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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliRegolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine territoriale di
CROTONE
il Consiglio dell’Ordine di CROTONE
PRESO
ATTO
delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di
formazione professionale continua, per cui:
1. ai sensi dell’art. 29, co. 1,
lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i
programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini
territoriali;
2. ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs.
139/2005, nell’ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione
dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative volte al
miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare
funzionamento dei Consigli dell’Ordine e di esercizio della potestà
regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e
vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, l’azione del
Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
- adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale
continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi
da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee
Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
- predispongano ed inviino
al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua
contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all’attività
professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel
relativo Elenco di cui all’art. 3, co. 2;
- attuino i programmi in modo da
assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti,
uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed
elevato livello culturale delle stesse;
- accertino l’effettiva
partecipazione degli iscritti alle attività formative.
- adottino sistemi di
rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più
ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di
professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;
adotta il seguente Regolamento.
Art. 1
Scopo del
Regolamento
1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l’attività di
formazione professionale continua per gli iscritti negli albi tenuti dagli
Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare
riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell’Ordine territoriale di
CROTONE
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari
deve essere rinvenuto nell’art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs.n. 139/2005,
secondo cui il Consiglio dell’Ordine promuove, organizza e regola la formazione
professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila
sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi
3. Il Regolamento per
la formazione professionale continua dell’Ordine di CROTONE è articolato per
integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione
professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema
contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione
professionale continua dell’Ordine territoriale.
4. L’attività del Consiglio
Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall’art. 29, co. 1, lett.
d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio
Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l’attività dei Consigli
dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al
perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli
dell’Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua
ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà
regolamentare in materia di organizzazione.
Art. 2
Definizione e obiettivi
della formazione professionale continua
1. La formazione professionale
continua:
a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e
sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di
esercizio dell’attività professionale del dottore commercialista e dell’esperto
contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l’approfondimento
individuale che sono i presupposti per l’esercizio dell’attività
professionale;
b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento
professionale, ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.
Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il
pregio della prestazione professionale;
c) è svolta nell’interesse dei
destinatari della prestazione professionale degli iscritti all’albo e a garanzia
dell’interesse pubblico;
d) è volta ad assicurare e garantire che gli
iscritti all’albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza
tecnica e professionale.
Art. 3
Attività di formazione professionale
continua
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al successivo art.
5, costituiscono attività formative, anche se svolte all’estero, quelle di
seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
- partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed
eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza,
inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all’art. 29,
co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
- svolgimento di altre attività
formative particolari, indicate all’art. 7 del presente regolamento.
2. Le
attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività
professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare,
le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed
economicoaziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile,
commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale
civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a
particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme
dell’ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure
applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con
particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione
degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività
formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate
nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente
predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.
Art. 4
Periodo
formativo
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I
trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il
riferimento temporale per tutti gli iscritti.
Art. 5
Obbligo della
formazione professionale continua e impegno minimo
- acquisire 90 crediti
formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20
crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative
aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, le tariffe e l’organizzazione
dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli
iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è
concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di
acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a
distanza.
- documentare l’attività di formazione effettivamente svolta,
anche mediante autocertificazione;
- esibire all’Ordine territoriale di
appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione
comprovante l’avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio
formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
- Qualora un
iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono
essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo
formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da
conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
- In nessun caso è possibile
riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni
precedenti.
- Per i nuovi iscritti all’albo, l’obbligo formativo annuale
decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. Tale
previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva
reiscrizione.
- L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle
proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività
formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma 1.
Per l’acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l’iscritto può partecipare
alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine
territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative
direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell’ambito dei poteri di
coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire
le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui
all’art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.
Art. 6
Attribuzioni
e compiti dell’Ordine territoriale
1. L’attività istituzionale dell’Ordine
territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti
all’albo, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n.
139. L’Ordine territoriale é ente formatore e regola il processo formativo e
vigila sull’assolvimento dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei propri
iscritti.
2. In particolare l’Ordine territoriale:
- L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- Per l’assolvimento
dell'obbligo di formazione l’iscritto all’albo è tenuto a:
- Lo svolgimento
della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per
gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt.
12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
- promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate
offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al
Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del
Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio
Nazionale.
