per le indagini preliminari , decidono,
rispettivamente, la Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello, a seconda
che si tratti di reato di competenza del tribunale o della Corte di Assise.
Art.597 Cognizione del giudice di appello 1. L'appello attribuisce al giudice
di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della
decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. 2. Quando appellante è il
pubblico ministero: a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna (533), il
giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare
al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la
quantità della pena, revocare benefici (168, 1753 c.p.), applicare, quando
occorre, misure di sicurezza (199 s. c.p.) e adottare ogni altro provvedimento
imposto o consentito dalla legge; b) se l'appello riguarda una sentenza di
proscioglimento (529-531), il giudice può pronunciare condanna ed emettere i
provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa
diversa da quella enunciata nella sentenza appellata; c) se conferma la
sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei
casi determinati dalla legge, le pene accessorie (19 c.p.) e le misure di
sicurezza (199 s. c.p.). 3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice
non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura
di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno
favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici,
salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una
definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del
giudice di primo grado. 4. In ogni caso se è accolto l'appello dell'imputato
relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la
continuazione (812 c.p.), la pena complessiva irrogata è corrispondentemente
diminuita. 5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la
sospensione condizionale della pena (163 c.p.), la non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.) e una o più circostanze
attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di
comparazione a norma dell'art. 69 c.p. Art.598 Estensione delle norme sul
giudizio di primo grado al giudizio di appello 1. In grado di appello si
osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo
grado (168 c.p.), salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Art.599
Decisioni in Camera di consiglio 1. Quando l'appello ha esclusivamente per
oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di
comparazione fra circostanze (69 c.p.), o l'applicabilità delle circostanze
attenuanti generiche (62-bis c.p.), di sanzioni sostitutive, della sospensione
condizionale della pena (163 c.p.) o della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), la Corte provvede in camera
di consiglio con le forme previste dall'art. 127. 2. L'udienza è rinviata se
sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà
di comparire. 3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale , il
giudice assume le prove in Camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la
necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non
sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori. 4. La Corte provvede in Camera di
consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno
richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei
quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della
pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria (89) indicano al giudice anche la pena sulla quale sono
d'accordo . 5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la
richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel
dibattimento . Art.600 Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne
civili 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta
di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'art. 540 comma 1 ovvero l'ha
rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza
di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte,
provvede con ordinanza in camera di consiglio. 2. Il responsabile civile e
l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione
della provvisoria esecuzione. 3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di
appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa
l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa
derivarne grave e irreparabile danno . Art.601 Atti preliminari al giudizio 1.
Fuori dei casi previsti dall'art. 591, il presidente ordina senza ritardo la
citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato
non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei
casi previsti dall'art. 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi
civili. 2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è
fatta menzione nel decreto di citazione. 3. Il decreto di citazione per il
giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett.
a), f), g) nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per
comparire non può essere inferiore a venti giorni. 4. E' ordinata in ogni caso
la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche
quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 5.
Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è
notificato avviso ai difensori. 6. Il decreto di citazione è nullo se
l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente
l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. f).
Art.602 Dibattimento di appello 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere
da lui delegato fa la relazione della causa. 2. Se le parti richiedono
concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a
norma dell'art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve
essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del
dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il
giudice decide in modo difforme dall'accordo . 3. Nel dibattimento può essere
data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché,
entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi
antecedenti. 4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523.
Art.603 Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 1. Quando una parte,
nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art. 585 comma 4, ha
chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado
o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di
decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1. 3. La rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene
assolutamente necessaria . 4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado
(487), ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito
o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione,
sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando
l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante
consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non
si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il
dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni. Art.604 Questioni
di nullità 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara
la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna
per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o
di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano
ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 2. Quando sono state
ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate
circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di
appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo
giudizio di comparazione e ridetermina la pena. 3. Quando vi è stata condanna
per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara
nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente,
disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le
sue determinazioni. 4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità
indicate nell'art. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che
dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e
rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.
Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate
nell'art. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del
provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. 5. Se si
tratta di altre nullità che non sono state sanate (183, 184), il giudice di
appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli (185) o anche, dichiarata
la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce
elementi necessari al giudizio. 6. Quando il giudice di primo grado ha
dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale
dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide
nel merito. 7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di
oblazione (162, 162-bis c.p.), il giudice di appello, se riconosce erronea tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine
massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il
pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di
proscioglimento. 8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza
della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone
la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso
tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla
una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini
preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia
il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata. Art.605 Sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 604, il
giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la
sentenza appellata. 2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile
sono immediatamente esecutive. 3. Copia della sentenza di appello, con gli atti
del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al
giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione (665) e non
è stato proposto ricorso per cassazione. TITOLO III RICORSO PER CASSAZIONE CAPO
I Disposizioni generali Art.606 Casi di ricorso 1. Il ricorso per cassazione
può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di
una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero
non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità (177 s.), di inutilizzabilità (191), di
inammissibilità o di decadenza (173); d) mancata assunzione di una prova
decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta
dal testo del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con
gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro
le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593). 3. Il
ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti
dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli
artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di
appello. Art.607 Ricorso dell'imputato 1. L'imputato può ricorrere per
cassazione contro la sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531)
ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593). 2.
Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che
riguardano le spese processuali (535, 592). Art.608 Ricorso del pubblico
ministero 1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di proscioglimento
(529-531) pronunciata in grado di appello (605) o inappellabile (593). 2. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione
contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento,
pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale. 4. Il procuratore generale, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti
dall'art. 569 e da altre disposizioni di legge. Art.609 Cognizione della Corte
di Cassazione 1. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione
del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La Corte decide altresì
le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle
che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. CAPO II
Procedimento Art.610 Atti preliminari 200[200] 1. Il presidente della corte di
cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad
apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in
camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e
della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di
cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità
rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte. 1-bis. Il
presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle
singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario. 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei
difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite
(170 att.) quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando
occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3.
Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il
presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la
separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione. 4.
Abrogato La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del
deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di
inammissibilità del ricorso. 5. Almeno trenta giorni prima della data
dell'udienza (169 att.), la Cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e
ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica
ovvero in Camera di consiglio201[201]. Art.611 Procedimento in Camera di
consiglio 202[202] 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge
(32, 41, 48, 4289), la Corte procede in camera di consiglio quando deve
decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento,
fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è
diversamente stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la
Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle
memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici
giorni prima dell'udienza (169 att ), tutte le parti possono presentare motivi
nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di
replica. 2. Abrogato Nello stesso modo la Corte procede quando è stata
richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara
l'inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso in
udienza pubblica. Art.612 Sospensione dell'esecuzione della condanna civile 1.
A richiesta dell'imputato o del responsabile civile (83 s.), la Corte di
Cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna
civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla
richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio. Art.613 Difensori 1. Salvo che
la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i
motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da
difensori iscritti nell'Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla
Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti
che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è
presso i rispettivi difensori (164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il
difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in
mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo
giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l'imputato è
privo del difensore di fiducia, il presidente del Collegio provvede a norma
dell'art. 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati
anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il
ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa
richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti. Art.614 Dibattimento 1. Le norme concernenti la pubblicità, la
polizia e la disciplina delle udienze (470 s.) e la direzione della discussione
(523-524) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla
Corte di Cassazione, in quanto siano applicabili. 2. Le parti private possono
comparire per mezzo dei loro difensori. 3. Nell'udienza stabilita, il
presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità
degli avvisi, dandone atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da
lui delegato fa la relazione della causa. 4. Dopo la requisitoria del pubblico
ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono
nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (171 att.). CAPO III
Sentenza Art.615 Deliberazione e pubblicazione 1. La Corte di Cassazione
delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica
udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da
decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad
altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli artt. 527 e 546. 2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623,
la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. La sentenza è
pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del
dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato. 4. Prima
della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente. Art.616 Spese e
sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso 1. Con
il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte
privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del
procedimento (535, 592). Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte
privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da L.500.000 a L. 4 milioni. Nello
stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato. Art.617
Motivazione e deposito 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il
consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le
disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in
quanto applicabili (173 att.). 2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e
dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno
dalla deliberazione. 3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce
in Camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della
motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte
delibera senza formalità (174 att.). Art.618 Decisioni delle sezioni unite 1.
Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo
esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su
richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle
sezioni unite (172 att.). Art.619 Rettificazione di errori non determinanti
annullamento 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee
indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza
impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte
tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti
(130). 2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la
specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la
Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. 3. Nello stesso
modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato anche se
sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari
nuovi accertamenti di fatto. Art.620 Annullamento senza rinvio 1. Oltre che nei
casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di
annullamento senza rinvio: a) se il fatto non è previsto dalla legge come
reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o
proseguita; b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario (20); c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che
eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime; d) se la
decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; e)
se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un
reato concorrente; f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522
in relazione a un fatto nuovo; g) se la condanna è stata pronunciata per errore
di persona (68); h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza
impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo
oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; i) se la
sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è
ammesso l'appello; l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il
rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare
i provvedimenti necessari. Art.621 Effetti dell'annullamento senza rinvio 1.
Nel caso previsto dall'art. 620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli atti
siano trasmessi all'autorità competente che essa designa; in quello previsto
dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la Corte dispone che del
provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni;
in quello previsto dalla lett. h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o
ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione
della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma
dell'art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio
qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1),
procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
Art.622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili 1. Fermi gli effetti
penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni
o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della
parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando
occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se
l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. Art.623 Annullamento
con rinvio 1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622: a) se è annullata
un'ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di
annullamento (173 att.); b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi
previsti dall'art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti
siano trasmessi al giudice di primo grado; c) se è annullata la sentenza di una
Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di
Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato
rispettivamente a un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale
o, in mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini (175 att.); d) ) se è
annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le
indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da
quello che ha pronunciato la sentenza annullata; Art.624 Annullamento parziale
1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della
sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata (648) nelle parti che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata. 2. La Corte di Cassazione,
quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano
irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa
in Camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine
della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza
può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per
il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte
privata interessata. La domanda si propone senza formalità. 3. La Corte di
Cassazione provvede in Camera di consiglio senza l'osservanza delle forme
previste dall'art. 127 (130). Art.624-bis. Cessazione delle misure cautelari
203[203] 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza
d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. Art.625 Provvedimenti
conseguenti alla sentenza 1. In caso di annullamento con rinvio (623), la
Cancelleria della Corte di Cassazione trasmette senza ritardo gli atti del
processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo
giudizio. 2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, la Cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al
giudice che ha emesso la decisione impugnata. 3. In caso di annullamento senza
rinvio (620) o di rettificazione (619), la Cancelleria trasmette al giudice
indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza. 4. In ogni caso la
Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue
annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della Corte
(27 reg.). Art.625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
204[204] 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione
dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla
corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal
condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta
giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non
sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la
corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L'errore materiale di cui
al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni
momento. 4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma
1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del
termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte,
anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti
procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la
richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore. Art.626
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando,
in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura
cautelare ovvero una pena accessoria (217 coord., 287-290) o una misura di
sicurezza (312-313), la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo
al procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti
occorrenti (28 reg.). Art.627 Giudizio di rinvio dopo annullamento 1. Nel
giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la
sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25. 2. Il giudice di
rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è
stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una
sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (603) per l'assunzione delle prove
rilevanti per la decisione. 3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza
della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con
essa decisa (173 att.). 4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio
nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi
o nel corso delle indagini preliminari. 5. Se taluno degli imputati, condannati
con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento
pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il
motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che può
giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve essere citato e ha facoltà di
intervenire nel giudizio di rinvio. Art.628 Impugnabilità della sentenza del
giudice di rinvio 1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con
ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto
dalla legge se pronunciata in primo grado. 2. In ogni caso la sentenza del
giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i
punti già decisi dalla Corte dl Cassazione ovvero per inosservanza della
disposizione dell'art. 627 comma 3. TITOLO IV REVISIONE Art.629 Condanne
soggette a revisione 205[205] 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei
condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di
condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei
decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già
stata eseguita o è estinta. Art.630 Casi di revisione 1. La revisione può essere
richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto
penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra
sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice
speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la
sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza
del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata (395 s. c.p.c.),
che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 ovvero
una delle questioni previste dall'art. 479; c) se dopo la condanna sono
sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631; d)
se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in
atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. Art.631
Limiti della revisione 1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se
accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529,
530 o 531. Art.632 Soggetti legittimati alla richiesta 1. Possono chiedere la
revisione: a) il condannato o un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) ovvero la
persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e se il condannato è morto,
l'erede o un prossimo congiunto; b) il procuratore generale presso la Corte di
Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone
indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del
procuratore generale. Art.633 Forma della richiesta 1. La richiesta di
revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale
(122). Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove
che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e
documenti nella Cancelleria della Corte di Appello nei cui distretto si trova
il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di
condanna. 2. Nei casi previsti dall'art. 630 comma 1 lett. a) e b), ana
richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti
penali di condanna ivi indicati. 3. Nel caso previsto dall'art. 630 comma 1
lett. d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza
irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato. Art.634 Declaratoria
d'inammissibilità 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi
previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste
dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la
Corte di Appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e
può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni. 2.
L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta,
i quali possono ricorrere per cassazione (606). In caso di accoglimento del
ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra
sezione della Corte di Appello che ha pronunciato l'ordinanza prevista dal
comma 1 o alla Corte di Appello più vicina (175 att.). Art.635 Sospensione
dell'esecuzione 1. La Corte di Appello può in qualunque momento disporre, con
ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli
artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte
di Appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o
della misura di sicurezza. 2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione
dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca,
possono ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il condannato.
Art.636 Giudizio di revisione 1. Il presidente della Corte di Appello emette il
decreto di citazione a norma dell'art. 601. 2. Si osservano le disposizioni del
Titolo I e del Titolo II del Libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti
delle ragioni indicate nella richiesta di revisione. Art.637 Sentenza 1. La
sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la
sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il
proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo (529-531). 3. Il giudice
non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa
valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 4. In caso di rigetto
della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al
pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione dispone
che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Art.638
Revisione a favore del condannato defunto 1. In caso di morte del condannato
dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte
di Appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di
revisione sarebbero spettati al condannato. Art.639 Provvedimenti in
accoglimento della richiesta 1. La Corte di Appello, quando pronuncia sentenza
di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione,
anche nel caso previsto dall'art. 638, ordina la restituzione delle somme
pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di
sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e
per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il
giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state
confiscate, a eccezione di quelle previste nell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.
Art.640 Impugnabilità della sentenza 1. La sentenza pronunciata nel giudizio di
revisione è soggetta al ricorso per cassazione (606). Art.641 Effetti
dell'inammissibilità o del rigetto 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la
richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare
una nuova richiesta fondata su elementi diversi. Art.642 Pubblicazione della
sentenza di accoglimento della richiesta 1. La sentenza di accoglimento, a
richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria,
nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello
dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in
cancelleria il certificato delle eseguite affissioni. 2. Su richiesta
dell'interessato, il presidente della Corte di Appello dispone con ordinanza
che l'estratto della sentenza sia pubblicato (694) a cura della Cancelleria in
un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a
carico della cassa delle ammende. Art.643 Riparazione dell'errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o
colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata
alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle
conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. 2. La riparazione
si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle
condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la
costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere
accolto in un istituto, a spese dello Stato. 3. Il diritto alla riparazione è
escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella
determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art.
657 comma 2. Art.644 Riparazione in caso di morte 1. Se il condannato muore,
anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta
al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini
entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella
deceduta. 2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di
riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al
prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate
dall'errore a ciascuna persona. 3. Il diritto alla riparazione non spetta alle
persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'art. 463
c.c. Art.645 Domanda di riparazione 1. La domanda di riparazione è proposta, a
pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di revisione (637, 648) ed è presentata per iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale
(122), nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare la domanda nello stesso
termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovarsi
della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da
alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri
aventi diritto. Art.646 Procedimento e decisione 1. Sulla domanda di
riparazione la Corte di Appello decide in Camera di consiglio osservando le
forme previste dall'art. 127. 2. La domanda, con il provvedimento che fissa
l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della
cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede
nel distretto della Corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi
diritto che non hanno proposto la domanda. 3. L'ordinanza che decide sulla
domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti
gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606). 4. Gli interessati
che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le
proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'art. 127 comma 2,
decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente
alla chiusura del procedimento stesso. 5. Il giudice, qualora ne ricorrano le
condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
Art.647 Risarcimento del danno e riparazione 1. Nel caso previsto dall'art. 630
comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino
alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni
contro il responsabile. LIBRO X ESECUZIONE TITOLO I GIUDICATO Art.648
Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali 1. Sono irrevocabili le
sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione
diversa dalla revisione (629). 2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è
irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla (585) o
quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato
ricorso per cassazione (606), la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è
pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso. 3. Il decreto penale di condanna (460) è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Art.649 Divieto di un secondo
giudizio 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti
irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per
il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69
comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento
penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di
proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la
causa nel dispositivo. Art.650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno
forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili (648). 2. Le sentenze di non
luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a
impugnazione (428). Art.651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel
giudizio civile o amministrativo di danno 1. La sentenza penale irrevocabile
(648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato
citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che
vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Art.652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o
amministrativo di danno 1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio
di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o
nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia
stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato
dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma
2 206[206]. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione
pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito
abbreviato. Art.653 Efficacia della sentenza penale nel giudizio
disciplinare207[207] 1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti
alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non
costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La
sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio
per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione
che l'imputato lo ha commesso. Art.654 Efficacia della sentenza penale di
condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi 1. Nei
confronti dell'imputato, della parte civile (76) e del responsabile civile (83
s.s.) che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la
sentenza penale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un
interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli
stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché
la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa. TITOLO II ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI Art.655
Funzioni del pubblico ministero 1. Salvo che sia diversamente disposto, il
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cura di ufficio
l'esecuzione dei provvedimenti (28 reg.). 2. Il pubblico ministero propone le
sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di
esecuzione. 3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento
di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede. 4. Se per
l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il pubblico
ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino
a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la
necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione. 5. I
provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente Titolo
la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta
giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in
mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97, senza
che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione. Art.656
Esecuzione delle pene detentive 208[208] 1. Quando deve essere eseguita una
sentenza di condanna a pena detentiva (29 reg.), il pubblico ministero emette
ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone
la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. 2. Se il
condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro
della giustizia e notificato all'interessato (156). 3. L'ordine di esecuzione
contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve
essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione.
L'ordine è notificato al difensore del condannato. 4. L'ordine che dispone la
carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277. 5. Se la
pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore
a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto
di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase
del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata
istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di
cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354,
e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui
all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non
sia presentata l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli
articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena
avrà corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal
difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero,
il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al Tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del
pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione
prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del
tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a
norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del
tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo
666, comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni
dal ricevimento dell'istanza. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato
ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine
alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non
sia tempestivamente presentata, o il Tribunale di sorveglianza la dichiari
inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. 8-bis. Quando è provato o appare
probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di
cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore,
le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della
notifica. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere
disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni; b) nei
confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si
trovano in stato di custodia cautelare in carcere (285) nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva (648). 10. Nella situazione considerata dal comma
5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari (284) per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione
dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di
sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di
sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e
il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n.354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza. Art.657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate
senza titolo 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da
eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per
altro reato, anche se la custodia è ancora in corso (2853). Allo stesso modo
procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva
(312, 313), se questa non è stata applicata definitivamente. 2. Il pubblico
ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato
diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è
stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello
stesso. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al
pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva
espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della
pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal
comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano
computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato. 4. In ogni
caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate
dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da
eseguire. 5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere
notificato al condannato e al suo difensore. Art.658 Esecuzione delle misure di
sicurezza ordinate con sentenza 1. Quando deve essere eseguita una misura di
sicurezza (199 s. c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con
sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665
trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza
competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679. Le misure di sicurezza
di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'art. 312 sono
eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento, il quale provvede a norma dell'art. 659 comma 2. Art.659
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza 1. Quando a seguito di
un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la
carcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministero che cura
l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le
modalità previste dall'art. 656 comma 4 (189 att.). Tuttavia, nei casi di urgenza,
il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il
provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino
a quando non provvede il pubblico ministero competente. 2. I provvedimenti
relativi alle misure di sicurezza (199 s. c.p.) diverse dalla confisca (240
c.p.) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza
che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento
all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di
esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.