- allo scopo di consentire lo svolgimento dell’attività di
valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio
Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva
modifica ed integrazione;
- favorisce lo svolgimento gratuito della
formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali
ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti
finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi
gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su
base annua;
- Lo svolgimento
della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per
gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt.
12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
3. Ai fini della vigilanza, l’Ordine territoriale può chiedere all’iscritto l’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
4. Anche quando le attività
formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l’Ordine è altresì
responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell’effettiva
partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell’ambito del
progetto di formazione professionale continua ai sensi dell’art. 12, co. 1,
lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.
5. L’inosservanza dell’obbligo formativo è
valutata dall’Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi
degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell’azione tendente ad
accertare i motivi che hanno originato l’inosservanza. Al termine della fase
istruttoria preliminare, l’Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli
estremi, delibera l’apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del
Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.
Art. 7
Crediti
formativi professionali
1. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità
di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento
dell’obbligo di formazione professionale continua.
2. Per la partecipazione
agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno
riconosciuti all’iscritto i crediti formativi professionali attributi dal
Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale
continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato
dall’iscritto.
3. Alle attività formative particolari di cui all’art. 3, co.
1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati
nella seguente tabella:
4. Affinché siano idonee ad attribuire crediti
formativi, le attività di formazione a distanza di cui all’art. 3, co. 1, lett.
a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti
dall’Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l’approvazione.
Relativamente a tali attività formative, l’Ordine deve indicare tutte le
informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di
attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività
formative, di cui all’art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione
professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità
di controllo dell’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attività formativa,
la cui responsabilità compete all’Ordine territoriale di appartenenza
dell’iscritto.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano
nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal
Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano
automaticamente accreditate.
Art. 8
Esenzioni
1. L’iscritto può essere
esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti
casi:
- Abbiano maturato almeno trenta anni di sicrizione all'albo;
- Abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- maternità, per un anno;
- servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Attività
formative particolari Crediti attribuiti
Limiti massimi annuali
- Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio
Nazionale. 1 ora = 3 crediti max 15
- Relazioni nelle scuole e nei corsi
di formazione per praticanti. 1 ora = 3 crediti max 15
- Pubblicazioni di
natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie
oggetto delle attività formative. 1 credito ogni 5 cartelle di
1.500 battute ciascuna
max 10
- Docenze annuali presso istituti
universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie
oggetto delle attività formative. 10 crediti max 15
- Docenze annuali
presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco
delle materie oggetto delle attività formative. 4 crediti max 4
- Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della
professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l’esame per
l’iscrizione al registro dei revisori contabili. 5 crediti max 5
- Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio
Nazionale e degli Ordini territoriali. 1 riunione = 1 credito max 10
- Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi
nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. 1 riunione =
2 crediti max 10
- Partecipazione alle commissioni parlamentari o
ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell’Elenco delle
materie oggetto delle attività formative. 1 riunione = 1 credito max 10
l.
Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell’Elenco
delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono
attribuire crediti formativi universitari. il numero di crediti formativi
professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti
all’esame max 10
2. Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non
esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere
l’attività di formazione professionale continua.
3. Al fine di esentare
dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche
occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale può
effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella
quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
- I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale
l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo.
- non essere in possesso di partita
Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti
nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Art. 9
Attuazione dei
programmi
1. L’Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti
dall’art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – il
programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio
rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
2. L’Ordine
territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini,
avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo
apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall’Ordine
territoriale svolge, nella circoscrizione di quest’ultimo, le singole attività
formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità
dell’Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica
di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti
negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l’osservanza delle
condizioni stabilite dall’Ordine che lo ha incaricato.
Art.
10
Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti
1.
L’Ordine territoriale riconosce i crediti formativi agli iscritti all’albo che
partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all’art.
3, co. 1, lett. a) e b). Alle attività formative particolari di cui all’art. 3,
co. 1, lett. c), l’Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i
criteri indicati all’art. 7.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento e
l’attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione
dell’attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre
mesi dalla fine dell’anno.
3. L’iscritto può indicare di aver assolto
l’obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di
comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico
(corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
4.
L’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione nel triennio,
nelle modalità qui regolamentate, comporta l’apertura del procedimento
disciplinare in capo all’iscritto secondo il disposto di cui all’art. 6, comma
5.
5. Il dato personale relativo all’avvenuto o al mancato assolvimento
dell’obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale
dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali.
Art. 11
Entrata in
vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno
successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale
e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell’obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1°
gennaio 2008).