Art.660 Esecuzione delle pene pecuniarie 1. Le condanne a pena pecuniaria sono
eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (181 att.). 2. Quando
è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di
essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento
dell'effettiva insolvibilità del condannato (182 att.; 30 reg.) e, se ne è il
caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se la
pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata. 3. In
presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può
disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133 ter c.p., se essa
non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la
conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine
fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento,
altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per
decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione
è stata differita. 4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato
di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza
delle norme vigenti. 5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne
sospende l'esecuzione. Art.661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive 1. Per
l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico
ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di
sorveglianza territorialmente competente (677) che provvede in osservanza delle
leggi vigenti. 2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a
norma dell'art. 660. Art.662 Esecuzione delle pene accessorie 1. Per
l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi
previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l'estratto della sentenza di
condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e,
occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da
eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero
trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente. 2. Quando
alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli
artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si
computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente
disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290. Art.663 Esecuzione di pene
concorrenti 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o
decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da
eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (80 c.p.). 2. Se le
condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero
presso il giudice indicato nell'art. 665 comma 4. 3. Il provvedimento del
pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore. Art.664
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie 1. Le somme dovute per sanzioni
disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in
conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una
richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia
espressamente stabilito. 2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere
revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero,
prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati
adottati, sempre che la revoca non sia vietata. 3. I provvedimenti non più
revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese
processuali anticipate dallo Stato (691 s.). 4. Per l'esecuzione delle sanzioni
conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il
pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità
amministrativa competente. TITOLO III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
CAPO I Giudice dell'esecuzione Art.665 Giudice competente 1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un
provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto
appello (593), se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è
competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di
appello. 3. Quando vi è stato ricorso per cassazione (606) e questo è stato
dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza
rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se
il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma
dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è
stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e
giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. 4-bis. Se
l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione
monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio
Art.666 Procedimento di esecuzione 1. Il giudice dell'esecuzione procede a
richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la
richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge
ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata
sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico
ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato
entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto
ricorso per cassazione (606). 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice
o il presidente del Collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato
che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa
dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato
almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima
dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si
svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è
detenuto o internato un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è
sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può
chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui
abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del
contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o
notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre
ricorso per cassazione (606). Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni sulle impugnazioni (568 ss.) e quelle sul procedimento in Camera
di consiglio davanti alla Corte di Cassazione (611). 7. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente. 8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal
comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore, se l'interessato ne è
privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.
Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il
verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art.
140 comma 2. Art.667 Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta 1. Se
vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione
di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione
la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a
mezzo della polizia giudiziaria . 2. Quando riconosce che non si tratta della
persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente
la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione
dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico
ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi è
stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma
dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con
decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il
giudice competente (665), al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Il
giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza
comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro
l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a
norma dell'art. 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza . 5.
Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è
comunicata all'autorità giudiziaria procedente. Art.668 Persona condannata per
errore di nome 1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per
errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme
previste dall'art. 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è
stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti
si provvede a norma dell'art. 630 comma 1 lett. c). In ogni caso l'esecuzione
contro la persona erroneamente condannata è sospesa. Art.669 Pluralità di
sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona 1. Se più sentenze di
condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona
per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione de)la sentenza con cui si
pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre (193 att.). 2. Quando le
pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve
essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione
del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 3.
Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria.
Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la
pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue
rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o
pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà
controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e,
in caso di pena pecuniaria, quest'ultima. 4. Quando le pene principali sono
uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di
misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche,
si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. 5. Se la sentenza
revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come
conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 6. Le stesse disposizioni si
applicano se si tratta di più decreti penali (460) o di sentenze e di decreti
ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale (811 c.p.) con altri
fatti o quale episodio di un reato continuato (812 c.p.), premessa, ove
necessaria, la determinazione della pena corrispondente. 7. Se più sentenze di
non luogo a procedere (425) o più sentenze di proscioglimento sono state
pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la
sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più
favorevole, revocando le altre. 8. Salvo quanto previsto dagli art. 69 comma 2
e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di
condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza
di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il
proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi
successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di
condanna, si esegue quest'ultima. 9. Se si tratta di una sentenza di non luogo
a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del
decreto. Art.670 Questioni sul titolo esecutivo 1. Quando il giudice
dell'esecuzione (665) accerta che il provvedimento manca o non è divenuto
esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel
caso di irreperibilità del condannato (159), lo dichiara con ordinanza e
sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato
e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso
decorre nuovamente il termine per l'impugnazione (585). 2. Quando è proposta impugnazione
od opposizione (461), il giudice dell'esecuzione dopo aver provveduto sulla
richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione
competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del
giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile
il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non
esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti
e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175, e la
relativa richiesta non è già stata proposta a, giudice dell'impugnazione, il
giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di
restituzione nel termine non può essere riproposta a, giudice
dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 175 commi 7 e 8.
Art.671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili
pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o
il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione
della disciplina del concorso formale o del reato continuato (81 c.p.), sempre
che la stessa non sia stata esclusa da, giudice della cognizione (186-188
att.). 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura
non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun
decreto. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione
condizionale della pena (163 c.p.) e la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), quando ciò consegue al
riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni
altro provvedimento conseguente. Art.672 Applicazione dell'amnistia e
dell'indulto 1. Per l'applicazione dell'amnistia (151 c.p.) o dell'indulto (174
c.p.) il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4 . 2.
Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre
applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'art. 210 c.p., il
giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti a, magistrato di
sorveglianza (677). 3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della
sentenza di condanna (655) può disporre provvisoriamente la liberazione del
condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle
misure alternative , prima che essa sia definitivamente ordinata con il
provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. 4. L'amnistia e l'indulto
devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è
terminata l'esecuzione della pena. 5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno
per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino
alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu
stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della
pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano
definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle
condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è
subordinata. Art.673 Revoca della sentenza per abolizione del reato 1. Nel caso
di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, il giudice dell'esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna
o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato e adotta i provvedimenti conseguenti (193 att.). 2. Allo stesso modo
provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere (425) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
Art.674 Revoca di altri provvedimenti 1. La revoca della sospensione
condizionale della pena (168 c.p.), della grazia o dell'amnistia o dell'indulto
condizionati (151,174 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale (175 c.p.) è disposta dal giudice dell'esecuzione,
qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
Art.675 Falsità di documenti 1. Se la falsità di un atto o di un documento,
accertata a norma dell'art. 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della
sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo Capo, ogni interessato
può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari. 2. La cancellazione
totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione,
è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di
ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale,
con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il
documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in
sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito,
quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse (116, 258). 3.
Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla
cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è
inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è
restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui
deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la
Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è
richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto
giuridico. 4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il
presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art.676 Altre competenze 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere
in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena
quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale (176 c.p.) o
all'affidamento in prova al servizio sociale (236 coord.), in ordine alle pene
accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi
casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4. 2.
Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la
disposizione dell'art. 263 comma 3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o
della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i
provvedimenti conseguenti. CAPO II Magistratura di sorveglianza Art.677
Competenza per territorio 1. La competenza a conoscere le materie attribuite
alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in
cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o
dell'inizio di ufficio del procedimento. 2. Quando l'interessato non è detenuto
o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al
tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui
l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere
determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o
al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di
condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere (425), e, nel caso di
più sentenze di condanna o di proscioglimento al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile
(648) per ultima. Art.678 Procedimento di sorveglianza 1. Il tribunale di
sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza
nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'art. 148
c.p., alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero
dell'interessato, del difensore o di ufficio a norma dell'art. 666. Tuttavia,
quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono
a norma dell'art. 667. 2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta
a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa
documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento. 3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al
tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte di Appello
e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. Art.679 Misure di
sicurezza 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata,
fuori dei casi previsti nell'art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere
ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del
pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa ove occorra, la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (102-105 c.p.).
Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del
suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca
della dichiarazione di tendenza a delinquere (108 c.p.). 2. Il magistrato di
sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
Art.680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza 1.
Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di
sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di
tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 2. Fuori dei casi previsti
dall'art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle
impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le
disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 3. Si osservano le
disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto
sospensivo (588), salvo che il tribunale disponga altrimenti. Art.681
Provvedimenti relativi alla grazia 1. La domanda di grazia, diretta al
presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo
congiunto (3074 c.p.) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un
avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e
giustizia. 2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli
elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la
Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'art. 665,
la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è
detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore
generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al
ministro con le proprie osservazioni. 3. La proposta di grazia è sottoscritta
dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di
sorveglianza, che procede a norma del comma 2. 4. La grazia può essere concessa
anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 ne cura la
esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e
adottando i provvedimenti conseguenti (192 att.). 5. In caso di grazia
sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'art. 672 comma 5. Art.682
Liberazione condizionale 1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla
concessione e sulla revoca della liberazione condizionale (176 c.p.). 2. Se la
liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la
richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno
in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. Art.683
Riabilitazione 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato,
decide sulla riabilitazione (178, 179 c.p.), anche se relativa a condanne
pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide
altresì sulla revoca (180 c.p.), qualora essa non sia stata disposta con la
sentenza di condanna per altro reato (193 att.). 2. Nella richiesta sono
indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni
previste dall'art. 179 c p. Il tribunale acquisisce la documentazione
necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona
condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal
giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. Art.684
Rinvio dell'esecuzione 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al
differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive
della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt.
146 e 147 c.p., salvo quello previsto dall'art. 147 comma 1 n. 1 c.p., nel
quale provvede il Ministro di Grazia e Giustizia. Il tribunale ordina, quando
occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti
conseguenti. 2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i
presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di
sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione
della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione
del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del
tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli
atti . TITOLO IV CASELLARIO GIUDIZIALE Art.685 Uffici del casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della
Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei
provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le
persone nate nel circondario. 2. Gli estratti dei provvedimenti e le
annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto
accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano
nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma. Art.686 Iscrizioni nel
casellario giudiziale 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni
prescritte da particolari disposizioni di legge , si iscrivono per estratto: a)
nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le
sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648),
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione
in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p., sempre che per
le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2) i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più
soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli
effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere; 3 ) i
provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie; 4) le sentenze
non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato
non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di
sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni
sostitutive su richiesta dell'imputato (196 att.; 234 coord.); b) nella materia
civile: 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; 2) le
sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito; 3 ) le
sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito ; 4) i decreti di chiusura del
fallimento; c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla
revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero; d) i provvedimenti
definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (194
att.). 2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da
autorità giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresì, se si
tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu
scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione
ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia,
indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre
essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione
(178-181 c.p.). Art.687 Eliminazione delle iscrizioni 1. Le iscrizioni del
casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte
della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta
anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le
iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di
revisione o a norma dell'art. 673; b) alle sentenze di proscioglimento o di non
luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di
delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è
scaduto il termine per l'impugnazione; c) alle sentenze o ai decreti di condanna
per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo
che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p.,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in
altro modo estinta. 3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i
termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di
sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento
successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata. 3-bis.
Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative: a) ai
provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. b) nn. 2) e 4), quando il
fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato; b) ai provvedimenti
indicati nell'art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con
provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato. Art.688
Certificati del casellario giudiziale 1. Ogni organo avente giurisdizione
penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata
persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli
enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per
provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il
certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero può richiedere, per
ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona
sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e
il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice
procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o
un testimone, per i fini indicati nell'art. 236. 3. Nei certificati spediti per
ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri
provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale. Art.689
Certificati richiesti dall'interessato 1. La persona alla quale le iscrizioni
del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati
senza motivare la domanda (195 att.). 2. I certificati rilasciati a norma del
comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le
iscrizioni esistenti ad eccezione (197 att.): 1) delle condanne delle quali è
stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175
c.p., purché il beneficio non sia stato revocato; 2) delle condanne per
contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti
a norma dell'art. 167 comma 1 c.p.; 3) delle condanne per reati per i quali si
è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 c.p.; 4)
delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia
e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa
sia stata in seguito revocata; 5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle
sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni
sostitutive su richiesta dell'imputato nonché dei decreti penali; 6) delle
condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la
relativa iscrizione non è stata eliminata; 7) dei provvedimenti riguardanti
misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere , quando le misure sono state revocate; 8) dei provvedimenti indicati
nell'art. 686 comma 1 lett. b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione
è stata revocata; 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il
fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva; b) certificato penale, nel
quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle
indicate nella lett. a) nn. l) 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate
nell'art. 686 comma 1 lett. b) e c); c) certificato civile, nel quale sono
riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686 comma 1 lett. b) e c) ad
eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma
nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla
capacità del condannato. 3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è
indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o
l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686
comma 3. Art.690 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati 1. Sulle
questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione
monocratica, con le forme stabilite dall'art. 666 il tribunale del luogo dove ha
sede l'ufficio del casellario giudiziale. TITOLO V SPESE Art.691 Anticipazione
delle spese 1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a
eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse
al patrocinio statale dei non abbienti . 2. Al recupero de ne spese processuali
anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice
che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai
regolamenti (181, 199, 200 att.). Art.692 Spese della custodia cautelare 1.
Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu
sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il
mantenimento durante il periodo di custodia (9 reg.). 2. Se la custodia cautelare
supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore
durata. 3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese
conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna (145 c.p.).
Art.693 Provvedimenti in caso d'insolvibilità 1. La cancelleria del giudice che
ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo
Stato comunica, per le necessarie informazioni, le generalità dell'obbligato
dichiarato insolvibile all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando
il titolo e l'ammontare del credito. 2. L'ufficio di polizia tributaria assume
informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata
insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la
solvibilità, comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha
richieste, la quale procede al recupero del credito. Art.694 Spese per la
pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione 1. Il direttore o vice
direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza
diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni
successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per
l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o
contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale. 2. Fuori di questo
caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal
giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico
designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona
obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per
l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale. 3. La
pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere
eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere
della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di
questo e in un unico contesto esattamente riprodotto. 4. Se il direttore o il
vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è
condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a L. 3 milioni.
Art.695 Questioni sulle spese processuali 1. Sulle questioni concernenti le
materie previste nel presente Titolo decide il giudice dell'esecuzione, che
procede con le forme indicate nell'art. 666. LIBRO XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITA' STRANIERE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.696 Prevalenza delle
convenzioni e del diritto internazionale generale 1. Le estradizioni, le
rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere,
l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con
le autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in
vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 2. Se tali
norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.
TITOLO II ESTRADIZIONE CAPO I Estradizione per l'estero SEZIONE I Procedimento
Art.697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia 1. La consegna
a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di
condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà
personale può aver luogo soltanto mediante estradizione. 2. Nel concorso di più
domande di estradizione, il Ministro di Grazia e Giustizia ne stabilisce
l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del
caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e
del luogo di commissione del reato o dei reati della nazionalità e della
residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione
dallo Stato richiedente a un altro Stato. Art.698 Reati politici. Tutela dei
diritti fondamentali della persona 1. Non può essere concessa l'estradizione
per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il
condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche
o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei
diritti fondamentali della persona. 2. Se per il fatto per il quale è domandata
l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero,
l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni,
ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e
Giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.
Art.699 Principio di specialità 1. La concessione dell'estradizione,
l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre
subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna
diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero
da quello per il quale la riestradizione è stata concessa l'estradato non venga
sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o
misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà
personale né consegnato ad altro Stato. 2. La disposizione del comma 1 non si
applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il
territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque
giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno. 3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione
dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune. 4. Il ministro
verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni
eventualmente apposte. Art.700 Documenti a sostegno della domanda 1.
L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia
allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della
sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa
(201 att.). 2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti
addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione
del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro
qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili,
con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista
dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali
assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o,
se già inflitta, che non sarà eseguita; c) i dati segnaletici e ogni altra
possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della
persona della quale è domandata l'estradizione. Art.701 Garanzia
giurisdizionale 1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero
non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di Appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di Appello quando
l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta
(202 att.). L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del
difensore e di esso è fatta menzione nel verbale. 3. La decisione favorevole
della Corte di Appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria
l'estradizione. 4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte
di Appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la
dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al
Ministro di Grazia e Giustizia ovvero alla Corte di Appello che ha ordinato
l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 o alla Corte di Appello il cui
presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se
la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente
la Corte di Appello di Roma. Art.702 Intervento dello Stato richiedente 1. A
condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire
nel procedimento davanti alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione
facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti
all'autorità giudiziaria italiana. Art.703 Accertamenti del procuratore
generale 1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il
ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono
allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello competente a norma
dell'art. 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta. 2. Salvo che
si sia già provveduto a norma dell'art. 717, il procuratore generale, ricevuta
la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per
provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso
all'estradizione (701, 202 att.). L'interessato è avvisato che è assistito da
un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha
diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro
ore prima. 3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per
mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni
che ritiene necessarie. 4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data
in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla Corte di
Appello la requisitoria. 5. La requisitoria è depositata nella cancelleria
della Corte di Appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La
cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della
quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale
rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno
facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti
nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie. Art.704
Procedimento davanti alla Corte di Appello 1. Scaduto il termine previsto
dall'art. 703 comma 5, il presidente della Corte fissa l'udienza per la
decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi
alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e
all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni
prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio
alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria. 2. La Corte decide con sentenza in
Camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della
domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli
accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il
difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l'estradizione e
il rappresentante dello Stato richiedente. 3. Quando la decisione è favorevole
all'estradizione, la Corte, se vi è richiesta del Ministro di Grazia e
Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere (285) della persona da
estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato (253), stabilendo quali documenti e cose
sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente. 4. Quando la
decisione è contraria all'estradizione, la Corte revoca le misure cautelari
applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate (262,
263). Art.705 Condizioni per la decisione 1. Quando non esiste convenzione o
questa non dispone diversamente, la Corte di Appello pronuncia sentenza
favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero
se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei
confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso
procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. 2.
La Corte di Appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione: a)
se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è
stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei
diritti fondamentali; b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata
l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) se vi è motivo di ritenere che la
persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati
nell'art. 698 comma 1. Art.706 Ricorso per cassazione 1. Contro la sentenza
della Corte di Appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il
merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale
e dal rappresentante dello Stato richiedente. 2. Nel giudizio davanti alla
Corte di Cassazione si applicano le disposizioni dell'art. 704. Art.707 Rinnovo
della domanda di estradizione 1. La sentenza contraria all'estradizione
preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di
un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo
che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati
dall'autorità giudiziaria. Art.708 Provvedimento di estradizione. Consegna 1.
Il Ministro di Grazia e Giustizia decide in merito all'estradizione entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso
all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per
l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione (203
att.). 2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del
ministro, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è
posta in libertà. 3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di
diniego dell'estradizione. 4. Il Ministro di Grazia e Giustizia comunica senza
indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo
della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando
altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite
dall'estradando ai fini dell'estradizione. 5. Il termine per la consegna è di
quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata
dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. 6. Il
provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine
fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando;
in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà. Art.709 Sospensione della
consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero 1. L'esecuzione
dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel
territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o
dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro
di Grazia e Giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il
procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere
alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi
imputata, concordandone termini e modalità. 2. Il ministro può inoltre,
osservate le disposizioni del Capo II del Titolo IV, convenire che la pena da
scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente. Art.710 Estensione
dell'estradizione concessa 1. In caso di nuova domanda di estradizione,
presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto
anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già
stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
presente Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della
persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in
ordine alla richiesta estensione dell'estradizione. 2. La Corte di Appello
procede in assenza della persona interessata. 3. Non si fa luogo al giudizio
davanti alla Corte di Appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal
comma 1, ha consentito all'estensione richiesta. Art.711 Riestradizione 1. Le
disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale
la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della
stessa persona verso un altro Stato. Art.712 Transito 1. Il transito attraverso
il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è
autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal ministro di grazia e giustizia,
salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato. 2. Il transito non può essere autorizzato: a)
se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla
legge italiana; b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art. 698 comma
1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato
richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se
già inflitta, non sarà eseguita; c) se si tratta di un cittadino italiano e la
sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere
concessa. 3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito
con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha
concesso l'estradizione l'autorizzazione non può essere data senza la decisione
favorevole della Corte di Appello. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia
trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la
Corte di Appello. La Corte procede in Camera di consiglio in assenza della
persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'art. 704 commi 1
e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 706 comma 1. La
competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di Appello di Roma. 4.
L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non
è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si
verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi
precedenti e quelle della Sezione II del presente Capo. Art.713 Misure di
sicurezza applicate all'estradato 1. Le misure di sicurezza applicate al
prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato
sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale. SEZIONE II Misure
cautelari Art.714 Misure coercitive e sequestro 1. In ogni tempo la persona
della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del
ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive (281-286). Parimenti, in
ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro di Grazia e
Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
(253) per il quale è domandata l'estradizione. 2. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure
coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni
del Capo III del Titolo III del Libro III. Nell'applicazione delle misure
coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la
persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all eventuale
consegna. 3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere
disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per
una sentenza favorevole all'estradizione. 4. Le misure coercitive sono revocate
se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di
Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in
caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza
che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A
richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati,
anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi,
quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità . 5.
La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla Corte
di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla
Corte medesima. Art.715 Applicazione provvisoria di misure cautelari 1. Su
domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di Grazia e
Giustizia, la Corte di Appello può disporre, in via provvisoria, una misura
coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La
misura può essere disposta se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei
confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà
personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare
domanda di estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei
fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta
identificazione della persona; c) vi è pericolo di fuga. 3. La competenza a
disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla Corte di Appello nel cui
distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla
Corte di Appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la
competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la
Corte di Appello di Roma. 4. La Corte di Appello può altresì disporre il
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253). 5. Il
Ministro di Grazia e Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero
dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale
sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla
predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a
quello di Grazia e Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti
dall'art. 700. Art.716 Arresto da parte della polizia giudiziaria 1. Nei casi
di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei
confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se
ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2. Essa provvede altresì
al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253). 2.
L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro
di Grazia e Giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore,
pone l'arrestato a disposizione del presidente della Corte di Appello nel cui
distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della
Corte di Appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza
disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati
informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia. 4. La misura
coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il
mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. 5. Si applicano le
disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6. Art.717 Audizione della persona
sottoposta a una misura coercitiva 1. Quando è stata applicata una misura
coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della Corte di
Appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della
misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede
all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso
all'estradizione facendone menzione nel verbale (202 att.). 2. Al fine di
provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di
Appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in
difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3.
Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data
fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi. Art.718 Revoca e
sostituzione delle misure 1. La revoca e la sostituzione delle misure (299)
previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio (127)
dalla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di
Cassazione, dalla Corte medesima. 2. La revoca è sempre disposta se il ministro
di grazia e giustizia ne fa richiesta. Art.719 Impugnazione dei provvedimenti
relativi alle misure cautelari 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente
della Corte di Appello o dalla Corte di Appello a norma degli articoli
precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale presso la Corte di Appello, alla persona interessata e al suo
difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge. CAPO II Estradizione dall'estero Art. 720 Domanda di estradizione 1. Il
Ministro di Grazia e Giustizia è competente a domandare a uno Stato estero
l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere
eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il
procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si procede o
è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di
grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 2.
L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di
Grazia e Giustizia. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia può decidere di non
presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone
comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente. 4. Il Ministro di Grazia e
Giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni
eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non
contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate. 5.
Il Ministro di Grazia e Giustizia può disporre, al fine di estradizione, le
ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto
provvisorio. Art.721 Principio di specialità 1. La persona estradata non può
essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una
pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della
libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il
quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso
dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia
lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua
definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto
volontariamente ritorno. Art.722 Custodia cautelare all'estero 1. La custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata
dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita
dall'art. 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304 comma 4. TITOLO III
ROGATORIE INTERNAZIONALI CAPO I Rogatorie dall'estero Art.723 Poteri del
Ministro di Grazia e Giustizia 1. Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che
si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni,
notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che
gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi
essenziali dello Stato. 2. Il ministro non dà corso ana rogatoria quando
risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge
o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni
per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso,
alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni
personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o
sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso
il suo consenso alla rogatoria. 3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto
la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti
all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro di Grazia e Giustizia non dà
corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in
ordine all'immunità della persona citata. 4. Il Ministro ha inoltre facoltà di
non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee
garanzie di reciprocità. Art.724 Procedimento in sede giurisdizionale 209[209]
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare
esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione
favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti
richiesti. 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto
atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa
è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della
giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte
di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma
1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto
anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli
stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate.
L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore
generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli
atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero
della giustizia. 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di
Grazia e Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello e
trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle
rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis. 3. Il presidente della Corte fissa la data
dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale. 4. La Corte dà
esecuzione alla rogatoria con ordinanza. 5. L'esecuzione della rogatoria è
negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede
l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla
rogatoria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni
relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua,
alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire
sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 5-bis. L'esecuzione della
rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in
corso nello Stato. Art.725 Esecuzione delle rogatorie 1. Nell'ordinare
l'esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il
giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo
Codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato. Art.726 Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità
straniera 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio
dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al
procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale
provvede per la notificazione a norma dell'art. 167. Art.726-bis Notifica
diretta all'interessato 210[210] 1. Quando le convenzioni o gli accordi
internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo
posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità
giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel
territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in
cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli
articoli 156, 157 e 158. Art.726-ter Rogatoria proveniente da autorità
amministrativa straniera 211[211] 1. Quando un accordo internazionale prevede
che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un
reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla
rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice
per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.
Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2. CAPO II
Rogatorie all'estero Art.727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
212[212] 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero
dirette nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono
trasmesse al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale provvede all'inoltro per
via diplomatica. 2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla
ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga
che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello
Stato. 3. Il Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di
ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il
decreto previsto dal comma 2 (204 att.). 4. Quando la rogatoria non è stata
inoltrata dal Ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato
emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere
all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone
il Ministro di Grazia e Giustizia. 5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria
trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata
ricevuta dal Ministro di Grazia e Giustizia. Resta salva l'applicazione della
disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da
parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera. 5-bis.
Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria
può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato,
l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le
modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli
atti richiesti. 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del
pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore
nazionale antimafia. Art.728 Immunità temporanea della persona citata 1. Nei
casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un
perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona
citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né
assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti
anteriori alla notifica della citazione. 2. L'immunità prevista dal comma 1
cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la
possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici
giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità
giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art.729 Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria 213[213] 1. La
violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione
o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria
all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova
acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al
rispetto di tali condizioni. 1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla
rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai
sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera
sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le
dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti
inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis. 2. Si applica la disposizione dell'art.
191 comma 2. TITOLO IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE ESECUZIONE
ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE CAPO I Effetti delle sentenze penali
straniere Art.730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli
effetti previsti dal Codice Penale 1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, quando
riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata
all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi
residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello
Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di
Appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente
ai fini dell'iscrizione (685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione
in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e
la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata
nell'art. 12 comma 2 c.p. 2. Il procuratore generale, se deve essere dato
riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'art. 12
comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p., promuove il relativo procedimento con richiesta
alla Corte di Appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di Grazia e
Giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che
ritiene opportune. 2-bis. Quando il procuratore generale è informato
dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia,
dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne
richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del
riconoscimento ai sensi del comma 2. 214[214] 3. La richiesta alla Corte di
Appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento
è domandato. Art.731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di
accordi internazionali 1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, se ritiene che a
norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una
sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire
attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale
scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello nel
distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della
iscrizione (685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in
lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e
le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di
esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo
Stato acconsente all'esecuzione. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo
provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto
diverso dalla sentenza di condanna . 2. Il procuratore generale promuove il
riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello. Ove ne ricorrano i
presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti
previsti dall'art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p. Art.732 Riconoscimento delle
sentenze penali straniere per gli effetti civili 1. Chi ha interesse a far
valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti
civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla Corte di Appello
nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini
dell'iscrizione (685). Art.733 Presupposti del riconoscimento 1. La sentenza
straniera non può essere riconosciuta se: a) la sentenza non è divenuta
irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata; b) la
sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) la sentenza non è stata pronunciata
da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a
comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato
riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile
e a essere assistito da un difensore; d) vi sono fondate ragioni per ritenere
che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla
nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; e) il
fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato
dalla legge italiana; f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa
persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; g) per lo stesso
fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento
penale. 1-bis. Salvo quanto previsto nell'art. 735-bis, la sentenza straniera
non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa
ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo a legge
italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato . Art.734
Deliberazione della Corte di Appello 1. La Corte di Appello delibera in ordine
al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza
nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. 2. La sentenza
è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale
presso la Corte di Appello e dell'interessato. Art.735 Determinazione della
pena ed ordine di confisca 1. La Corte di Appello, quando pronuncia il
riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la
pena che deve essere eseguita nello Stato. 2. A tal fine essa converte la pena
stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso
fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere
per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena
è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti
dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera;
tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo
stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non e
stabilita nella sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei
criteri indicati negli art. 133, 133 bis e 133 ter c.p. 3. In nessun caso la
pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza
straniera. 4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza
l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone
inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della
pena a norma dei Codice Penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è
stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la
liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel
determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare
il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza
straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in
cui il riconoscimento è deliberato. 6. Quando la Corte pronuncia il
riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca (240 c.p.), questa è
ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento. Art.735-bis Confisca
consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro 1. Nel caso
di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella
imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del
prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni
sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il
rispetto del limite massimo di pena previsto dall'art. 735, comma 2. Art.736
Misure coercitive 1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello
competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini
dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre
una misura coercitiva (281-286) nei confronti del condannato che si trovi nel
territorio dello Stato. 2 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di
quelle dell'art. 273. 3. Il presidente della Corte di Appello, al più presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede
alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell'art. 717
comma 2. 4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è
revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che
la Corte di Appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in
caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia
intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. 5. La revoca e la
sostituzione della misura coercitiva sono disposte in Camera di consiglio (127)
dalla Corte di Appello. 6. Copia dei provvedimenti emessi dalla Corte è
comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla
persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. Art.737 Sequestro 1. Su richiesta del
procuratore generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di
una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro
delle cose assoggettabili a confisca (240 c.p.). 2. Se la Corte non accoglie la
richiesta contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per
cassazione (606) da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che
dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione
di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del
sequestro preventivo . Art.737-bis Indagini e sequestro a fini di confisca 1.
Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di Grazia e Giustizia
dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere
ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di
esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro. 2. A tal
fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli
atti allegati, al procuratore generale presso la Corte d'Appello competente per
il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione
della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla Corte l'Appello, che
decide con ordinanza osservate le forme previste dall'art. 724. 3. L'esecuzione
della richiesta di indagini o sequestro è negata: a) se gli atti richiesti sono
contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati
dalla legge ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si
procedesse nello Stato per gli stessi fatti; b) se vi sono ragioni per ritenere
che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'art. 725. 5.
Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'art. 737,
commi 2 e 3. 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde
efficacia e la Corte d'Appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a
chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato
eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. n termine
può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni, sulla
richiesta decide la Corte d'Appello che ha ordinato il sequestro. Art.738
Esecuzione conseguente al riconoscimento 1. Nei casi di riconoscimento ai fini
dell'esecuzione della sentenza straniera le pene e la confisca conseguenti al
riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello
Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione. 2. All'esecuzione
provvede di ufficio il procuratore generale presso la Corte di Appello che ha
deliberato il riconoscimento. Tale Corte è equiparata, a ogni effetto al
giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale
ordinario. Art.739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento 1. Nei casi
di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che
si tratti dell'esecuzione di una confisca (240 c.p.), il condannato non può
essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per
lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze (649). Art.740 Esecuzione della pena
pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 1. La somma ricavata
dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è
invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo
Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello
Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono
invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la
sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze
provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano. Art.741 Procedimento
relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali
straniere 1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la
stessa sentenza prevista dall'art. 734 possono essere dichiarate efficaci le
disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno. 2. Negli altri casi, la domanda è
proposta da chi ne ha interesse alla Corte di Appello nel distretto della quale
le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte
valere. Si osservano le disposizioni degli artt. 733 e 734. CAPO II Esecuzione
all'estero dl sentenze penali italiane Art.742 Poteri del Ministro di Grazia e
Giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero 1. Nei casi previsti da
accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2, il ministro di grazia e
giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi
acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero. 2. L'esecuzione
all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà
personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto
delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione
nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3.
L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale è ammissibile anche se non ricorrono le condizioni
previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato
richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile. Art.743
Deliberazione della Corte di Appello 1. La domanda di esecuzione all'estero di
una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è
ammessa senza previa deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui
distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di Grazia e
Giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il
procedimento davanti alla Corte di appello. 2. La Corte delibera con sentenza,
osservate le forme previste dall'art. 127. 3. Qualora sia necessario il
consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità
giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può
essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti
all'autorità giudiziaria dello Stato estero. 4. La sentenza è soggetta a
ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte
di Appello e dell'interessato. Art.744 Limiti dell'esecuzione della condanna
all'estero 1. In nessun caso il Ministro di Grazia e Giustizia può domandare
l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di
condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti. Art.745 Richiesta di misure cautelari all'estero 1. Se è domandata
l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si
trova all'estero, il Ministro di Grazia e Giustizia ne richiede la custodia
cautelare (284-286). 2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca (240 c.p.),
il Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro. 2-bis. Il Ministro ha
altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo
svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si
trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione
di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro. Art.746 Effetti
sull'esecuzione nello Stato 1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa
dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la
durata della medesima. 2. La pena non può più essere eseguita nello Stato
quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente
espiata. NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE Decreto Legislativo
28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del Codice di Procedura Penale Il Presidente della Repubblica Visti gli artt.
76 e 87 Cost.; Vista la L. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa
al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di Procedura
Penale; Visto il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del
Codice di Procedura Penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 1989; Visto il parere espresso in data
21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8
della citata legge n. 81/1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989; Visto il parere espresso
in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli artt. 8,
comma 3, e 9 della citata legge n. 81/1987; Visti i pareri espressi in data 15
e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
luglio 1989; Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia; Emana il
seguente decreto legislativo: Art. 1 1. E' approvato il testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale,
allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano
in vigore contestualmente al Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R.
22 settembre 1988, n. 447. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE CAPO I Disposizioni relative al giudice
Art.1 Determinazione del distretto di Corte di Appello più vicino 1. Agli
effetti di quanto stabilito dall'art. 11 del Codice, per determinare il
distretto di Corte di Appello più vicino si tiene conto della distanza
chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di
distretto. Art.2 Riunione di processi 1 Se più processi che possono essere
riuniti a norma dell'art. 17 del Codice pendono davanti a diversi giudici o a
diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o
della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è
stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti
esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida
definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto
motivato. CAPO II Disposizioni relative al pubblico ministero Art.3
Designazione del pubblico ministero 1. I titolari degli uffici del pubblico
ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento
provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati
originariamente designati (70 ord. giud.). Art.4 Contrasto tra pubblici
ministeri 1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 54 comma 2 del Codice,
il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso
la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione gli atti del procedimento
in originale o in copia. Art.4-bis Formalità delle richieste per la
trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero 1. La richiesta al
procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve
essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della
richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione
dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale
presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata
l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli
atti del procedimento. CAPO III Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
Art.5 Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria 1. Le sezioni di
polizia giudiziaria (56 c.p.p.) sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di
polizia giudiziaria (57 c.p.p.) della polizia di Stato, dell'arma dei
carabinieri e del corpo della guardia di finanza. 2. Quando lo richiedono
particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria,
su richiesta del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore
della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni con
provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'art. 8
in quanto applicabili. 3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le
disposizioni dell'art. 10. Art.6 Costituzione dell'organico delle sezioni 1.
L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito: a) da personale
in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti
nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali; b) da
personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti
nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture. 2. Almeno due terzi
dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria (57 c.p.p.).
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di
ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri
dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico
delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria (55 c.p.p.) e sentito il procuratore generale
presso la Corte di Appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni
sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei
rispettivi organici. 4. Il personale applicato a norma dell'art. 5 comma 2 non
viene calcolato nell'organico delle sezioni. Art.7 Ripianamento organico e posti
vacanti 1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al
ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
previsto dall'art. 6 comma 3. 2. Quando si deve provvedere alla copertura delle
vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino
dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso
la Corte di Appello. 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 l'amministrazione
interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del
procuratore generale. Art.8 Assegnazione alle sezioni 1. Gli interessati alla
assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla
amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle
vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza. in grado o con
qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria
amministrazione. Art.9 Direzione e coordinamento delle sezioni 1. Il capo
dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina
l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma
dell'art.58 del Codice. 2. Per ciascuna forza di polizia che compone la
sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato dagli obblighi derivanti
dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle
funzioni di polizia giudiziaria (55 c.p.p.), salvo che per casi eccezionali o
per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo
dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita. Art.10 Stato giuridico e
carriere del personale delle sezioni 1. Lo stato giuridico e la carriera del
personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza. 2. Ai fini della compilazione della
documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi
ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce
elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione. 3. Il
personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e le
domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati,
sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello
nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza. 3. Quando mancano le domande o
queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna
amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma
2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione
alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande,
un numero triplo a quello delle vacanze. 4. Un terzo dei soggetti indicati
dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia
giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia
giudiziaria (56 c.p.p.). 5. Per ogni candidato, l'amministrazione di
appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione
caratteristica. 6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento
dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del
procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della
Repubblica interessato. 7. Non sono considerate le domande e le posizioni
rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti
concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. Art.11
Trasferimenti del personale delle sezioni 1. I trasferimenti del personale
della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di
appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita
la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del
medesimo e del procuratore generale presso la Corte di Appello. 2. Qualora il
trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è
sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale
da parte dell'amministrazione. Art.12 Servizi di polizia giudiziaria 1. Agli
effetti di quanto previsto dall'art. 56 del Codice, sono servizi di polizia
giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive
amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere
in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'art. 55 del Codice.
2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del Codice, le
amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel
comma 1 comunicano al procuratore generale presso la Corte di Appello e al
procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli
ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o
articolazioni di questi. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 14 ogni variazione
dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza
ritardo. Art.13 Servizi operanti in ambito più vasto del circondario 1. Quando
i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in
ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è
responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il
servizio. Art.14 Allontanamento dei dirigenti dei servizi 1. Per allontanare
anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei
servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di
questi, le amministrazione dalle quali essi dipendono devono ottenere il
consenso del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore
della Repubblica presso il tribunale. 2. Il diniego deve essere motivato.
Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in
carriera, il consenso non può essere negato. Art.15 Promozioni 1. Le promozioni
degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte
senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appello
e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione. 2. Le promozioni
degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di
questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore
generale presso la Corte di Appello e del procuratore della Repubblica presso
il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando
l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria (55
c.p.p.) da non più di due anni. Art.16 Sanzioni disciplinari 1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria (57 c.p.p.) che senza giustificato motivo
omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia
del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità
giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque
violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura
e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente
sei mesi. 2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'art. 56
comma 1 lett. b) del Codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio
presso le sezioni. 3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni
disciplinari stabilite dai propri ordinamenti. Art.17 Procedimento disciplinare
1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la Corte di
Appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio
dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale
dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.). 2.
L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica
succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è
chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che,
fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni. 3. Competente a giudicare è
una commissione composta: a) da un presidente di sezione della Corte di Appello
che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal
Consiglio giudiziario; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a
seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria
nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione
dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se
l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia
di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia
giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato
ogni due anni dagli organi che la rappresentano. 4. Nel procedimento
disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 127
del Codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso
l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare
un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero
tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza
di tale nomina il presidente della commissione designa un difensore di ufficio
individuato secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice. 5. Il
procuratore generale presso la Corte di Appello comunica i provvedimenti
all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare. Art.18
Ricorso 1. Contro la decisione emessa a norma dell'art. 17 l'incolpato e il
procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre ricorso a una
commissione che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è
composta: a) da un magistrato della Corte di Cassazione che la presiede e da un
magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal
Consiglio superiore della magistratura; b) da un ufficiale di polizia
giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre
nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai
comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato
non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza,
a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria
appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro
anni dagli organi che la rappresentano. 2. L'accusa è esercitata da un
magistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione. 3. L'incolpato
ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori
iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente
della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le
modalità previste dall'art. 97 del Codice. 4. La decisione è immediatamente
trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o
l'agente. 5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso
la Corte di Cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione
di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le
disposizioni dell'art. 611 del codice, in quanto applicabili. Art.19
Sospensione cautelare 1. Le commissioni previste dagli artt. 17 e 18 possono
disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni
di polizia giudiziaria (55 c.p.p.). Art.20 Disposizione transitoria 1. Il
personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici
giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per
la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria. 2. Per la prima costituzione
delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'art. 6 comma 3 è
emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del Codice. 3.
Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli artt. 7 e 8; tuttavia, al
ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e
alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi. CAPO IV
Disposizioni relative alle parti private e ai difensori Art.21 Notizie da
chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente 1. Quando procede a
norma dell'art. 66 del Codice, il giudice o il pubblico ministero invita
l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un
soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue
condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a
dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne
nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato
uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha
ricoperto cariche pubbliche. Art.22 Comparizione delle persone in stato di
arresto o detenzione domiciliare 1. Quando una persona in stato di arresto o
detenzione domiciliare (47-ter ord. pen.) deve comparire per ragioni di
giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma
dell'art. 279 del Codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si
svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la
traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza
autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo
strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà
comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria
territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede
sentito il pubblico ministero. 2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può
essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità
giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire. Art.23 Assenza delle
parti private diverse dall'imputato 1. L'assenza delle parti private diverse
dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del
dibattimento, né la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli
articoli 420-bis e 420-ter del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 82
comma 2 del Codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private
diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto
unitamente all'avviso di deposito della sentenza. Art.24 Nomina di più
difensori 1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché
la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in
eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del Codice.
Art.25 Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia 1. Costituisce
grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria (57 c.p.p.) e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di
fiducia. Art.26 Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa
dall'italiano 1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel
procedimento (109), l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di
nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o
linguistica dello stesso. 2. Nei casi previsti dall'art. 109 comma 2 del
Codice, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità
giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il
sostituto del difensore a norma dell'art. 97 comma 4 del Codice tiene conto
dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato. Art.27 Documentazione
della qualità di difensore 1. Quando è richiesto (36), il difensore documenta
la sua qualità esibendo: a) la certificazione della nomina fatta con
dichiarazione orale all'autorità procedente; b) la copia della nomina recante
l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del
difensore; c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte
del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a
mezzo di raccomandata; d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'art.
30, nel caso di nomina di ufficio. Art.28 Comunicazione del nominativo del
difensore di ufficio 1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato
senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in
qualunque momento, un difensore di fiducia. Art.29 Elenchi e tabelle dei
difensori di ufficio 215[215] 1. Il Consiglio dell'Ordine forense predispone e
aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi
disponibili ad assumere le difese di ufficio. 1-bis. Per l'iscrizione
nell'elenco di cui all'art.97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione
di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della
frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini
medesimi, o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero
dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti
nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente,
dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due
anni, mediante la produzione di idonea documentazione. 2. E' istituito presso
l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un
apposito ufficio con recapito centralizzato, che, mediante linee telefoniche
dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al
sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano
competenze specifiche. 3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel
distretto di corte d'appello. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2
deve garantire: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di
rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1; b) che sia
evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per
procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della
difesa; c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli
imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione
giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze. 5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti,
la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo
all'ufficio di cui al comma 2. 6. Il presidente del consiglio dell'ordine
forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione
e la designazione del difensore d'ufficio. 7. I difensori inseriti nei turni
giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità.
8. ABROGATO. 9. ABROGATO. Art.30 Comunicazione al difensore di ufficio 216[216]
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata
a norma dell'art. 97 comma 3 del codice. 2. Allo stesso modo è comunicata la
designazione al sostituto nei casi previsti dall'art. 97 comma 4 del Codice. 3.
Nel caso previsto dall'art. 97 comma 5 del Codice, il difensore di ufficio che
si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un
sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le
ragioni, affinché si provveda alla sostituzione. Art.31 Diritto alla
retribuzione del difensore di ufficio 1. Fermo quanto previsto dalle norme sul
gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso
retribuita. Art.32 Recupero dei crediti professionali 217[217] 1. Le procedure
intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati da difensori
d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati
inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. Al difensore d'ufficio è
corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge
30 luglio 1990, n.217, quando dimostri di aver esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei crediti professionali. 3. Lo Stato, con le forme
e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui
comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle
condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Art.32-bis
Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile 218[218] Il
difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del
condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a
spese dello Stato nelle forme di cui all'art.1, comma 5, della legge 30 luglio
1990, n.217, con diritto di ripetizione delle some a carico di chi si è reso
successivamente reperibile. Art.33 Domicilio della persona offesa 1. Il
domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si
intende eletto presso quest'ultimo. Art.34 Designazione del sostituto del
difensore 1. Il difensore designa il sostituto (102 c.p.p.) nelle forme
indicate nell'art. 96 comma 2 del Codice. Art.35 Corrispondenza e colloqui
telefonici del difensore con l'imputato 1. Ai fini di quanto previsto dall'art.
103 comma 6 del Codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo
difensore deve riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il
cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura
"corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del
mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata (39) dal
presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo
delegato. 3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone
il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni
suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza. 4. Alla
corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le
indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni
dell'art. 18 commi 8 e 9 della L. 26 luglio 1975 n. 354 e degli artt. 20 comma 1
e 36 commi 7 e 8 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431. 5. Ai fini di quanto
previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice, quando sono autorizzati colloqui
telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante
dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione
dell'art. 37 comma 8 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431. Art.36 Accesso del
difensore al luogo di custodia 1. Per conferire con la persona fermata,
arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere
ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita. 2. A tale fine la
qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che
esercita la custodia, è documentata a norma dell'art. 27 o con altro mezzo
equipollente. 3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'art. 104 commi 3
e 4 del Codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la
custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona
sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
Art.37 Procura speciale rilasciata in via preventiva 1. La procura speciale
prevista dall'art. 122 del Codice può essere rilasciata anche preventivamente
(571), per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento
dell'atto al quale la procura si riferisce. Art.38 Facoltà dei difensori per
l'esercizio del diritto alla prova ABROGATO 219[219] 1. Al fine di esercitare
il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del Codice, i difensori, anche a
mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del
proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del
difensore, da investigatori privati autorizzati (222). 2-bis. Il difensore
della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare
direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della
decisione da adottare. 2-ter. La documentazione presentata al giudice é
inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia,
se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. CAPO V
Disposizioni relative agli atti Art.39 Autenticazione della sottoscrizione di
atti 1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della
sottoscrizione di atti per i quali il Codice prevede tale formalità può essere
effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria dal notaio, dal difensore,
dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale,
dal giudice conciliatore, dal presidente del Consiglio dell'Ordine forense o da
un consigliere da lui delegato. Art.40 Copia dell'atto che surroga l'originale
mancante 1. Nel caso previsto dall'art. 112 comma 1 del Codice, la cancelleria
attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo,
ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto. Art.41 Atto
ricostituito 1. Quando si procede a norma dell'art. 113 commi 1 e 2 del Codice,
sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto
la ricostituzione. Art.42 Trasmissione a distanza di copia di atti 1. Il
rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può
avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo
accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso
il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo
originale. Art.43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti 1.
L'autorizzazione prevista dall'art. 116 comma 2 del Codice non è richiesta nei
casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio
di copie, estratti o certificati di atti. Art.44 Comunicazione delle
dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate 1. Le impugnazioni,
le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'art. 123 del Codice sono
comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo,
all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche
per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la
comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera
raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso
l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver
trasmesso il testo originale. Art.45 Relazione nel procedimento in camera di
consiglio 1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai
tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi,
da un componente del collegio previamente designato dal presidente. Art.45-bis
Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza 1. Nei casi
previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione
dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di
consiglio (p.p. 1276) avviene a distanza. 2. La partecipazione a distanza è
disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto
motivato (p.p.1253), che sono comunicati (p.p.1532) o notificati (p.p.154 s.s.)
unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo
146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. Art.46 Esecuzione dell'accompagnamento coattivo 1.
Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo (132, 133, 375-377,
399, 490 c.p.p.) è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria
dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla
esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato. Art.47 Revoca
della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse 1. La condanna al
pagamento di una somma a norma dell'art. 133 del Codice è revocata con
ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte
dall'interessato. Art.48 Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti 1. Le
cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti,
nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare
leggere le parole cancellate. 2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre
eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere
approvate. Art.49 Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e
audiovisivi 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o
audiovisive (139 c.p.p.) sono racchiusi in apposite custodie numerate e
sigillate. 2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul
quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del
procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le
riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state
effettuate. 3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti
possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali
(24 reg.). Art.50 Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro
strumento meccanico 1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con
altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più
tecnici autorizzati a norma dell'art. 135 del Codice, ciascuno dei quali lo
sottoscrive per la parte di rispettiva competenza. 2. Se lo strumento meccanico
impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di
scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti. Art.51
Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti 1. Quando rileva l'esigenza
di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per
la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli artt. 135 comma 2, 138
comma 2 e 139 comma 4 del Codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al
capo dell'ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato
a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non
superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di
regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. 3. Ai contratti
si applicano le disposizioni dell'art. 7 comma 1 della L. 3 ottobre 1987 n.
401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico
erariale territorialmente competente. Art.52 Citazione dell'interprete 1. Con
il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del
relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato
anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia
giudiziaria. Art.53 Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle
indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si
verifica l'ipotesi prevista dall'art. 147 comma 2 del Codice, il pubblico
ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere
all'applicazione della sanzione pecuniaria. Art.54 Copie degli atti da
notificare 1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale
giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei
destinatari della notificazione. 2. Tengono luogo dell'originale le copie,
trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto
attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 3. Quando la
notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è
trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie
uguale a quello dei destinatari della notificazione. Art.55 Modalità di attuazione
delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo 1. Alla
spedizione del telegramma previsto dall'art. 149 commi 4 e 5 del Codice
provvede la Cancelleria o la Segreteria. 2. La copia e la ricevuta di
spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'art. 149
comma 2 del Codice con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella
che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti
del procedimento a cura della Cancelleria o della Segreteria. Art.56
Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore 1. Ai fini previsti
dall'art. 152 del Codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia
dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di
ricevimento. 2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta
chiusa o in piego. Art.57 Rifiuto di ricezione dell'atto notificato
all'imputato detenuto 1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di
ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma
dell'art. 156 comma 2 del Codice sono inseriti nel fascicolo personale del
detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati,
della consegna è fatta menzione in apposito registro. Art.58 Informazione
all'imputato detenuto legittimamente assente 1. Il direttore dell'istituto
annota nel registro indicato nell'art. 57 data, ora e modalità
dell'informazione prevista dall'art. 156 comma 2 del Codice. Art.59 Secondo
accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto 1. Nel caso
previsto dall'art. 157 comma 7 del Codice, nella relazione di notificazione è
indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o
inidoneità delle persone indicate nell'art. 157 comma 1 del Codice, il secondo
accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da
quello del primo accesso. Art.60 Informazione dell'avvenuta notificazione
all'imputato in servizio militare 1. Il comandante militare che ha provveduto
alla informazione a norma dell'art. 158 del Codice annota data, ora e modalità
in apposito registro. Art.61 Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'art.
159 del Codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in
cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno
eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi
fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova. Art.62 Indicazione
delle generalità del domiciliatario 1. Nell'eleggere il domicilio a norma
dell'art. 162 del Codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità
del domiciliatario. Art.63 Traduzione dell'avviso inviato all'imputato
straniero all'estero 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 169 comma 3 del
Codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità
giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello
stato in cui l'imputato risulta essere nato. Art.64 Comunicazione di atti 1. La
comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante
trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero mediante consegna al personale di Cancelleria, che ne
rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la Cancelleria del
giudice che ha emesso l'atto. 2. La comunicazione di atti dal giudice al
pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue
mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. 3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni
concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più
celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del Codice ovvero è eseguita
dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la
Cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale,
copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto. 4. Ai fini delle
comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con
mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha
emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art.65 Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario 1. Il
difensore che non è iscritto nell'Albo del circondario dove ha sede l'ufficio
giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio
domicilio quando questo non risulta già dagli atti. 2. Nel corso delle indagini
preliminari ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno
domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in
corso il procedimento devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro
cinque giorni dalla nomina. 3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o
l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autorità giudiziaria
procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il
presidente del Consiglio dell'Ordine forense. CAPO VI Disposizioni relative
alle prove Art.66 Procedimento di esclusione del segreto 1. Nei fatti, notizie
e documenti indicati nell'art. 204 comma 1 del Codice non sono compresi i nomi
degli informatori. 2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'art. 204
comma 2 del Codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il
segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello
stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto
di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi
sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il
sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato. 3. Quando è stata
confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano
le disposizioni dell'art. 16 della L. 24 ottobre 1977 n. 801. Art.67 Albo dei
periti presso il tribunale 1. Presso ogni tribunale è istituito un Albo dei
periti (221 c.p.p.), diviso in categorie. 2. Nell'Albo sono sempre previste le
categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e
relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale,
balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia . 3. Quando il giudice
nomina come perito un esperto non iscritto negli Albi designa, se possibile,
una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente
pubblico. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice
evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto
attività di consulenti di parte (225, 233, 359, 360 c.p.p.) in procedimenti
collegati a norma dell'art. 371 comma 2 del Codice. Art.68 Formazione e
revisione dell'Albo dei periti 1. L'Albo dei periti previsto dall'art. 67 è
tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui
presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo
tribunale, dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la
pretura, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente
dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categorie di esperti per la
quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. 2. Il comitato decide su
richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'Albo. 3. Il comitato può
assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di
voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni
alla revisione dell'Albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno
alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69 comma 3 o è sorto un impedimento a
esercitare l'ufficio di perito. Art.69 Requisiti per la iscrizione nell'Albo
dei periti 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione
nell'Albo le persone fornite di speciale competenza nella materia. 2. La
richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere
accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del
casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del
richiedente. 3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le persone: a)
condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non
colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione (178-181 c.p.); b) che si
trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222 comma 1
lett. a), b), c) del Codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo Albo
professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo. 4. La
richiesta di iscrizione nell'Albo resta sospesa per il tempo in cui la persona
è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in
flagranza ovvero è sospesa dal relativo Albo professionale. Art.70 Sanzioni
applicabili agli iscritti nell'Albo dei periti 1. Agli iscritti nell'Albo dei
periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento
dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente,
le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'Albo per un periodo non
superiore a un anno o della cancellazione. 2. E' disposta la sospensione
dall'Albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste
dall'art. 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime. 3.
E' disposta la cancellazione dall'Albo, anche prima della scadenza del termine
stabilito per la revisione degli Albi, nei confronti degli iscritti per i quali
è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69 comma 3. 4. Competente
a decidere è il comitato previsto dall'art. 68. Art.71 Procedimento per
l'applicazione delle sanzioni 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al
perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a
fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il
comitato delibera a norma dell'art. 68 comma 3. Art.72 Reclamo avverso le
decisioni del comitato 1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le
decisioni del Comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una
commissione composta dal presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha
sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte
medesima, dal presidente del Consiglio dell'Ordine forense, dal presidente
dell'ordine o del Collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da
loro delegati. 2. Della Commissione non possono far parte persone che abbiano
partecipato alla decisione oggetto del reclamo. 3. La Commissione decide entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti. Art.73 Consulente tecnico del
pubblico ministero 1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico (225,
233, 359, 360 c.p.p.) scegliendo di regola una persona iscritta negli Albi dei
periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le
disposizioni previste per il perito (232 c.p.p.) . Art.74 Perizia nummaria 1.
Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o monete
metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione
generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.
2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma,
può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante
pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i
difensori da convocare e trasmette gli atti anche in copia, il corpo del reato
e i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le
indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio
(401 s. c.p.p.). Art.75 Scritture di comparazione 1. Nei procedimenti per
falsità in atti (476-493 c.p.), il giudice ordina la presentazione di scritture
di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di
un pubblico servizio (357, 358 c.p.). Ammette inoltre ogni altra scrittura
quando non vi è dubbio sulla sua autenticità ordinando, se necessario, atti di
perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari. 2. Il giudice può disporre che l'imputato, se
possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione
facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro
interessi per valutare la genuinità della scrittura. Art.76 Consegna al perito
di documenti o di altri oggetti 1. Quando il giudice ritiene necessario disporre
la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della
consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso,
il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.
Art.77 Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di
sostanze stupefacenti 1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria (12)
può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della
perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati
occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed
elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche
o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può
essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione
(2603 c.p.p.; 83, 86) ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se
la perizia non ha avuto luogo. 2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché
è ignoto l'autore del reato ovvero dopo che la sentenza è divenuta
inoppugnabile, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia
giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche
per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o
alterazioni. 3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare
il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti
dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate,
se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del
quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata. 4. Delle
operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze
previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale
addetto alla cancelleria. Art.78 Acquisizione di atti di un procedimento penale
straniero 1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da
autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'art. 238 del
Codice. 2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono
essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.) se le parti vi
consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche
mediante rogatoria all'estero in contraddittorio (729 c.p.p.). Art.79
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali 1. Le perquisizioni (249
c.p.p.) e le ispezioni personali (245 c.p.p.) sono fatte eseguire da persona
dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità
o di urgenza assoluta. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le
operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria. Art.80
Esecuzione di perquisizioni locali 1. Quando la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica
la disposizione dell'art. 157 comma 6 del Codice. 2. Se non si può provvedere a
norma dell'art. 250 comma 2 del Codice, la copia del decreto di perquisizione è
depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che
procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è
stata eseguita la perquisizione. Art.81 Redazione del verbale di sequestro 1.
Il verbale di sequestro (253 s. c.p.p.; 104) contiene l'elenco delle cose
sequestrate (10 reg.), la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e
l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. 2. Le carte sono
numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è
possibile, esse sono rinchiuse m uno o più pacchi sigillati, numerati e
timbrati. 3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento
previsto dall'art. 259 comma 1 secondo periodo del Codice può essere adottato,
quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro.
Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge
e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il
custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla
relativa responsabilità disciplinare e penale. 4. Sulle cose sequestrate ovvero
sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l'indicazione del procedimento
al quale si riferiscono. Art.82 Attività per il deposito e la custodia delle
cose sequestrate 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel
quale la Cancelleria o la Segreteria indica il numero del procedimento a cui si
riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono
noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle
notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite,
se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o
alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della
Cancelleria o della Segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di
rimozione e riapposizione di Sigilli è redatto verbale (11 reg.). 3. Con
decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sono dettate le disposizioni
regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. 4. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose
sequestrate, che a norma dell'art. 259 del Codice andrebbero depositate nella
segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della
pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria
provvede altresì agli adempimenti previsti dall'art. 83. Art.83 Vendita o
distruzione delle cose deperibili 1. La vendita delle cose indicate nell'art.
260 comma 3 del Codice è eseguita a cura della Cancelleria o della Segreteria
anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo si procede per la distruzione
delle cose . Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona
idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle
operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti. 3. L'autorità
giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2,
dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al
difensore. Art.84 Restituzione delle cose sequestrate 1. La restituzione delle
cose sequestrate (263 c.p.p.; 104) è disposta dall'autorità giudiziaria, di
ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo. Della avvenuta
restituzione è redatto verbale. 2. La restituzione è concessa a condizione che
prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose
sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione,
sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le
cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto
di sequestro sia stato revocato a norma dell'art. 324 del Codice. Le spese di
custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla
restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla
data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di
restituzione. Art.85 Restituzione con imposizione di prescrizioni 1. Quando
sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di
specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente ne
ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una
idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine
stabilito. 2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute,
l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'art. 260 comma 3 del Codice
qualora ne ricorrano le condizioni. Art.86 Vendita o distruzione delle cose
confiscate 1. La Cancelleria provvede alla vendita (13 reg.) delle cose di cui
è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica
destinazione . 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la
vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria.
Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che
ha eseguito il sequestro. Art.87 Cose di cui è stata ordinata la consegna al
Ministero di Grazia e Giustizia 1. Il provvedimento con cui è ordinata la
consegna al Ministero di Grazia e Giustizia delle cose indicate nell'art. 264
comma 1 del Codice è comunicato al Ministero medesimo. 2. Il Ministro di Grazia
e Giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano
rimesse al museo criminale presso il Ministero o ad altri istituti. Se non
ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma
dell'art. 264 del Codice. 3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi
interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la
confisca. Art.88 Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca
confiscati 1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata
accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente
alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale
più vicina, a cura della Cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo. 2. La
disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti
destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la
confisca. Art.89 Verbale e nastri registrati delle intercettazioni 1. Il
verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 del Codice contiene
l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la.
descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e
dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi
delle persone che hanno preso parte alle operazioni. 2. I nastri contenenti le
registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono
collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni
contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle
persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che,
con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle
intercettazioni previsto dall'art. 267 comma 5 del Codice. Art.90
Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura 1. Le
intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura sono
eseguite presso gli impianti installati nella procura della Repubblica presso
il tribunale. CAPO VII Disposizioni relative alle misure cautelari Art.91
Giudice competente in ordine alle misure cautelari 1. Nel corso degli atti
preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari
sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale,
dalla Corte di Assise, dalla Corte di Appello o dalla Corte di Assise di
Appello, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti
a norma dell'art. 590 del Codice provvede il giudice che ha emesso la sentenza;
durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato. Art.92 Trasmissione dell'ordinanza che
dispone la misura cautelare 1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è
immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere
all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico
Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. Art.93
Deposito del verbale di interrogatorio 1. Il verbale dell'interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare (294 c.p.p.) è trasmesso al pubblico
ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia
(43). Art.94 Ingresso in istituti penitenziari 1. Il pubblico ufficiale preposto
a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in
forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna
da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria (386, 716 c.p.p.). 1-bis. Copia
del provvedimento che costituisce titolo di custodia é inserito nella cartella
personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'art. 23, quarto
comma, del regolamento approvato don decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore
penitenziario da lui designato accerta, se del caso, con l'ausilio
dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento
che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti. 1-ter.
L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che
pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del
detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della
polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto
penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis. 1-quater. Il
detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di
ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti.
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere
commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (380
c.p.p.), vi deve essere trattenuto a norma dell'art. 349 del Codice ad opera
degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o
di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata
notizia all'autorità giudiziaria competente. 3. Allo stesso modo si procede nei
confronti di un latitante (296 c.p.p.) che si sia sottratto alla esecuzione
della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che
non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione. Art.95 Esecuzione
della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona
internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento
nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'art. 286 del Codice. Art.96
Separazione degli imputati detenuti 1. Negli istituti di custodia gli imputati
in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti
separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza
di tale ordine la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le
possibilità dell'istituto. Art.97 Comunicazioni al servizio informatico 1. I
provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono
comunicati, a cura della Cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio
informatico istituito con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, quando la
misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è
dichiarato lo stato di latitanza (296 c.p.p.). 2. Nel caso di fermo (384
c.p.p.) o di arresto in flagranza (380, 381 c.p.p.), alla comunicazione
prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale
il fermato o l'arrestato è consegnato. 3. Deve essere altresì data immediata
comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è
ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonché di ogni
provvedimento estintivo o modificato delle misure cautelari personali. Alla
comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria
che ha adottato il provvedimento. Art.97-bis. Modalità di esecuzione del
provvedimento che applica gli arresti domiciliari 1. Con il provvedimento che
sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per
salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre
esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle
forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto
individuato a norma dell'art. 284 del codice fissando i tempi e le modalità per
il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa,
controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Art.98 Cessazione delle
misure cautelari estinte 1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare
deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'art.
306 del Codice, ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata
dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza (131-bis, 154-bis). 2. Nel caso di
imputato custodito in luogo di cura (286 c.p.p.), il provvedimento previsto dal
comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico
ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria
incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti
dall'art. 161 comma 3 del Codice. 3. Nel caso di imputato agli arresti
domiciliari (284 c.p.p.) o sottoposto alle misure del divieto o dell'obbligo di
dimora (283 c.p.p.), il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento
previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente
a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure.
Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
(282 c.p.p.), la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre che
all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente. 4. In caso
di cessazione della misura del divieto di espatrio (281 c.p.p.) e delle misure
interdittive (288-290 c.p.p.), il giudice dispone la comunicazione del
provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo
competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello
eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. Art.99
Inammissibilità della richiesta di riesame 1. La disposizione dell'art. 585
comma 5 del Codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal
Libro IV del Codice (309-311, 324, 325 c.p.p.). Art.100 Trasmissione degli atti
in caso di impugnazione 1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la
libertà personale, la Cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria
procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti
necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro
affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della
proposizione dell'impugnazione previsto dagli artt. 309, 310 e 311 del Codice.
Art.101 Termine per la decisione sulla richiesta di riesame 1. Nel procedimento
previsto dall'art. 309 del Codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'art.
127 comma 4 del Codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame
decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della
cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 2.
Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario
del tribunale competente, il termine previsto dall'art. 309 comma 10 del Codice
decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal
magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 127 comma 3 del Codice. Il
magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato,
previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il
mezzo più celere. Art.102 Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione 1.
La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (315 c.p.p.) è presentata
presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è stata
pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il
procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è
competente la Corte di Appello nel cui distretto è stato emesso il
provvedimento impugnato. Art.102-bis Reintegrazione nel posto di lavoro perduto
per ingiusta detenzione 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 285 del codice ovvero a quella
degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 del codice e sia stato perciò
stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della
misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora
venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione di proscioglimento o di
non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.
Art.103 Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo 1. Per la
trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo (316-320 c.p.p.)
richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri
immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il
condannato. Art.104 Norme applicabili al sequestro preventivo 1. Per il
sequestro preventivo (321-323 c.p.p.) si applicano le disposizioni relative al
sequestro probatorio contenute nel Capo VI. Si applica altresì la disposizione
dell'art. 92. CAPO VIII Disposizioni relative alle indagini preliminari Art.105
Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini
preliminari 1. Con il regolamento previsto dall'art. 206 comma 1 sono stabiliti
i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del
giudice per le indagini preliminari (16, 17 reg.). Art.106 Informativa al
giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato 1. Nel caso
previsto dall'art. 331 comma 4 del Codice, il procuratore della Repubblica
informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui
formulate alla conclusione delle indagini preliminari. Art.107 Attestazione
della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione
dell'autore del reato 1. La persona che presenta una denuncia (333 c.p.p.) o
che propone una querela (336 ss. c.p.p.) ha diritto di ottenere attestazione
della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è
stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla
copia dell'atto. 2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona
offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero
attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il
reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.
Art.107-bis Denunce a carico di ignoti 1. Le denunce a carico di ignoti sono
trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia,
unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli
autori del reato, con elenchi mensili. Art.108 Denunce e altri documenti
anonimi 1. Con regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia (5 reg.) sono
stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime (333 c.p.p.) e
degli altri documenti anonimi (240 c.p.p.) che non possono essere utilizzati
nel procedimento. Art.108-bis Modalità particolari di trasmissione della
notizia di reato 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione
della notizia di reato (330 c.p.p.) consegnata su supporto magnetico o
trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la
documentazione previste dall'art. 347 commi 1 e 2 del Codice sono trasmesse
senza ritardo. 2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal
comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di
trasmissione. Art.109 Ricezione della notizia di reato 1. La segreteria della
procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di
reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone
immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel
registro delle notizie di reato (335 c.p.p.). Art.110 Richiesta dei certificati
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato
iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del Codice, la segreteria
richiede: a) i certificati anagrafici; b) il certificato previsto dall'art. 688
del Codice; c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i
quali la persona ha assunto la qualità di imputato (60 c.p.p.). 2. Fino alla
entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati
delle iscrizioni indicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti secondo le
disposizioni del pubblico ministero. Art.110-bis. Richiesta di comunicazione
delle iscrizioni 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni
contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335, comma 3, del
codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva
e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335 commi 3 e
3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula:
"Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In
caso contrario risponde con la formula: ''Non risultano iscrizioni suscettibili
di comunicazione". Art.111 Requisiti della richiesta di autorizzazione a
procedere 1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere (344 c.p.p.), il
pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando
le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente
gli elementi sui quali la richiesta si fonda. Art.112 Attività della polizia giudiziaria
in mancanza di una condizione di procedibilità 1. La polizia giudiziaria
riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista
dall'art. 346 del Codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di
taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a
6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale (347 c.p.p.).
La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico
ministero se questi ne fa richiesta . Art.113 Accertamenti urgenti della
polizia giudiziaria 1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti
previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti
anche dagli agenti di polizia giudiziaria. Art.114 Avvertimento del diritto
all'assistenza del difensore 1. Nel procedere al compimento degli atti indicati
nell'art. 356 del Codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta
alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di
fiducia (96 c.p.p.). Art.115 Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria 1.
Le annotazioni previste dall'art. 357 comma 1 del Codice contengono
l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha
compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono
state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume
dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre
persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre
indicazioni personali utili per la identificazione. 2. Copia delle annotazioni
e dei verbali redatti a norma dell'art. 357 del Codice è conservata presso
l'ufficio di polizia giudiziaria. Art.116 Indagini sulla morte di una persona
per la quale sorge sospetto di reato 1. Se per la morte di una persona sorge
sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte
e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste
dall'art. 360 del Codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio (393
c.p.p.), dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.
Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel
luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel
verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.
Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del
procuratore della Repubblica. 2. Il disseppellimento di un cadavere può essere
ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi
indizi di reato. Art.117 Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone 1. Le disposizioni previste dall'art. 360
del Codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina
modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non
ripetibile. Art.118 Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini
preliminari 1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali
i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato;
sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria
del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono
riuniti a quelli non depositati. Art.118-bis Coordinamento delle indagini 1. Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti
indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a) del Codice, ne dà notizia al
procuratore generale presso la Corte di Appello. Se rileva trattarsi di
indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori
generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento . 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione
prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini
collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore
generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi
precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore
generale presso la Corte di Appello può riunire i procuratori della Repubblica
che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica
appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori
generali presso le Corti di Appello interessate, di intesa tra loro. Art.119
Annotazione di atti del pubblico ministero 1. Per le annotazioni previste
dall'art. 373 comma 3 del Codice si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 115 comma 1. Art.120 Adempimenti conseguenti all'arresto
o al fermo 1. Agli adempimenti previsti dall'art. 386 del Codice possono
provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli
che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato
eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata
notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il
provvedimento di liberazione previsto dall'art. 389 comma 2 del Codice. Art.121
Liberazione dell'arrestato o del fermato 1. Oltre che nei casi previsti
dall'art. 389 del Codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà (131-bis,
154-bis) quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure
coercitive. 2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel
fissare l'udienza di convalida (391 c.p.p.), ne dà avviso, senza ritardo, anche
alla persona liberata. Art.122 Trasmissione della richiesta di convalida 1. Con
la richiesta di convalida prevista dall'art. 390 del Codice, il pubblico
ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della
documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente
condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a
norma dell'art. 384 comma 1 del Codice. Art.123 Luogo di svolgimento
dell'udienza di convalida 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 nonché dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del Codice, l'udienza di convalida (391 c.p.p.) si
svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando
sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre
il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.
Art.124 Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio 1. Con
l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio (398 c.p.p.) il
giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per
l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa
ordinanza il giudice nomina il perito (221 c.p.p.). Art.125 Richiesta di
archiviazione 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di
archiviazione (408 c.p.p.) quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato
perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a
sostenere l'accusa in giudizio . Art.126 Avviso alla persona offesa della
richiesta di archiviazione 1. Nel caso previsto dall'art. 408 comma 2 del
Codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini
preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero
dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
Art.127 Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale 1. La
segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore
generale presso la Corte di Appello un elenco delle notizie di reato contro
persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta
l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice
(412 c.p.p.). Art.128 Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato
accoglimento della richiesta di archiviazione 1. Nel caso previsto dall'art. 409
comma 5 del Codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa
dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono
enunciati gli elementi previsti dall'art. 417 comma 1 lett. a), b), c) del
Codice. Art.129 Informazioni sull'azione penale 1. Quando esercita l'azione
penale (405 c.p.p.) nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente
pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai
servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà
comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato. 2. Quando l'azione penale è esercitata nei
confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene
l'imputato. 3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un
danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale
presso la Corte dei Conti, dando notizia della imputazione. 3-bis. Il pubblico
ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge
che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e
2 è stato arrestato o fermato (383, 384 c.p.p.) ovvero si trova in stato di
custodia cautelare (284-286 c.p.p.) . Art.130 Contenuto del fascicolo trasmesso
dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio 1. Se gli atti di
indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico
ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416 comma 2 del Codice,
inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o
alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 2. In ogni caso il
pubblico ministero può, a fini di indagine (419, 430 c.p.p.), trattenere copia
della documentazione e degli atti trasmessi al giudice. Art.130-bis Separazione
dei procedimenti in fase di indagine 220[220] 1. Il pubblico ministero, prima
dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando
ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera
e-bis) del codice. Art.131 Deposito degli atti per l'udienza preliminare 1.
Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza
preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di
prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati
nell'art. 419 commi 2 e 3 del Codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
Art.131-bis Liberazione dell'imputato prosciolto 1. L'imputato detenuto nei cui
confronti è pronunciata la sentenza di cui all'art. 425 del Codice è posto in
libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo (300 c.p.p.). Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 154-bis. Art.132 Decreto
che dispone il giudizio davanti alla Corte di Assise o al tribunale 1. Quando
la Corte di Assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il
giudizio (429, 456, 464 c.p.p.) contiene anche l'indicazione della sezione
davanti alla quale le parti devono comparire. 2. Per ogni processo il
presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini
preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri
determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della
comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che
dispone il giudizio. Art.132-bis Formazione dei ruoli di udienza 221[221] 1.
Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla
trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Art.133
Notificazione del decreto che dispone il giudizio 1. Il decreto che dispone il
giudizio è notificato, a norma dell'art. 429 comma 4 del Codice, anche alle
altre parti private non presenti all'udienza preliminare (420 c.p.p.). 1-bis.
Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza
quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e
320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
222[222] CAPO IX Disposizioni relative ai procedimenti speciali Art.134
Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso
1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato (442 c.p.p.) è notificata per
estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della
sentenza medesima. Art.134-bis Partecipazione a distanza nel giudizio
abbreviato 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la
partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio
abbreviato si svolge in pubblica udienza. Art.135 Decisione nel giudizio sulla
richiesta di applicazione della pena 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta
di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti
vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono
immediatamente restituiti al pubblico ministero. Art.136 Limiti all'effetto
estintivo 1. L'effetto estintivo previsto dall'art. 445 comma 2 del Codice non
si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae
volontariamente alla sua esecuzione. Art.137 Concorso formale e continuazione
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze
per reati unificati a norma dell'art. 81 c.p., il termine di estinzione
previsto dall'art. 445 comma 2 del Codice decorre nuovamente per tutti i reati
dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza (648 c.p.p.). 2. La
disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche
quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle
parti e altri reati. Art.138 Formazione del fascicolo per il dibattimento nel
giudizio direttissimo 1. In tutti i casi di giudizio direttissimo (449, 566
c.p.p.) con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico
ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 del
Codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per
la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è
formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente
all'udienza. Art.139 Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo
trasmesso con la richiesta di giudizio immediato 1. Durante i termini previsti
dall'art. 458 del Codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere
visione ed estrarre copia (43), nella Cancelleria del giudice per le indagini
preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'art. 454 comma 2 del Codice.
Art.140 Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con
la richiesta di decreto penale di condanna 1. Durante il termine per proporre
opposizione, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed
estrarre copia (43), nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari,
del fascicolo trasmesso a norma dell'art. 459 comma 1 del Codice. CAPO X
Disposizioni relative al procedimento di oblazione Art.141 Procedimento di
oblazione 1. Se la domanda di oblazione (162, 162 bis c.p.) è proposta nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette,
unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale
(459, 554 c.p.p.), può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti,
che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento
dell'oblazione estingue il reato. 3. Quando per il reato per il quale si è
proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma
2, nel decreto penale (460, 565 c.p.p.) deve essere fatta menzione della
relativa facoltà dell'imputato. 4. Quando è proposta domanda di oblazione, il
giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda
pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al
pubblico ministero, altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la
somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della
somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini
preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue
determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del
reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice.
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale
sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la
medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a
dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel
termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato. CAPO XI
Disposizioni relative al dibattimento Art.142 Citazione di testimoni, periti,
interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso 1.
Soppresso. 2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli
interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 del
Codice è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al
medesimo gli atti dl citazione m tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e
dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione; b) le
generalità e il domicilio della persona da citare c) il giorno, l'ora e il
luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve
presentarsi d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli
artt. 198, 210 e 226 del Codice; e) l'avvertimento che, in caso di mancata
comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a
norma dell'art. 133 del Codice, essere accompagnata a mezzo della polizia
giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione
a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione è disposta di
ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lett.
b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato. Art.143 Rinnovazione della
citazione a giudizio 1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi
in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la
relativa notificazione, vi provvede il presidente. Art.144 Spese e indennità
per i testimoni, periti e consulenti tecnici 1. Gli importi delle spese e delle
indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta
delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle
parti richiedenti. 2. Il presidente può esonerare l'imputato, che ne faccia
domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1 per tutte o
alcune delle persone di cui è chiesta la citazione. 3. Con il Regolamento
previsto dall'art. 206 comma 1 sono disciplinate le modalità di liquidazione e
di versamento degli importi indicati nel comma 1 (22 reg.). Art.145
Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti 1. I
testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi
presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per più
giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può
stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire. Art.146 Aula di
udienza dibattimentale 1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi
riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello
di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri
difensori salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da
sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse
siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti. Art.146-bis
Partecipazione al dibattimento a distanza 1. Quando si procede per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nonché
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 nei confronti di persona che si
trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere (p.181; p.p. 286)
la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi223[223]:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b)
qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a
distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza
di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in
relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) SOPPRESSO 224[224]qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata
disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n.354, e successive modificazioni ed integrazioni. 1-bis. Fuori
dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a
distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state
applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni225[225]. 2. La partecipazione al
dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del
Tribunale o della Corte di Assise con decreto motivato (p.p.1253) emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza (p.p.1253) nel
corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori
almeno dieci giorni prima dell'udienza (p.p.1725). 3. Quando è disposta la
partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di
udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il
provvedimento è adottato nei confronto di più imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto
altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. È
sempre consentito al difensore o al suo sostituto (p.p.102) di essere presente
nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo
di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in
audiovisione è equiparato all'aula di udienza (p.p.470 s.s.). 6. Un ausiliario
abilitato ad assistere il giudice in udienza (p.p.126; reg. p.p.1) designato
dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si
trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui
spettanti. Egli da atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al
comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle
cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si
trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore.
Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato
il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere
presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un
ufficiale di polizia giudiziaria (p.p.571) scelto tra coloro che non svolgono,
ne hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento
all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136
del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto (p.p.211) o
ricognizione (p.p.213; att. 147-ter) dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona (p.p.245, 249), il giudice, ove lo ritenga
indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula
di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto. Art.147 Riprese
audiovisive dei dibattimenti 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca,
il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in
parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione
radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al
sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. 2.
L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando
sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del
dibattimento. 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma
dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti,
testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che
deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei
dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472 commi 1, 2 e
4 del Codice. Art.147-bis Esame delle persone che collaborano con la giustizia
e degli imputati di reato connesso 226[226] 1. L'esame in dibattimento delle
persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche
di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela
della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta
di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o
della corte di assise. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che
l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la
contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona
sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere
il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e
ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni
contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la
regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle
operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del
codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza
della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità
previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) a) quando le persone ammesse, in
base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
di un processo per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis,
nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice; b) b) quando
nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di
cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n.119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il
presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile; c) c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate
dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti. 4. Se
la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le
disposizioni dell'articolo 146 bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalità di cui al
comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame
della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo
495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la
comparizione della persona da sottoporre ad esame. Art.147-ter Ricognizione in
dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia 1. Quando nel
dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è
stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, ovvero ad altro atto che implica
l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga
indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone
l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto. 2.
Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il
dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del
codice. 3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservzione, il
giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia
visibile. Art.148 Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento 1. Gli
atti del fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.) dei quali il giudice ha
disposto la eliminazione a norma dell'art. 491 comma 4 del Codice sono
restituiti al pubblico ministero. Art.149 Regole da osservare prima dell'esame
testimoniale 1. L'esame del testimone (499 c.p.p.) deve avvenire in modo che
nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa
comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici,
assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata
di ciò che si fa nell'aula di udienza. Art.150 Esame delle parti private 1.
L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'art. 503 comma 1 del
Codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico
dell'imputato (496 c.p.p.). Art.151 Assunzione di nuove prove 1. Nel caso
previsto dall'art. 507 del Codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi
mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'art. 496 del Codice, se le prove
sono state richieste dalle parti. 2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame
di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito la
parte che deve condurre l'esame diretto. Art.152 Facoltà delle parti nel caso
di perizia disposta nel dibattimento 1. Quando il giudice ha disposto la
citazione del perito a norma dell'art. 508 comma 1 del Codice, le parti hanno
facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri
consulenti tecnici a norma dell'art. 225 del Codice. Art.153 Liquidazione delle
spese processuali in favore della parte civile 1. Agli effetti dell'art. 541
comma 1 del Codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota
che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni. Art.154
Redazione non immediata dei motivi della sentenza 1. Nei casi previsti
dall'art. 544 commi 2 e 3 del Codice, il presidente provvede personalmente alla
redazione della motivazione o designa un estensore tra componenti del Collegio.
2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se
sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può
designare un altro estensore. 3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal
presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. 4.
Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla
minuta, sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della corte d'appello
può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla
redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del
codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni,
esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i
giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del
provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
227[227]. Art.154-bis Liberazione dell'imputato prosciolto 1. L'imputato
detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del
dispositivo della sentenza di proscioglimento (545 c.p.p.; 131-bis), se non
detenuto per altra causa. 2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è
comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai
soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle
formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi
presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi
mezzo di coercizione fisica. CAPO XII Disposizioni relative al procedimento
davanti al pretore Art.155 Decisione sulla richiesta di incidente probatorio
ABROGATO 228[228] 1. Ai fini della decisione prevista dall'art. 551 comma 2 del
Codice, il giudice per le indagini preliminari può chiedere in visione il
fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.
Art.156 Opposizione alla richiesta di archiviazione ABROGATO 229[229] 1. La
persona offesa dal reato con l'opposizione alla richiesta di archiviazione
formulata dal pubblico ministero indica gli elementi di prova che giustificano
il rigetto della richiesta stessa. 2. A seguito dell'opposizione, il giudice
per le indagini preliminari provvede a norma dell'art. 554 comma 2 del Codice.
Art.157 Ulteriori indagini. Avocazione 230[230] 1. Quando emette decreto di
archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di
ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la Corte di
Appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle
indagini a norma dell'art. 414 del Codice. 2. Quando è accolta la richiesta del
procuratore generale, le nuove indagini restano avocate. Art.158 Avocazione nel
caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione ABROGATO 231[231]
1. Nel caso previsto dall'art. 554 comma 2 del Codice, il pubblico ministero
comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la Corte di
Appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni
dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico
ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi. 2. Il decreto
con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente
comunicato al pubblico ministero. 3. Disposta l'avocazione, il procuratore
generale formula l'imputazione entro il termine previsto dall'art. 554 comma 2
del Codice ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 ss. del Codice.
Art.159 Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a
giudizio 1. Nel decreto di citazione a giudizio (555 c.p.p.) sono indicati i
procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare
applicazione nel caso concreto. 2. Il pubblico ministero, nel decreto di
citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione
della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444,
comma 1, del codice. Art.160 Determinazione della data dell'udienza
dibattimentale o del procedimento speciale 1. Ai fini dell'emissione del
decreto di citazione a giudizio (555 c.p.p.) ovvero del decreto che dispone il giudizio
a seguito di opposizione a decreto penale (565 c.p.p.), la richiesta prevista
dall'art. 132 comma 2 è proposta al pretore dirigente rispettivamente dal
pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. ABROGATO
232[232] Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice
per le indagini preliminari a norma degli artt. 556 comma 2, 557, 560 comma 2,
563 comma 2 del Codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata,
su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici
per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore
dirigente. Art.161 Deposito degli atti per il giudizio abbreviato ABROGATO
233[233] 1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio
abbreviato a norma dell'art. 560 commi 2 e 3 del Codice, in luogo di quanto
previsto dall'art. 555 comma 1 lett. g) del Codice, è contenuto l'avviso che il
fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Cancelleria del
giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro
difensori di prenderne visione e di estrarne copia (43). Art.162 Delega delle
funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale 1. La delega prevista
dall'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita con atto scritto di
cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento. 2.
Nel caso di giudizio direttissimo (566 c.p.p.), la delega può essere conferita
anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. 3. Quando si
presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su
richiesta (563 c.p.p.) o al giudizio abbreviato (5668 c.p.p.) ovvero si deve
procedere a nuove contestazioni (516-520 c.p.p.), il pubblico ministero
delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4.
Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il
tempo strettamente necessario. Art.163 Presentazione dell'arrestato per la
convalida 1. Nel caso previsto dall'art. 558 comma 1, la presentazione
dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta
dal procuratore della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale
formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che
hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico
ministero presente all'udienza. Art.163-bis Inosservanza delle disposizioni
sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale 1. L'inosservanza
delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra
sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei
procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è
rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente
infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale,
che provvede con decreto non impugnabile. Art.163-ter Presentazione dell'atto
di impugnazione presso la sezione distaccata Nei casi previsti dagli articoli
461, comma 1 e 582, comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni
possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del
tribunale. CAPO XIII Disposizioni relative alle impugnazioni Art.164 Deposito
delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli 1. Le
parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la
notificazione prevista dall'art. 584 del Codice. 2. Le parti devono inoltre
depositare, presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque
copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore
generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la
Cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I
diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto
l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della Cancelleria a mezzo di
lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al
pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di Cancelleria emette
ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e
del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le
disposizioni previste dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato. 4. A cura della Cancelleria presso il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre
fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti
ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.
Art.165 Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato 1.
Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento
impugnato, con l'indicazione di chi la ha proposta e della data della
proposizione. 2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice
dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1. Art.166
Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato 1. Qualora non
sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello
dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'art.
595 del Codice. Art.167 Nuovi motivi della impugnazione già proposta 1. Nel
caso di presentazione di motivi nuovi (585 c.p.p.), si applicano le
disposizioni dell'art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i
punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1 lett. a) del Codice, ai quali i
motivi si riferiscono. Art.168 Disposizione di rinvio 1. Nei giudizi di
impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione
relative al giudizio di primo grado. Art.169 Riduzione dei termini nel giudizio
di cassazione 1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione
dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione (610, 611 c.p.p.). Il
presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei
termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è
fatta menzione negli avvisi. 2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente
le parti possono rinunciare agli avvisi. Art. 169-bis. Sezione della corte di
cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi 234[234] 1. La sezione
di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione
biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione.
Art.170 Sezioni unite 1. Le sezioni unite (610, 618 c.p.p.) sono convocate con
decreto del presidente della Corte di Cassazione o del presidente aggiunto da
lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il
collegio è presieduto dal presidente della Corte ovvero, su sua delegazione,
dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione. Art.171 Questione
dedotta nel corso della discussione 1. Se una questione è dedotta per la prima
volta nel corso della discussione (614 c.p.p.) il presidente può concedere
nuovamente la parola alle parti già intervenute. Art.172 Restituzione alla
sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite 1. Nel caso previsto
dall'art. 618 del Codice, il presidente della Corte di Cassazione può
restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni
unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale
risulti superato. 2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo
una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della Corte
di Cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo
contrasto giurisprudenziale. Art.173 Motivazione della sentenza. Enunciazione
del principio di diritto 1. Nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi
del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione. 2. Nel caso di annullamento con rinvio (623 c.p.p.), la sentenza
enuncia specificamente il principio di diritto (26 reg.) al quale il giudice di
rinvio deve uniformarsi. 3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni
unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la
decisione. Art.174 Rettifiche e integrazioni alla motivazione 1. Nel caso previsto
dall'art. 617 comma 3 del Codice, alla redazione del testo rettificato o
integrato provvede la Corte di Cassazione in Camera di consiglio. Quando ciò
non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello
precedentemente designato per la redazione della motivazione. Art.175
Determinazione del giudice di rinvio 1. Per determinare ai fini del giudizio di
rinvio (623 c.p.p.) la Corte di Appello, la Corte di Assise di appello, la
Corte di Assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza
chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del
distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario. Art.176 Rilascio
dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario 1. I
documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma
dell'art. 645 del Codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti
e sono esenti da imposta di bollo. CAPO XIV Disposizioni relative al giurì
d'onore Art.177 Deferimento del giudizio a un giurì d'onore 1. Agli effetti
dell'art. 597 c.p., la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla
verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno
accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto. 2. Nel
deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non
dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla
riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le
conseguenti pronunce in via equitativa. 3. Su richiesta delle parti
interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente
del tribunale. 4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei
componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute
come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi
Albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del
tribunale. 5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei
componenti il giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono
alla loro sostituzione. Art.178 Componenti del giurì d'onore. Termine per la
pronuncia del verdetto 1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in
numero dispari. 2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre
mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi
può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi. Art.179 Procedimento
davanti al giurì d'onore 1. Le sedute del giurì non sono pubbliche. 2. I
componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli
atti compiuti, salvo che per il verdetto. 3. E' vietata la pubblicazione, in
tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e
documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono
applicabili gli artt. 684 e 685 c.p. 4. Quando lo ritiene necessario, il giurì
può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni. 5. Il giurì, quando è stato
nominato nei modi indicati nell'art. 177 commi 3 e 4, può chiedere documenti e
informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di
fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri
accertamenti. Art.180 Sanzioni pecuniarie 1. I componenti del giurì che violano
gli obblighi stabiliti dall'art. 178 comma 2 o dall'art. 179 comma 2 possono
essere condannati al pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 a favore
della cassa delle ammende. 2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei
modi indicati nell'art. 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può
essere condannato al pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 250.000 a favore
della cassa delle ammende. 3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono
pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro
esecuzione provvede la Cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni
dell'art. 664 del Codice. CAPO XV Disposizioni relative alla esecuzione Art.181
Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese 1. Entro trenta giorni
dal passaggio in giudicato (648 c.p.p.) della sentenza o del decreto penale di
condanna, la Cancelleria del giudice dell'esecuzione (665 c.p.p.) provvede al
recupero delle pene pecuniarie (660 c.p.p.) e delle spese del procedimento (691
c.p.p.) nei confronti del condannato. 2. A tal fine la Cancelleria notifica al
condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente
all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni
dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del termine per
proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena
pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa
3. L'avviso di pagamento e il precetto per le pene pecuniarie pagabili
ratealmente (133 ter c.p.) contengono l'indicazione dell'importo e della
scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza
suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta
dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 660 comma 3 del Codice. In
ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 4. La specifica
contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota delle spese. 5. La
procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle
spese di mantenimento in carcere (692 c.p.p.). Art.182 Procedura in caso di
insolvibilità 1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria
o di una rata di essa ha esito negativo, la Cancelleria del giudice
dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda
a norma dell'art. 660 del Codice. 2. Al fine di accertare l'effettiva
insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel
luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la
residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di
reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. Art.183
Richiesta di applicazione di pena accessoria 1. Quando alla condanna consegue
di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella
durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice
dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna. Art.184
Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie 1. Salvo che la
legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'art. 664 comma 1 del
Codice sono adottati con ordinanza. Art.185 Assunzione delle prove nel
procedimento di esecuzione 1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma
dell'art. 666 comma 5 del Codice, procede senza particolari formalità anche per
quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della
perizia. Art.186 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato 1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono
allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma 1 del Codice sono
acquisite di ufficio. Art.187 Determinazione del reato più grave 1. Per
l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da
parte del giudice dell'esecuzione (671 c.p.p.) si considera violazione più
grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per
alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. Art.188 Concorso formale e
reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel caso di più
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in
procedimenti distinti contro la stessa persona questa e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del
concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della
sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi
complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo
ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta. Art.189 Comunicazione
dei provvedimenti del giudice di sorveglianza 1. Il dispositivo dei provvedimenti
esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o
sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza
ritardo, a cura della Cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico
ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime
disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di
sorveglianza concernenti le misure di sicurezza. Art.190 Prescrizioni per la
persona sottoposta a libertà vigilata 1. Il magistrato di sorveglianza
stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a
libertà vigilata a norma dell'art. 228 c.p. 2. Le prescrizioni sono trascritte
in una carta precettiva che è consegnata all'interessato con obbligo di conservarla
e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, il
magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art. 231 c.p. 3. Il vigilato
non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la
propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai
quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito
del comune. 4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva
irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede
a norma dell'art. 231 c.p. 5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è
comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli
artt. 228 e 232 c.p. nonché al centro di servizio sociale. 6. La vigilanza è
esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta
la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria
tranquillità. Art.191 Applicazione del divieto di soggiorno 1. Il provvedimento
del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in
determinati luoghi a norma dell'art. 233 c.p. è immediatamente comunicato dalla
Cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui
si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno
rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti. Art.192
Annotazione del decreto di grazia 1. Il pubblico ministero competente a norma
dell'art. 681 comma 4 del Codice provvede senza ritardo affinché il decreto di
grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di
condanna. Art.193 Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca
delle sentenze di condanna 1. Il provvedimento che concede la riabilitazione,
divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della
Cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i
provvedimenti di revoca adottati a norma degli artt. 669 e 673 del Codice.
Art.194 Iscrizioni nel casellario giudiziale 1. Sono iscritti nel casellario
giudiziale previsto dall'art. 685 del Codice anche i provvedimenti del pubblico
ministero indicati negli artt. 657 e 663 del Codice nonché quelli con i quali è
concessa la riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327
. 2. Dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. d) del Codice si fa
menzione solo nei certificati previsti dall'art. 688 del Codice. Art.195
Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato 1. Il certificato spedito
per ragioni di elettorato può essere richiesto anche da una persona diversa da
quella alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono. Nella domanda
deve essere specificato e dimostrato il legittimo interesse del richiedente.
Art.196 Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a
richiesta dell'imputato 1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato
per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste
dall'art. 77 della L. 24 novembre 1981, n. 689 si iscrivono solo agli effetti
dell'art. 80 della medesima legge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei
certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati
di pubblici servizi a norma dell'art. 688 comma 1 del Codice. Art.197 Condanne
da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato 1. Nei certificati
rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione delle condanne per i
reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista
dall'art. 544 c.p., abrogato dall'art. 1 della L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art.198 Certificati che possono essere chiesti dall'interessato Soppresso
Art.199 Recupero delle spese del procedimento 1. Le spese del procedimento
anticipate dall'erario sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di
bollo, i diritti di Cancelleria, i diritti e le indennità di trasferta
spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la
notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione
di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura
fissa stabilita con regolamento del Ministro delle Finanze, di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia. Il regolamento determina la misura stessa, con
riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in
ciascun procedimento e delle disposizioni di legge che regolano l'imposizione;
fissa altresì le percentuali e le modalità di ripartizione delle somme in
questione. Art.200 Annotazione delle spese anticipate dall'erario 1. Al momento
della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di
giustizia, la Cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese
anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'art. 199 nella distinta
delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui
l'anticipazione si riferisce. 2. L'importo della somma anticipata è altresì
annotato a margine dell'atto predetto. CAPO XVI Disposizioni relative ai
rapporti giurisdizionali con autorità straniere Art.201 Traduzione delle
domande provenienti da un'autorità straniera 1. Le domande provenienti da
un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da
una traduzione in lingua italiana. Art.202 Consenso dell'interessato alla
estradizione per l'estero 1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 703 e 717 del
Codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al
presidente della Corte di Appello nel rispetto delle garanzie previste
dall'art. 701 comma 2); il verbale è compilato in due originali, uno dei quali
è trasmesso senza ritardo, a cura della Cancelleria, al Ministro di Grazia e
Giustizia. Art.203 Comunicazioni al Ministro di Grazia e Giustizia in merito
alla estradizione 1. La Cancelleria comunica senza ritardo al Ministro di
Grazia e Giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della
sentenza della Corte di Appello o l'avvenuto deposito della sentenza della
Corte di Cassazione (704, 706 c.p.p.). Trasmette, inoltre, al Ministro di
Grazia e Giustizia copia della sentenza della Corte di Appello non più soggetta
a impugnazione ovvero copia della sentenza della Corte di Cassazione. Art.204
Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
1. Le comunicazioni previste dall'art. 727 comma 3 del Codice devono pervenire
all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni
dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto
previsto dall'art. 727 comma 2 del Codice devono comunque pervenire entro
cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione. Art.204-bis
Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria 235[235] 1. Quando
un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza
giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter
del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria
che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo
copia al Ministero della giustizia. Art.205 Richiesta del testo di leggi
straniere 1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al
Ministro di Grazia e Giustizia il testo di leggi straniere. Art.205-bis
Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione
giudiziaria 236[236] 1. Quando è previsto dal codice o da accordi
internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato
esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il
consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse
circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano
successivamente modificate. Art.205-ter Partecipazione al processo a distanza
per l'imputato detenuto all'estero 237[237] 1. La partecipazione all'udienza
dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia,
ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi
internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non
espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la
disposizione dell'articolo 146-bis. 2. Non può procedersi a collegamento
audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del
difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se
quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo
assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non
conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per
rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non può
comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la
partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui
l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice. 5. La
partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone
o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli
accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica,
in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis. CAPO XVII
Disposizione finale Art.206 Regolamento ministeriale 238[238] 1. Con decreto del
Ministro di Grazia e Giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che
concernono: a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli
altri strumenti di registrazione in materia penale; b) le modalità di
formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali; c) le
altre attività necessarie per l'attuazione del Codice non disciplinate dal
presente decreto. 2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto
dall'art. 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di
Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.
TITOLO II NORME DI COORDINAMENTO Art.207 Ambito di applicazione delle
disposizioni del Codice 1. Le disposizioni del Codice si osservano nei
procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali,
salvo quanto diversamente stabilito in questo Titolo e nel Titolo III. Art.208
Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del Codice e del Codice
abrogato 1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o
disposizioni del Codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti
o alle disposizioni del Codice che disciplinano la corrispondente materia.
Art.209 Corrispondenza tra uffici e organi del Codice e del Codice abrogato 1.
Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione
del Codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli
organi giudiziari ai quali il Codice attribuisce funzioni corrispondenti o
analoghe. Art.210 Competenza 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di
leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in
deroga alla disciplina del Codice nonché le disposizioni che prevedono la
competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti
costituenti reato . Art.211 Rapporti tra azione civile e azione penale 1. Salvo
quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del Codice, quando disposizioni di legge
prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a
causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo
è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a
una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già
stata esercitata l'azione penale (405 c.p.p.). Art.212 Costituzione di parte
civile e intervento nel processo 1. Quando leggi o decreti consentono la
costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori
delle ipotesi indicate nell'art. 74 del Codice, è consentito solo l'intervento
nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del Codice.
2. Resta in vigore l'art. 240 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Art.213
Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti e provvisoria esecuzione 1. Continua a osservarsi la disposizione
dell'att. 5 bis del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella L. 26
febbraio 1977, n. 39. Art.214 Arresto o cattura da parte di organi che non
esercitano funzioni penali 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti
che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non
esercitano funzioni penali. Art.215 Rilascio del passaporto 1. E' abrogato
l'art. 3 comma 1 lett. c) della L. 21 novembre 1967, n. 1185. Art.216 Modalità di
esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza 1.
Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle
misure di sicurezza in istituti penitenziari . Art.217 Applicazione provvisoria
di pene accessorie 1. E' abrogato l'art. 140 del Codice penale. 2. E' abrogata,
altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene
accessorie. Art.218 Ipoteca legale 1. Sono abrogate le disposizioni del Codice
penale che prevedono l'ipoteca legale (189-191 c.p.). 2. L'ipoteca legale per
illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il
sequestro conservativo secondo le norme del Codice. Art.219 Associazioni
segrete 1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della L. 25
gennaio 1982, n. 17. Art.220 Attività ispettive e di vigilanza 1. Quando nel
corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono
indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale
sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice. Art.221 Modalità
particolari per la denuncia delle notizie di reato 1. Continuano a osservarsi
le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle
indicate negli artt. 331 e 347 del Codice per l'inoltro della denuncia
all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad
altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire. Art.222 Investigatori
privati 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori
privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'art.327-bis del
Codice 239[239] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano
maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto
esercizio dell'attività. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 135 del R.D.
18 giugno 1931, n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui
sono annotate: a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente; b) la
specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini,
determinata al momento del conferimento dell'incarico. 3. Nell'ambito delle
indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione
dell'art. 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 4. Ai fini di quanto disposto
dall'art. 103, commi 2 e 5, del Codice, il difensore comunica il conferimento
dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità
giudiziaria procedente 240[240]. Art.223 Analisi di campioni e garanzie per
l'interessato 1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza
previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le
quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche
oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le
analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia
appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con
l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri
previsti dall'art. 230 del Codice. 2. Se leggi o decreti prevedono la revisione
delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo
incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso
del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata
all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di
revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere
personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali
persone spettano i poteri previsti dall'art. 230 del Codice. 3. I verbali di
analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel
fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.), sempre che siano state osservate le
disposizioni dei commi 1 e 2. Art.224 Violazione del foglio di via da parte
dello straniero Abrogato Art.225 Perquisizioni domiciliari 1. Continuano a osservarsi
le disposizioni dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 33
della L. 7 gennaio 1929, n. 4. Art. 226 Intercettazione e controlli sulle
comunicazioni a fini di prevenzione 241[241] 1. Il Ministro dell'interno o, su
sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale
dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del
distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione
all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica,
quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì
delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 2.
Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che
giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la
durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il
procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine
delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il
tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché
l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in
possesso degli operatori di telecomunicazioni. 5. In ogni caso gli elementi
acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel
procedimento penale. Art.227 Detenzione per uso personale di sostanze
stupefacenti soppresso Art.228 Disposizioni speciali in tema di sostanze
stupefacenti soppresso Art.229 Disposizioni speciali in tema di sequestri 1.
Continuano a osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti
per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia
giudiziaria e per la successiva convalida. In ogni caso i provvedimenti
relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai
rimedi previsti dal Codice. Art.230 Fermo, arresto e cattura 1. Le disposizioni
dell'art. 384 del Codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il
fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la
reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. Ai fini della determinazione di
effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa
riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura
obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi
consumati o tentati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 lett. a), b), d), f), i)
del Codice nonché, se la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a dieci anni dalle lett. c), g), h) dello stesso comma 2.
Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine
di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati
nell'art. 280 del Codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del
presente comma. 3. Restano in vigore l'art. 133 comma 4 del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 e l'articolo unico comma 1 del D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575.
Art.231 Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico
ministero 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
l'esercizio dell'azione penale (405 c.p.p.) da parte di organi diversi dal
pubblico ministero. Art.232 Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza
di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione 1. Le sentenze
istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del Codice abrogato sono
equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per
mancanza di una condizione di procedibilità o per essere ignoto l'autore del
reato (411, 415 c.p.p.) ovvero alle sentenze di non luogo a procedere (425
c.p.p.) previste dal Codice. Art.233 Giudizio direttissimo 1. Sono abrogate le
disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi,
con forme o termini diversi da quelli indicati nel Codice. 2. Tuttavia, il
pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi
previsti dagli artt. 449 e 566 del Codice, per i reati concernenti le armi e
gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa . Art.234
Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80
della L. 24 novembre 1981, n. 689. Art.235 Violazioni di leggi finanziarie 1.
Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a
osservarsi la disposizione dell'art. 53 della L. 7 gennaio 1929, n. 4. Art.236
Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza 1. Competente a
dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale
o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a
osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse
da quelle contenute nel Capo II bis del Titolo II della stessa legge . Art.237
Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale 1. Sono eliminate dal
casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal Codice e dalle relative
disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza
del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie. Art.238 Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le
indagini preliminari nei procedimenti di Assise 1. Per i reati di competenza
della Corte di Assise (5 c.p.p.) le indagini preliminari sono svolte dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli
artt. 8 9, 10 11 e 16 del Codice. Con i medesimi criteri è individuato il
giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo quanto previsto dagli artt.
51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del Codice . 2. Il procuratore della
Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla Corte di
Assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti
al giudice del dibattimento (450 c.p.p.). 3. Sono abrogati gli artt. 3 e 4
della L. 24 novembre 1951, n. 1324. Art.239 Interruzione della prescrizione 1.
Il comma 2 dell'art. 160 c.p. è sostituito dal seguente: Interrompono pure la
prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di
convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico
ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per
rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione
della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il
decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio
direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. Art.240 Trattamento
sanitario del detenuto 1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della
L. 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
magistrato di sorveglianza. 2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate
le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le
esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per
la modifica è determinata a norma del comma 1. Art.240-bis Sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale 242[242] 1. L'art. 2 della L. 7 ottobre
1969, n. 742, è sostituito dal seguente: Art.2 - In materia penale la
sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase
delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in
stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla
sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari
di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità
organizzata.243[243] Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi
durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle
ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i
termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di
ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e
dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono,
anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel
corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal
giudice su richiesta del pubblico ministero. Nel corso delle indagini
preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale
al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini
stabilita dall'art. 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del
pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo
difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le
ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il
pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al
compimento degli atti previsti dall'art. 360 c.p.p. Gli avvisi sono notificati
alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del
decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione. La sospensione dei
termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 c.p.p. Quando nel corso
del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo
feriale, si procede a norma dell'art. 467 c.p.p.. Se le prove non sono state
già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'art. 495 dello stesso Codice: le prove dichiarate inammissibili non
possono essere utilizzate. TITOLO III NORME TRANSITORIE Art.241 Procedimenti in
corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria 1. Salvo quanto
previsto dal presente Titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del Codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero
sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile,
ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto
penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo. Art.242
Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente
vigenti 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì: a) nei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Codice quando è stato
compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è
stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto
senza effetto; b) quando, prima dell'entrata in vigore del Codice, è stato
eseguito l'arresto in flagranza o il fermo; c) nei procedimenti connessi a
norma dell'art. 45 del Codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle
lett. a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o
imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata
in vigore del Codice i procedimenti siano già riuniti. 2. Quando si procede con
istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto
il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o
non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i
successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al
giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del
Codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi
indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a
giudizio . 3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è
ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei
reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) del Codice, alla data del 30
giugno 1996, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in
Cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del
Codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'art. 372 del Codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento
od ordinanza di rinvio a giudizio . 4. Nei procedimenti di competenza del
pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione è ancora in corso, il
pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di
citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio
direttissimo. Art.243 Revoca delle sentenze di proscioglimento 1. Le sentenze
istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'art. 242
comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal Titolo X
del Libro V del Codice. 2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di
proscioglimento si osservano le disposizioni del Codice. Gli atti di polizia
giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto
come compiuti nel corso delle indagini preliminari; tuttavia, quando si tratta
di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero
col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo
previsto dall'art. 431 del Codice. Art.244 Disciplina applicabile in caso di
regressione dei procedimenti alla fase istruttoria 1. Le disposizioni dell'art.
243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati
nell'art. 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione
delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice
regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini
suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti
disposizioni : a) i termini che, secondo il Codice, decorrono dal momento in
cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335,
sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione
del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero; b) alle
nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181
commi 1 e 2 del Codice; c) alla parte civile ritualmente costituita spettano
nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal Codice alla persona offesa.
2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 242 commi 2, 3 e 4,
il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al
procuratore generale presso la Corte di Appello, che ne informa il ministro di
grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti
termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Art.245
Disposizioni del Codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme
anteriormente vigenti 1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del Codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti si osservano le disposizioni degli artt. 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256 e 257. 2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si
osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del Codice: a) art. 104; b) art.
192; c) art. 200; d) art. 207; e) art. 296 comma 3, per i soli procedimenti
pendenti nella fase istruttoria; f) art. 298; g) artt. 314 e 315; h) art. 476
comma 2; i) art. 486 comma 5; l) art. 508 commi 1 e 2; m) art. 564; n) art.
578; o) art. 586; p) art. 597 commi 4 e 5; q) art. 599. Art.246 Questioni
pregiudiziali 1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano
le disposizioni del Codice (3, 479 c.p.p.) nonché quelle delle leggi vigenti.
Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita,
la relativa ordinanza è revocata. Art.247 Giudizio abbreviato 1. Prima che
siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado,
l'imputato può chiedere, nella forma prevista dall'art. 438 del Codice che il
processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del Codice .
2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di
apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero,
che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il
consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e
dell'imputato illustrano, nell'ordine le rispettive conclusioni; l'imputato può
chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero.
Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'art. 442
del Codice. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la
parte civile ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le
disposizioni previste dall'art. 443 del Codice . 3. Il giudice, se non vi è il
consenso del pubblico ministero o se ritiene di non poter decidere allo stato
degli atti, pronuncia ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme
ordinarie . 4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso
dell'istruzione la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si
procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria
del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette
al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di
competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato
nell'art. 550 comma 1 lett. a) del Codice. Si osservano in ogni caso, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dal commi 1, 2 e 3. 5. Quando si procede
a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per
definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per
alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza
la separazione dei procedimenti. Art.248 Applicazione della pena su richiesta
delle parti 1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del
dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del Codice.
Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra
parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La
richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'art. 446 commi
2, 3 e 6 del Codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'art. 421
del Codice abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la
sentenza prevista dall'art. 444 comma 2 del Codice. Si osservano le
disposizioni previste dagli artt. 444 comma 2, 445 e 448 del Codice. Quando non
pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme
ordinarie. 2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la
competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dall'art. 447 del Codice. Quando si
procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso
la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso,
la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo,
altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero
ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista
dall'art. 444 del Codice, notifica all'imputato avviso di deposito della
richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio
consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti
del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo
del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o
il dissenso motivato è espresso dal pubblico ministero indicato nell'art. 550
comma 1 lett. a) del Codice. 3. Si osservano le disposizioni previste dall'art.
247 comma 5. 4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della
L. 24 novembre 1981, n. 689 se la richiesta medesima è stata formulata
anteriormente all'entrata in vigore del Codice e sempre che l'interessato non
si avvalga delle facoltà previste dall'art. 247 e dal presente articolo.
Art.249 Procedimento per decreto 1. Quando ritiene di emettere decreto di
condanna, il pretore può applicare una pena diminuita sino alla metà rispetto
al minimo edittale. 2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla
chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere
al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti
dall'art. 459 del Codice, anche per una pena diminuita fino alla metà rispetto
al minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto,
altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e
per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni del Codice abrogato. Art.250 Disciplina
delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie 1.
Successivamente alla data di entrata in vigore del Codice può procedersi al
fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal Codice. I mandati di cattura
e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i
presupposti indicati negli artt. 273, 274 e 280 del Codice. 2. I provvedimenti
sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore
del Codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima
parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di
convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati
per i quali il Codice non consente l'arresto in flagranza. 3. Quando i
provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di
evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto
dall'art. 292 lett. d) del Codice è fissato su richiesta di parte ovvero di
ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a fissare
il suddetto termine è il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione
sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore.
4. Alla data di entrata in vigore del Codice cessa l'esecuzione delle pene
accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 può
disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure
interdittive previste nel Capo III del Titolo I del Libro IV del Codice.
Art.251 Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione 1. Quando
si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia
cautelare si osservano le disposizioni del Codice sui termini di durata della
custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini
previsti dalle norme del Codice abrogato . 2. Le misure previste dall'art. 282
comma 1 del Codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in
vigore del Codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione è decorso un
periodo di tempo pari a quello indicato nell'art. 308 comma 1 del Codice. 3. Se
alla data di entrata in vigore del Codice non è stata pronunciata l'ordinanza
prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'art. 292 del
Codice abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi
eredi e i fideiussori sono liberati. Art.252 Infermità di mente sopravvenuta
all'imputato 1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente
sopravvenuta a norma dell'art. 88 del Codice abrogato o tale infermità è
accertata successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, si osservano
le disposizioni previste dagli artt. 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del Codice. 2. I
provvedimenti previsti dall'art. 73 commi 1, 2 e 3 del Codice sono adottati
senza ritardo dal giudice anche di ufficio. Art.253 Trasferimento delle
funzioni della sezione istruttoria 1. Le funzioni attribuite dal Codice
abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla Corte di Appello.
Art.254 Formule di proscioglimento 1. Le sentenze di proscioglimento possono
essere pronunciate solo con le formule previste dal Codice .. Art.255 Ricorso
immediato per cassazione 1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di
primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 569 del Codice. Art.256 Criteri
per il rinvio a giudizio 1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio
nonché l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico
ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di
prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria
dibattimentale, la condanna dell'imputato. Art.257 Criteri per l'emissione
delle sentenze di proscioglimento 1. Ai fini della pronuncia delle sentenze
istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'art. 421 del
Codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena
derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'art. 69
c.p. Art.258 Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del Codice 1.
I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli artt. 241 e 242
proseguono con l'osservanza delle disposizioni del Codice, ma i termini
previsti dagli artt. 405 comma 2 e 553 comma 1 del Codice sono di dodici mesi e
il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre
1991. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'art.
454 comma 1 del Codice è di nove mesi, il termine per la richiesta di emissione
del decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del Codice è di
dodici mesi. 3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore
del Codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si
osservano le disposizioni previste dagli artt. 243 comma 2 e 244 comma 1. 4.
Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico
ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la
proroga prevista dagli artt. 406 comma 1 e 553 comma 2 del Codice, opera di
diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per
la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato
pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in
vigore del Codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti,
in deroga a quanto previsto dall'art. 412 comma 1 del Codice il procuratore
generale presso la Corte di Appello ha facoltà di avocare le indagini
preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le
indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'art. 459 comma 1
del Codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato . Art.259
Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti 1. Ai fini della
determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni
del Codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di
entrata in vigore dello stesso. 2. La riunione non può essere disposta e la
connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del
Codice abrogato e quelli per i quali si applica il Codice. Art.260 Esecuzione
1. Nelle materie regolate dal Libro X del Codice si osservano le disposizioni
ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del Codice e per i procedimenti già iniziati a tale data,
ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti
medesimi sono in corso. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 Art.1 1. I compiti che il
codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono
all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla
cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di
cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma
delle disposizioni sullo stato giuridico. 2. Il dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra
il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.
Art.2 1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri
obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia . Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere
ufficiale, che ritengono utili. 2. I registri non devono presentare alterazioni
o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da
lasciar leggere le parole cancellate. 3. I registri sono tenuti in luogo non
accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale
autorizzato. Art.3 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le
disposizioni seguenti: a) a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel
fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che
provvede alla numerazione delle singole pagine b) b) la copertina del fascicolo
deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché
la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335 del Codice. 2. Il fascicolo deve contenere: a) l'indice
degli atti e delle produzioni; b) l'elenco delle cose sequestrate; c) la
distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è
stabilito il recupero in misura fissa ; d) la copia della sentenza o del
decreto penale di condanna. Art.4 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157
commi 3 e 8 del Codice sono spedite in plico chiuso e contengono: a) il nome
del destinatario della notificazione; b) la indicazione della natura dell'atto
notificato e del luogo della notificazione; c) la data e la firma dell'ufficiale
giudiziario. 2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la
indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento
notificato nonché del luogo e della data di comparizione. Art.5 1. Le denunce e
gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento
sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti
la data in cui li documento è pervenuto e il relativo oggetto. 2. Il registro e
i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali
da assicurarne la riservatezza. 3. Decorsi cinque anni da quando i documenti
indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti
stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dai
procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art.6 1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso
un provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o
internata lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario. A
quest'ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che
dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità
giudiziaria e gli estratti delle sentenze. Art.7 1. L'autorità preposta a un
istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un
registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, la cittadinanza, la lingua, lo Stato, il domicilio dichiarato o
eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il
giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto
con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate,
dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi
ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data
dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o
l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del Codice. 2. Nel
registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6.
Art.8 1. La disposizione dell'art. 24 comma 2 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431
relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica
anche al registro previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Art.9 1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il
mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla
misura degli arresti domiciliari. 2. La disposizione del comma 1 non si applica
se la misura degli arresti domiciliari è eseguita presso le comunità
terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia
e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni
di recupero sociale senza finalità di lucro. Art.10 1. L'elenco previsto
dall'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 è formato assegnando un
distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Più cose sequestrate possono essere
raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non
rilevano per la loro individualità. 2. L'autorità che ha proceduto al sequestro
cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante
le modalità ritenute più idonee, da un numero corrispondente a quello con il
quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal
comma 1. Art.11 1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte
di pubblico credito indicate nell'art. 458 c.p. o altri titoli al portatore, si
provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro
verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del Codice. Allo stesso
modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti
o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti. 2.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 82 comma 3
del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorità giudiziaria
non dispone diversamente, è depositato nell'ufficio postale secondo le norme
che disciplinano i depositi giudiziari. Art.12 1. Con la comunicazione prevista
dall'art. 84 comma 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 è dato avviso all'avente
diritto alla restituzione che le spese di custodia e di conservazione delle
cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
stessa, sono in ogni caso a suo carico. Art.13 1. La vendita delle cose
confiscate può essere eseguita dalla Cancelleria anche a mezzo degli istituti
di vendite giudiziarie. Art.14 1. Nel corso delle indagini preliminari possono
essere compiuti atti del procedimento anche nei giorni festivi. Art.15 1. La
Cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o
un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico
ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato. 2. Alla stessa
Segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del
Codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità
giudiziaria. Art.16 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17 la cancelleria del
giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico
numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento
adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di
queste. 2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini
preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso
la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di
condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la
disposizione dell'art. 23. 3. Il giudice per le indagini preliminari può
disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.
Art.17 1. Può prescindersi dalla annotazione prevista dall'art. 16 comma 1 per
i decreti di archiviazione emessi a norma dell'art. 415 del Codice qualora,
prima della richiesta di archiviazione, non sia stato emesso alcun
provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. In tal caso, la
segreteria del pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice per le
indagini preliminari i fascicoli contenenti le richieste di archiviazione per essere
ignoto l'autore del reato accompagnati da un elenco in duplice esemplare. Uno
degli esemplari è restituito alla segreteria del pubblico ministero con
attestazione di ricevuta da parte della cancelleria del giudice. 2. Quando, a
seguito della procedura prevista dal comma 1, è emesso decreto di
archiviazione, la cancelleria del giudice allega agli atti da restituire alla
segreteria del pubblico ministero un elenco in duplice esemplare, nel quale,
con riferimento a ciascun procedimento, è indicata la data del decreto di
archiviazione. Un esemplare di tale elenco, con l'attestazione di ricevuta da
parte della segreteria del pubblico ministero, è conservato nella cancelleria
del giudice in raccolta annuale. Art.18 1. La segreteria del pubblico ministero
dà avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa
all'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 del Codice. Art.19
1. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al
pubblico ministero il fascicolo a norma dell'art. 433 del Codice, annota
nell'indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di
rinvio a giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il
dibattimento. In quest'ultimo fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose
sequestrate e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.
Art.20 1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla Corte di
Assise e al pretore è formato a norma degli artt. 132 e 160 del D.Lgs. 28 luglio
1989, n. 271. 2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla Corte di Appello e
alla Corte di Assise di appello è formato ogni venti giorni dal presidente
della Corte di Appello o da un consigliere da lui delegato. 3. Il ruolo è
affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un
giorno prima di quello dell'udienza. 4. Ai dibattimenti si procede secondo
l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che
dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di urgenza o per altro
giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che sia tenuto in
precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo. 5. E' in ogni caso
data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare. Art.21 1.
L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula
prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà
l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio
resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero. 2. Durante l'udienza
l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve: a) impedire
qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché
fra questi ultimi e gli estranei b) vigilare perché i testimoni non assistano
al dibattimento prima di essere esaminati; c) curare che siano osservate le
disposizioni dell'art. 471 del Codice e impedire che sia turbato l'ordine
dell'udienza; d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del
pubblico ministero. Art.22 1. Gli importi delle spese e delle indennità che
devono essere anticipati dalle parti private a norma dell'art. 144 comma 1 del
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 sono determinati provvisoriamente dalla
cancelleria con nota in calce al provvedimento che ha autorizzato la citazione
dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le contestazioni sull'ammontare
delle spese e delle indennità sono risolte dal giudice per le indagini
preliminari o dal presidente senza formalità. 2. La parte interessata provvede
al versamento delle somme determinate a norma del comma 1 mediante apertura di
libretto presso un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario. 3. Il
cancelliere, ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto versamento,
anche di seguito al provvedimento indicato nel comma 1. Per la liquidazione
delle spese e delle indennità agli aventi diritto e la restituzione in favore
del depositante della somma eventualmente residuata sul libretto, continuano a
osservarsi le disposizioni che regolano i depositi giudiziari. 4. L'ufficiale
giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a notificare la citazione
delle persone indicate nel comma 1 previa esibizione da parte dell'interessato
di copia del provvedimento che ha autorizzato la citazione e dell'attestato di
versamento previsto dal comma 3. Art.23 1. Gli originali delle sentenze e dei
decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella
cancelleria del giudice che li ha emessi. Art.24 1. I nastri e i supporti
previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 dei quali è stata
eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del
giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta. Art.25 1. Prima
dell'udienza della Corte di Cassazione, la cancelleria trasmette al presidente
e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e
delle memorie. Art.26 1. Con decreto del presidente della Corte di Cassazione
sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono
essere tratte le massime e per la redazione delle stesse. Art.27 1. Fermo
quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del Codice, la Cancelleria annota
sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del
provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per
le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del Codice.
Art.28 1. La Cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non
essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto
senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il
giudice indicato nell'art. 665 del Codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626
del Codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di Cassazione
quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte. 2. L'estratto
del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della
quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il
caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione.
All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno
definito gli eventuali altri gradi del procedimento. 3. Allo stesso modo si
procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione
del provvedimento. 4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione
del provvedimento. Art.29 1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di
condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:
a) eseguiti i necessari accertamenti iscrive ciascuna sentenza di condanna a
pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene
pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze
di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel
registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca
della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è
stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna; b) forma
un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro,
nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del
casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il
servizio informatico previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene
formato un indice; c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per
l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 657 e 663 del Codice; d)
trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato
un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della
quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione; e)
comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida
sull'esecuzione della pena. Art.30 1. Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del
Codice, il magistrato di sorveglianza, se accerta che il condannato è
solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero. 2. Il pubblico ministero
comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilità alla Cancelleria del
giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti esecutivi. Art.31 1.
Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la Cancelleria del magistrato di
sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le
ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e
tutti gli atti del procedimento. 2. Allo stesso modo si procede per
l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca. Art.32 1. Il
provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione
anticipata o di liberazione condizionale è comunicato, a cura della
Cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è
ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica. Art.33 1. La
Cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di
revoca previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette
l'estratto per l'annotazione alla Cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza di condanna. Art.34 1. La Cancelleria o la segreteria dell'autorità
giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale è prevista l'iscrizione
nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi
tecnici idonei, l'estratto al casellario indicato nell'art. 685 del Codice. 2.
Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell'art. 655
comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista
l'iscrizione. Art.35 1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza
ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell'art. 258
del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero
provvede all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto
dall'art. 335 del Codice. Art.36 1. Il presente regolamento entra in vigore lo
stesso giorno dell'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale, approvato
con D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447. Il presente decreto, munito del Sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. 1[1] Articolo modificato dalla Decreto Legislativo 28 agosto
2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 1[1] Abrogato Dal
D.Lgs. 19.2.1998 1[1] Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Così sostituito dal
D.Lgs.19.2.1998, n.51 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato
con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001
n.63. 1[1] Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 1[1] Articolo modificato
dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
1[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 e modificato dalla legge 16
dicembre 1999, n.479. 1[1] Punto aggiunto dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92 -
"Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di
tabacchi lavorati" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001) 1[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998,
n.51 e modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n.479. 1[1] Comma modificato
dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 1[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 1[1] Capo
aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 1[1] Comma dichiarato parzialmente
illegittimo dalla Corte Costituzionale 1[1] Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998,
n.51 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma sostituito dal
D.Lgs.19.2.1998, n.51 1[1] Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 1[1] Così
modificato dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla normativa
concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001) 1[1] Articolo
aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 1[1] Modificato con la legge 1°
marzo 2001 n.63. 1[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Le
parole "sopravvenuta al fatto" sono state giudicate illegittime dalla
Corte Costituzionale 1[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
1[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 1[1] Modificato con la
legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000
n.397. 1[1] Comma sostituito dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 45 -
"Modifica della disciplina della protezione e del trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a
favore delle persone che prestano testimonianza" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50) 1[1]
Articolo modificato dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 45 - "Modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che
prestano testimonianza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10
marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50) 1[1] Articolo modificato dalla legge 6
marzo 2001, n. 60 1[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
1[1] Comma aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Comma modificato
dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 1[1] Comma sostituito dalla Legge 26 marzo
2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma
aggiunto dall'articolo 13, comma 2 legge 269/98. 1[1] Sostituito con la legge
1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 7
dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Comma aggiunto con la
legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo
2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Modificato
con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001
n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Si veda anche
l'art.13 della legge 12 luglio 1991, n.203, come modificato dall'art.23 della
legge 1° marzo 2001 n.63, in cui prevede che: "In deroga a quanto disposto
dall'art.267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 c.p.p. è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione
è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali
sussistano sufficienti indizi (art.267, comma 1-bis). Quando si tratta di intercettazione
di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto
di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art.614 c.p.,
l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi
predetti si stia svolgendo l'attività criminosa". 1[1] Coma aggiunto con
la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001
n.63. 1[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e successivamente
sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 26
marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 1[1] Comma modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 -
Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di
misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio
1999) 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 1[1] Comma aggiunto dalla
Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della
pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra
malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 167 del 19 luglio 1999) 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio
1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di
sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia
particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
167 del 19 luglio 1999) 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221
- Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di
misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio
1999) 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 1[1] Comma
aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 1[1] Così modificato dalla Legge 26
marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 1[1] Quest'ultimo comma é stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale 1[1] Articolo aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 -
"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001). 1[1] Comma aggiunto dalla legge
24 novembre 2000 n.341 e successivamente sostituito dalla Legge 26 marzo 2001,
n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
1[1] Articolo modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 1[1] Comma
aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 - "Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 2001). 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 16
luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di
misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia
particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
167 del 19 luglio 1999) 1[1] Comma modificato dal Decreto Legge 7 aprile 2000,
n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 83 dell'8 aprile 2000) 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 19 gennaio
2001, n. 4 1[1] Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 -
Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del
giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83
dell'8 aprile 2000) 1[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1]
Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000)
1[1] Comma sostituito dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile
2000) 1[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] Così
modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] Comma modificato dal Decreto
Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000) 1[1] Così
modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] Comma modificato dalla Legge
5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341
1[1] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla Legge 19
gennaio 2001, n. 4 1[1] Articolo modificato dal Decreto legge 23 ottobre 1996,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 652. 1[1] Comma
modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 1[1] Comma aggiunto dalla legge
27 marzo 2001, n. 97 1[1] Articolo modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128
- "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Articolo
aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la
legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Comma sostituito dalla Legge 26 marzo 2001,
n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma modificato dalla
Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 19 aprile 2001) 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1°
marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la
legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma modificato dalla Legge
26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 1[1] Lettera aggiunta dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
1[1] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Comma
modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Titolo aggiunto con la legge 7
dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
1[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo
aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la
legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre
2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto
con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto con la legge 7
dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n.
341 e dal Decreto - Legge 5 aprile 2001, n. 98 1[1] Punto modificato dalla
Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla normativa concernente la
repressione del contrabbando di tabacchi lavorati" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001) 1[1] Comma modificato dal Decreto -
Legge 5 aprile 2001, n. 98 1[1] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre
2000, n. 341 1[1] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. 1[1]
Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo modificato dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479. 1[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479. 1[1] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1]
Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Comma modificato
dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo aggiunto
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo aggiunto dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479 1[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo
modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo modificato dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000,
n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma sostituito
dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo modificato
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1]
Così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Articolo
modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo abrogato dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479 1[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1]
Articolo aggiunto dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma modificato dalla legge 19
gennaio 2001 n.4 1[1] Il periodo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale. 1[1] Comma modificato dalla legge 24 novembre 2000 n.341 1[1]
Comma abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Comma modificato dalla
legge 27 marzo 2001, n. 97 1[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n.
144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000,
n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Modificato con la
legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1]
Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma modificato dalla Legge 5
giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Articolo abrogato
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo abrogato dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 1[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479 1[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1] Modificato
con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001
n.63. 1[1] Articolo modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato
con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000
n.397. 1[1] Articolo sostituito dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 1[1]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Modificato con la legge 1°
marzo 2001 n.63. 1[1] Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 1[1] In origine
il comma concludeva con " a norma dell'art. 507", che la Corte
Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. 1[1] Comma
sostituito dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 e modificato con la legge 16 dicembre
1999 n.479. 1[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 1[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n.
4 1[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma aggiunto
dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1]
Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e dalla Legge 19 gennaio
2001, n. 4 1[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma modificato
dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 1[1] Comma sostituito dapprima dalla legge 24 novembre
1999, n. 468 e successivamente dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
1[1] D.Lgs.19.2.1998 n.51 1[1] Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo
2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 1[1] La Legge 26 marzo 2001, n. 128 ha soppresso altresì il
seguente periodo (In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è
la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.)
1[1] Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Articolo
aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Articolo aggiunto dalla Legge
26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 1[1] Comma modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 1[1]
Articolo modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 1[1] Così modificato dalla
Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001,
n. 60 1[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 1[1] Modificato con
la legge 1° marzo 2001 n.63. 1[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001
n.63. 1[1] Abrogato la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Articolo aggiunto
dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] Articolo aggiunto dalla Legge 19 gennaio
2001, n. 4 1[1] Comma aggiunto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 1[1] Soppresso
dalla legge 24 novembre 2000 n.341 1[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre
2000 n.341 1[1] Comma aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 1[1] Abrogato
dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 1[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999
n.479 1[1] Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. 1[1]
Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 1[1] Abrogato dalla legge 16
dicembre 1999 n.479 1[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 1[1]
Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 1[1] Le
disposizioni regolamentari di cui all'art.206 delle norme di attuazione sono
modificate conformemente a quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000 n.397.
1[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 1[1] Modificato con la
legge 7 dicembre 2000 n.397. Codice di procedura penale Pagina n. 5 di 1 1[1]
Comma così modificato dall'art. 6 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 -
"Misure contro la tratta di persone" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003). 2[2] Articolo modificato dalla Decreto
Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
3[3] Abrogato Dal D.Lgs. 19.2.1998 4[4] Comma dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale 5[5] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 6[6] Così
sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 7[7] Modificato con la legge 1° marzo 2001
n.63. 8[8] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 9[9] Modificato con la
legge 1° marzo 2001 n.63. 10[10] Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
11[11] Articolo modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 12[12] sostituito
dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 13[13] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 e
modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n.479. 14[14] Punto aggiunto dalla
Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla normativa concernente la
repressione del contrabbando di tabacchi lavorati" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001) 15[15] Comma modificato dalla Legge
5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini
di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 16[16]
Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 e modificato dalla legge 16
dicembre 1999, n.479. 17[17] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 18[18] Articolo aggiunto
dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 19[19] Capo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 20[20]
Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale 21[21]
Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 22[22] Comma aggiunto dalla Legge 5
giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 23[23] Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 24[24]
Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 25[25] Articolo così modificato
dalla Legge 7 novembre 2002, n.248. Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del
codice di procedura penale. 26[26] Articolo così modificato dalla Legge 7
novembre 2002, n.248. Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale. 27[27] Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002,
n.248. Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.
28[28] Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n.248. Modifica
degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale. 29[29] Comma
così modificato dall'art. 6 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 - "Misure
contro la tratta di persone" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2003). 30[30] Così modificato dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92 -
"Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di
tabacchi lavorati" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001) 31[31] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 32[32]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 33[33] Comma aggiunto con la legge
1° marzo 2001 n.63. 34[34] Le parole "sopravvenuta al fatto" sono
state giudicate illegittime dalla Corte Costituzionale 35[35] Articolo modificato
dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 36[36] Articolo modificato dalla legge 6 marzo
2001, n. 60 37[37] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 38[38]
Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 39[39] Comma sostituito dalla
Legge 13 febbraio 2001, n. 45 - "Modifica della disciplina della
protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001,
Supplemento Ordinario n. 50) 40[40] Articolo modificato dalla Legge 13 febbraio
2001, n. 45 - "Modifica della disciplina della protezione e del
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché
disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, Supplemento
Ordinario n. 50) 41[41] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
42[42] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 43[43] Comma
aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 44[44] Comma modificato dalla
legge 16 dicembre 1999 n.479 45[45] Comma sostituito dalla Legge 26 marzo 2001,
n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
e successivamente modificato con Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 -
"Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001). 46[46] Comma
modificato con Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001) 47[47] Modificato con la legge
1° marzo 2001 n.63. 48[48] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 2 legge
269/98. 49[49] Sostituito con la legge 1° marzo 2001 n.63. 50[50] Modificato
con la legge 1° marzo 2001 n.63. 51[51] Modificato con la legge 1° marzo 2001
n.63. 52[52] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 53[53] Articolo
aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 54[54] Modificato con la legge 7
dicembre 2000 n.397. 55[55] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
56[56] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 57[57] Modificato con la legge
1° marzo 2001 n.63. 58[58] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 59[59]
Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 60[60] Modificato con la legge
1° marzo 2001 n.63. 61[61] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 62[62]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 63[63] Si veda anche l'art.13 della
legge 12 luglio 1991, n.203, come modificato dall'art.23 della legge 1° marzo
2001 n.63, in cui prevede che: "In deroga a quanto disposto dall'art.267
c.p.p., l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266
c.p.p. è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per
lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità
organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano
sufficienti indizi (art.267, comma 1-bis). Quando si tratta di intercettazione
di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto
di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art.614 c.p.,
l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa". 64[64] Coma
aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 65[65] Comma aggiunto con la legge 1°
marzo 2001 n.63. 66[66] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e
successivamente sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 67[67] Comma
aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 68[68] Comma modificato dalla
Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della
pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra
malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 167 del 19 luglio 1999) 69[69] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n.
221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza
e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o
da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio
1999) 70[70] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni
in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure
cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 71[71] Comma
aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di
esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 72[72] Comma
aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di
esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 73[73] Comma
aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di
esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) 74[74] Comma
aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 75[75] Così modificato dalla Legge
26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 76[76] Quest'ultimo comma é stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale 77[77] Articolo aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154
- "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001). 78[78] Comma aggiunto dalla
legge 24 novembre 2000 n.341 e successivamente sostituito dalla Legge 26 marzo
2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza
dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile
2001) 79[79] Articolo modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 -
Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di
misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio
1999) 80[80] Comma aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 - "Misure contro
la violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001). 81[81] Modificato con la legge 7 dicembre
2000 n.397. 82[82] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 83[83] Comma
modificato con Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001) 84[84] Comma aggiunto dalla
Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della
pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra
malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 167 del 19 luglio 1999) 85[85] Comma modificato dal Decreto Legge 7
aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000) 86[86] Comma aggiunto
dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 87[87] Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7
aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000) 88[88] Così modificato dalla Legge
19 gennaio 2001, n. 4 89[89] Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000,
n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 83 dell'8 aprile 2000) 90[90] Comma sostituito dal Decreto Legge 7
aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000) 91[91] Così modificato
dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 92[92] Così modificato dalla Legge 19 gennaio
2001, n. 4 93[93] Comma modificato dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8
aprile 2000) 94[94] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 95[95]
Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 96[96] Comma aggiunto dalla Legge 24
novembre 2000, n. 341 97[97] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000,
n. 341 e dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 98[98] Articolo modificato dal
Decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla Legge 23
dicembre 1996, n. 652. 99[99] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999
n.479 100[100] Comma aggiunto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 101[101]
Articolo modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 102[102]
Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 103[103] Articolo
aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 104[104] Legge 20 giugno 2003, n.
140 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003).
105[105] Comma sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 106[106]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 107[107] Comma modificato dalla
Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 19 aprile 2001) 108[108] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
109[109] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 110[110] Modificato con la
legge 1° marzo 2001 n.63. 111[111] Modificato con la legge 7 dicembre 2000
n.397. 112[112] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 113[113]
Articolo aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 114[114] Modificato con la
legge 1° marzo 2001 n.63. 115[115] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
116[116] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 117[117] Lettera
aggiunta dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 118[118] Così modificato con
Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001) 119[119] Comma modificato dalla Legge 26
marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 120[120] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
121[121] Titolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 122[122] Articolo
aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 123[123] Articolo aggiunto con la
legge 7 dicembre 2000 n.397. 124[124] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre
2000 n.397. 125[125] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
126[126] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 127[127]
Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 128[128] Articolo
aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 129[129] Articolo aggiunto con la
legge 7 dicembre 2000 n.397. 130[130] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre
2000 n.397. 131[131] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341 e
dal Decreto - Legge 5 aprile 2001, n. 98 132[132] Punto modificato dalla Legge
19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla normativa concernente la
repressione del contrabbando di tabacchi lavorati" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001) 133[133] Punto modificato dalla
Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla normativa concernente la
repressione del contrabbando di tabacchi lavorati" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001) 134[134] Comma modificato dal
Decreto - Legge 5 aprile 2001, n. 98 e successivamente con Decreto-Legge 18
ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre
2001) 135[135] Comma così modificato dall'art. 6 della Legge 11 agosto 2003, n.
228 - "Misure contro la tratta di persone" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003). 136[136] Articolo modificato dalla Legge
24 novembre 2000, n. 341 137[137] Comma modificato dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479. 138[138] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 139[139]
Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. 140[140] Articolo
aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. 141[141] Comma modificato dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 142[142] Come modificato dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479 143[143] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 144[144] Modificato con
la legge 7 dicembre 2000 n.397. 145[145] Articolo aggiunto dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 146[146] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479 147[147] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 148[148]
Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 149[149] Articolo
aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 150[150] Articolo modificato
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 151[151] Articolo modificato dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479 152[152] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000,
n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 153[153] Comma
sostituito dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 154[154] Modificato con la legge 7 dicembre
2000 n.397. 155[155] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
156[156] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla legge
7 dicembre 2000 n.397. 157[157] Così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n.
128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
158[158] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 159[159]
Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 160[160] Articolo
abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 161[161] Articolo modificato
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 162[162] Articolo aggiunto dalla Legge 5
giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 163[163] Comma modificato dalla legge 19 gennaio 2001 n.4
164[164] Il periodo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
165[165] Comma modificato dalla legge 24 novembre 2000 n.341 166[166] Comma
abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 167[167] Articolo modificato con
la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003) 168[168] Articolo modificato con
la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003) 169[169] Comma modificato dalla
Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 170[170] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
171[171] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 172[172] Comma modificato
dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 173[173] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 174[174] Comma modificato
dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 175[175] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479 176[176] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 177[177]
Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 178[178] Articolo
abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 179[179] Modificato con la legge
7 dicembre 2000 n.397. 180[180] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
181[181] Articolo modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 182[182]
Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 183[183] Modificato con la legge 7
dicembre 2000 n.397. 184[184] Articolo sostituito dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479 185[185] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 186[186] Modificato
con la legge 1° marzo 2001 n.63. 187[187] Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998,
n.51 188[188] In origine il comma concludeva con " a norma dell'art.
507", che la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale. 189[189] Comma sostituito dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 e
modificato con la legge 16 dicembre 1999 n.479. 190[190] Comma modificato dalla
Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 191[191] Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51
192[192] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 193[193] Comma
aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 194[194] Comma aggiunto dalla legge
24 novembre 2000 n.341 e dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 195[195] Comma
aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
196[196] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 - 197[197] Comma modificato dalla Legge
5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131
del 7 giugno 2000 - 198[198] Comma sostituito dapprima dalla legge 24 novembre
1999, n. 468 e successivamente dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
199[199] D.Lgs.19.2.1998 n.51 200[200] Articolo così modificato dalla Legge 26
marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001) 201[201] La Legge 26 marzo 2001, n. 128 ha soppresso altresì il
seguente periodo (In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è
la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.)
202[202] Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
203[203] Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 204[204]
Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi
in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 205[205] Articolo modificato con
la Legge 12 giugno 2003, n. 134 Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003) 206[206] Comma modificato dalla
legge 27 marzo 2001, n. 97 207[207] Articolo modificato dalla legge 27 marzo
2001, n. 97 208[208] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 209[209]
Articolo modificato dall'art.10 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne
agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti
modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 210[210] Articolo aggiunto
dall'art.11 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 211[211] Articolo aggiunto
dall'art.11 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 212[212] Articolo modificato
dall'art.12 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 213[213] Articolo modificato
dall'art.13 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 214[214] Comma aggiunto
dall'art.14 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 215[215] Articolo modificato
dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 216[216] Articolo modificato dalla legge 6
marzo 2001, n. 60 217[217] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63. 218[218]
Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63. 219[219] Abrogato la legge 7
dicembre 2000 n.397. 220[220] Articolo aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n.
4 221[221] Articolo aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 222[222] Comma
aggiunto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 223[223] Comma modificato con
Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001) 224[224] Soppresso dalla legge 24
novembre 2000 n.341 225[225] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341
226[226] Articolo modificato con Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 -
"Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001) 227[227] Comma
aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 228[228] Abrogato dalla legge 16
dicembre 1999 n.479 229[229] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
230[230] Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. 231[231]
Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479 232[232] Abrogato dalla legge 16
dicembre 1999 n.479 233[233] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
234[234] Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) 235[235]
Articolo aggiunto dall'art.15 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne
agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti
modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 236[236] Articolo aggiunto
dall'art.16 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 237[237] Articolo aggiunto
dall'art.16 Legge 5 ottobre 2001, n. 367 - "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche
al codice penale ed al codice di procedura penale" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2001) 238[238] Le disposizioni
regolamentari di cui all'art.206 delle norme di attuazione sono modificate
conformemente a quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000 n.397. 239[239]
Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397. 240[240] Modificato con la legge
7 dicembre 2000 n.397. 241[241] Articolo sostituito con Decreto-Legge 18
ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre
2001) 242[242] Norma introdotta dal D.Lgs. 20/7/1990 n. 193. 243[243] Norma
introdotta dalla L.7/8/1992 n.356, che ha convertito il D.L. 8/6/1992 n.306.